Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 7 settembre 2018, n. 40158.
La massima estrapolata:
Nel condominio l’acqua potabile corre all’interno delle tubature che sono parti comuni condominiali, ma la natura condominiale delle stesse non comporta la proprietà dell’acqua da parte dei condomini. L’impianto idrico è poi vigilato dall’amministratore condominiale che deve curare l’igienicità delle acque di cui è responsabile secondo le norme del d.lgs. n. 31/2001. La condominialità delle tubature non determina l’acquisto delle proprietà dell’acqua, in quanto comunque il condomino deve pagarne il consumo individuale secondo le modalità di calcolo stabilite dal regolamento del condominio.
Sentenza 7 settembre 2018, n. 40158
Data udienza 16 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere
Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
Udito in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa M. Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza deliberata in data 05/04/2017, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 10/01/2014 con la quale il Tribunale di Massa aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di furto aggravato di acqua mediante l’allacciamento fraudolento alla rete idrica.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso il difensore avv. (OMISSIS), articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1. Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 420 ter cod. proc. pen.: erroneamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza di un legittimo impedimento dell’imputato a comparire all’udienza 05/04/2017, di cui dava conto il certificato medico prodotto, non contraddetto dalla nota inviata dall’ASL, che – senza pronunciarsi sulla sussistenza di un legittimo impedimento – ha fornito un elemento ulteriore (la congiuntivite iperemica) che escludeva la possibilita’ dell’imputato di intraprendere un viaggio per recarsi a Genova. Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 625 c.p.p., comma 1, n. 2, e vizi di motivazione: dalla deposizione del teste Volpi, tecnico della societa’ erogatrice del servizio idrico, e’ emersa la collocazione di un tronchetto, ossia di una barra di metallo, che andava ad escludere il contatore, ma la testimonianza e’ stata travisata dalla sentenza impugnata li’ dove ha affermato che il condominio dove era ubicato l’appartamento era privo di contatore, tanto piu’ che lo stesso Volpi aveva riferito di averne omesso la verifica nel corso del sopralluogo.
Il ricorso e’ inammissibile.
Il primo motivo e’ manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha rilevato, per un verso, che ne’ il certificato depositato dalla difesa, ne’ il referto del medico incaricato dal giudice di appello di accertare le condizioni dell’imputato hanno rilevato il grado di intensita’ dello stato febbrile (meramente asserito dall’imputato in occasione dell’accertamento disposto dalla Corte) e, per altro verso, che una faringite acuta con congestione sanguigna non integra un impedimento assoluto a comparire (richiamando, a quest’ultimo proposito, Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014 – dep. 2015, Margherita, Rv. 262846): il ricorrente omette il puntuale confronto con le argomentazione della sentenza impugnata, risultando, sotto questo profilo, la censura carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), oltre che, comunque, volta a sollecitare un riesame di merito dei dati offerti dai due certificati congruamente valutati dalla Corte di appello.
Anche il secondo motivo e’ inammissibile. La Corte di appello ha rilevato, sulla scorta della testimonianza del tecnico (OMISSIS), che l’acqua veniva erogata all’interno dell’appartamento dell’imputato escludendo il contatore e, quindi, senza la registrazione dei consumi: al riguardo, la sentenza impugnata richiama le dichiarazioni del teste, chiarendo come lo stesso avesse riferito che il collegamento attribuito all’imputato era abusivo perche’ effettuato – attraverso l’apposizione di un “tronchetto”, ossia di una “barra di metallo filettata della lunghezza del contatore, che va ad escludere il contatore” – “in modo tale da bypassare il contatore”. Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata e’, all’evidenza, immune dal denunciato travisamento, laddove del tutto aspecifico e’ l’ulteriore rilievo circa l’asserito mancato sopralluogo.
Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
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