Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 febbraio 2021| n. 2660.

Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma della suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito

Ordinanza|4 febbraio 2021| n. 2660

Data udienza 26 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti – Assicurazione – Oggetto del contratto – Clausole limitative della responsabilità – Vessatorietà ex art. 1341 cod. civ. – Configurabilità – Sussistenza – Clausole che delimitano l’oggetto del contratto – Vessatorietà – Esclusione – Principio espresso in controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni arrecati ad autovettura

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 27739-2019 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1029/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 05/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

In controversia per risarcimento danni di un’autovettura, la societa’ (OMISSIS) S.r.l., che aveva effettuato la riparazione, chiese la somma di oltre Euro quattromila all’assicurazione (OMISSIS) S.p.a. che fece valere la clausola contrattuale che determinava l’importo risarcibile nel massimale di Euro millecinquecento
In primo grado il Giudice di pace, esperita consulenza tecnica di ufficio, accolse la domanda e condanno’ l’assicuratrice al pagamento dell’intero costo della riparazione, detratto quanto da questa versate in corso di causa, pari, appunto ad Euro millecinquecento.
Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 1029 del 05/03/2019, ha accolto l’appello della (OMISSIS) S.p.a.
Ricorre con atto affidato a due motivi la (OMISSIS) S.r.l.
Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.p.a.
La proposta del Consigliere relatore, di definizione in sede camerale, non partecipata, e’ stata ritualmente comunicata alle parti. Le parti non hanno depositato memorie.
I due motivi di ricorso censurano la sentenza d’appella ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma, n. 3, in relazione agli articoli 1341 e 1342 c.c., e al cod. consumo, articoli 33, 34, 35 e 36.
Il primo motivo, relativo all’interpretazione della clausola contrattuale, che prevede il massimale di Euro millecinquecento, quale vessatoria e’ infondato.
Il giudice di appello ha adeguatamente motivato affermando che la clausola era delimitativa dell’oggetto dell’assicurazione e, pertanto, non era qualificabile come vessatoria, e la motivazione della sentenza impugnata e’ conforme, sul punto, all’orientamento in materia di questa Corte (Cass. n. 23741 del 10/11/2009 Rv. 610591 – 01), secondo il quale: “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilita’, per gli effetti dell’articolo 1341 c.c. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto – e non sono, percio’, assoggettate al regime previsto dal comma 2 della suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito.”.
Il secondo motivo di ricorso e’ aspecifico, in quanto si riduce a poco piu’ di una pagina e, soprattutto, non individua e comunque localizza dove e quando la questione relativa all’applicazione della normativa consumeristica, ossia degli invocati cod. consumo, articoli 33 e ss. fosse stata dedotta e trattata nelle fasi di merito.
Il ricorso e’, pertanto, rigettato.
Le spese di lite di questa fase di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della societa’ assicuratrice, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attivita’ processuale espletata.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 1.450,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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