Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 27 agosto 2020, n. 17918.
La massima estrapolata:
Nel contratto concluso con l’autoriparatore, che ha natura di prestazione d’opera in cui l’obbligazione di custodia ha carattere meramente accessorio e strumentale rispetto a quella principale di riparazione, opera la presunzione di gratuità della custodia medesima, la quale viene meno solo nel contratto tipico di deposito (in cui la prestazione di custodia, costituisce, al contrario, l’oggetto dell’obbligazione principale), allorché il depositario sia tale di professione; al di fuori di questa ipotesi, pertanto, il compenso per la custodia prestata può aggiungersi a quello dovuto per la prestazione principale solo in presenza di un’espressa pattuizione in tal senso.
Ordinanza 27 agosto 2020, n. 17918
Data udienza 4 giugno 2020
Tag/parola chiave: DEPOSITO – DEPOSITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2150-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 19822/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha affidato una sua vettura alla officina di (OMISSIS), per alcune riparazioni, che lo stesso (OMISSIS) sostiene non essere state mai fatte; anzi, secondo costui, sarebbe stato asportato il motore della vettura, cosi che avendo egli necessita’ di una macchina, ha dovuto acquistarne un’altra, lasciando in officina la vecchia. La (OMISSIS) ha diffidato il (OMISSIS) intimandogli di riprendersi l’automobile ed ha preteso i canoni di deposito e custodia dal 2009 al 2012, anno di effettivo ritiro della macchina.
Per avere il pagamento della somma la (OMISSIS) ha agito in giudizio, ma il Giudice di Pace, in primo grado, ha ritenuto concluso non un contratto oneroso di deposito, bensi’ di prestazione d’opera per la riparazione della vettura.
Il Tribunale ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto che non vi fosse alcuna provi di un contratto di deposito oneroso che desse titolo alla appellante al pagamento del corrispettivo. La (OMISSIS) ricorre con un motivo. V’e’ costituzione con controricorso del (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- La decisione impugnata osserva che l’obbligazione di custodia tipica del deposito puo’ accedere ad un contratto di prestazione d’opera quale e’ quello concluso tra le parti, essendo provato che la vettura era stata affidata per riparazioni e non per essere custodita, ma per potersi dire che e’ stato stipulato un contratto oneroso di deposito, deve risultare una pattuizione in tale senso, che non e’ emersa dalla istruttoria.
2.- La ricorrente deduce violazione degli articoli 1766 e 1767 c.c..
Sostiene che nel caso di affidamento di un veicolo ad una officina per la riparazione si perfeziona un contratto misto che ha il contenuto di una prestazione d’opera ma anche del deposito, come da giurisprudenza ormai costante, con la conseguenza che non si puo’ negare che sia sorto un obbligo di custodia della vettura, e che la relativa prestazione vada, in quanto adempiuta, remunerata.
Cio’ posto, la ricorrente deduce come erronea la tesi del Tribunale secondo cui questa obbligazione di custodia sarebbe gratuita, derivando invece la onerosita’ dall’attivita’ svolta dal custode, che, per professione, effettua rimessaggio.
2.1.- Il motivo e’ infondato.
Intanto, con accertamento in fatto non censurabile, e del resto non contestato, il giudice di merito ha ritenuto non provato alcun accordo di pagamento del deposito.
Il che e’ rilevante.
La corte di merito ha correttamente qualificato il contratto non come di deposito tipico, bensi’ di prestazione d’opera, e cio’ sulla base del fatto, qui non contestabile, che la vettura era stata affidata per le riparazioni e non per essere semplicemente custodita; ha altresi’ correttamente ritenuto che in un contratto simile la prestazione di deposito e’ accessoria a quella principale di riparazione (del resto Cass. 19956/2010).
Il ricorrente ritiene che, trattandosi di un contratto misto, debba avere rilievo pure la prestazione di custodia e deposito e che, essendo la depositaria tale di professione, il contratto si deve presumere quindi oneroso.
Questa tesi pero’, pur partendo dalla corretta premessa che la giurisprudenza ritiene questo tipo di contratti come di natura mista, non ne trae le conseguenze dovute.
Infatti, non si tratta di un contratto in cui la prestazione di custodia della vettura e’ assorbente o in cui tale prestazione, nell’interesse delle parti, deve ritenersi principale; l’interesse delle parti e’ verso la riparazione della vettura dietro corrispettivo, prestazione rispetto alla quale quella di custodia e’ meramente accessoria.
Nel ritenere che permane l’obbligo di custodia in capo al meccanico (n. 8926/2009) la giurisprudenza di questa corte intende affermare la regola che il meccanico, l’autofficina, sono obbligati a custodire la vettura per il periodo della riparazione, e che ne rispondono in caso di furto o perimento del veicolo. Ma cio’ e’ conseguente ad una obbligazione di custodia, fosse anche strumentale a quella principale. La questione della onerosita’ del deposito, del resto, e’ questione che riguarda il contratto tipico di deposito, ossia il caso in cui la custodia e’ la prestazione principale; solo in tal caso la presunzione legale di gratuita’ viene meno quando il depositario e’ tale di professione.
La regola non riguarda invece i casi in cui l’obbligazione di custodia e’ accessoria e strumentale rispetto ad una principale, questa, si, remunerata. In questa ipotesi, solo se v’e’ una espressa pattuizione puo’ ritenersi dovuto il compenso per la custodia prestata.
Del resto, anche a seguire la tesi del contratto misto, la conclusone non cambia: si applica la disciplina del tipo prevalente, che, nel caso presente, non puo’ che essere quello di prestazione d’opera, avendo le parti interesse principale alla riparazione della vettura rispetto a cui la custodia della medesima e’ meramente strumentale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 1400,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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