Nel giudizio di appello la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2023| n. 10202.

Nel giudizio di appello la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento

Nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili “aliunde” ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, l’efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto l’appello, nonostante la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, contenente la citazione, dal quale il giudice di appello avrebbe potuto trarre elementi decisivi ai fini della fondatezza del motivo di appello).

Ordinanza|17 aprile 2023| n. 10202. Nel giudizio di appello la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento

Data udienza 28 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità circolazione stradale – Sinistro – Auto parcheggiata senza freno – Risarcimento danni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27075/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)), pec: (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS);
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2170/2021 depositata il 23/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere GORGONI MARILENA.

RILEVATO IN FATTO

che:
(OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza n. 2170-2021 della Corte d’Appello di Roma, formulando due motivi;
nessuna attivita’ difensiva e’ svolta da (OMISSIS) Spa e da (OMISSIS), rimasti intimati;
l’odierno ricorrente aveva citato in giudizio (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A., per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del travolgimento alle spalle dall’auto Fiat Panda che era stata parcheggiata senza freno di stazionamento ed in folle da (OMISSIS);
il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1878/2020, riteneva inverosimile la dinamica dei fatti descritti dall’attore e rigettava la domanda;
la Corte d’Appello di Roma, con la pronuncia oggetto dell’odierna impugnazione, ha respinto l’appello, perche’ ha ritenuto che, non essendo stato prodotto l’atto di citazione contenente la descrizione delle circostanze di fatto asseritamente male interpretate dal Tribunale per scelta della parte che non aveva dedotto lo smarrimento dell’atto ne’ ne aveva chiesto la ricostruzione, la censura mossa alla sentenza di primo grado era rimasta priva di riscontri, anche in considerazione del fatto che, con la memoria depositata ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1, l’appellante si era limitato a richiamare l’atto introduttivo; ha escluso che la prova documentale agli atti rappresentasse lo stato dei luoghi al momento del sinistro e comunque che avesse rilevanza probatoria ed ha precisato che l’escussione del teste non avrebbe potuto fornire la prova delle modalita’ del sinistro;
con ordinanza interlocutoria n. 33824/2022 era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS);
l’avvocato (OMISSIS) ha depositato, in data 12 dicembre 2022, la copia della cartolina di ricevimento della notifica tramite posta del ricorso a (OMISSIS);
la trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1) con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 347 e 168 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
la sua tesi e’ che la cancelleria avrebbe dovuto trasmettere il fascicolo di primo grado e che, avendo avuto conferma per via telematica dell’avvenuta allegazione del fascicolo d’ufficio di primo grado contenente anche l’atto di citazione di primo grado, non avesse l’onere di produrre nuovamente atti e documenti gia’ contenuti nel fascicolo trasmesso;
il motivo va accolto, previa riqualificazione della censura come vizio di motivazione;
mette conto osservare che l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, ai sensi dell’articolo 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validita’ del giudizio d’appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensi’, al piu’, il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata (Cass. 04/04/2019, n. 9498; Cass. 30/03/2022, n. 10164); alla luce della decisione impugnata, dal fascicolo d’ufficio, contenente la citazione, il giudice di appello avrebbe potuto trarre elementi decisivi, anche in considerazione del fatto che in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non puo’ dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in prova, come affermato da Cass., Sez. Un., 16/02/2023, n. 4835;
2) con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; non avendo la parte avversa contestato che l’atto di citazione in giudizio contenesse la narrazione dei fatti, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere certa la descrizione dei fatti contenuta nell’atto di citazione;
il motivo e’ assorbito dall’accoglimento del primo motivo;
3) va accolto il primo motivo e va dichiarato assorbito il secondo;
4) la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvedera’ anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di lite.

 

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