Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 20 gennaio 2020, n. 1143.

La massima estrapolata:

Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un’opposizione a precetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un avvocato, in proprio, e da un suo cliente, assistito dall’avvocato medesimo, ravvisando conflitto di interessi nel fatto che oggetto della controversia fosse un pagamento asseritamente eseguito in favore del cliente su un conto riferibile al suo difensore).

Ordinanza 20 gennaio 2020, n. 1143

Data udienza 10 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19659-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SCPA, (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 83/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 17/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.

CONSIDERATO

che:
la (OMISSIS) si opponeva a un precetto intimato da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) , deducendo di aver pagato la somma prevista dal sotteso titolo giurisdizionale definitivo mediante accredito su conto corrente tecnico intestato all’avvocato (OMISSIS), legale dei precettanti;
il tribunale, davanti al quale si costituivano gli opposti e interveniva volontariamente l’avvocato (OMISSIS), rigettava l’opposizione rilevando che l’accredito solutorio era stato fatto, inidoneamente, su conto corrente di cui l’opposto intervenuto non aveva piu’ disponibilita’ perche’ chiuso;
la Corte di appello, pronunciando sul gravame della banca, lo accoglieva, osservando che il giudice di prime cure aveva confuso il conto corrente dell’avvocato (OMISSIS) chiuso per contestazioni, con quello tecnico appositamente aperto ai fini in parola che, pero’, non era stato utilizzato, in sette anni, per prelevare la somma dovuta, senza doglianze e, anzi, con rinuncia dell’avvocato (OMISSIS) a un precedente precetto per notificato per il medesimo titolo;
avverso questa decisione ricorrono per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), articolando due motivi corredati da memoria.

RITENUTO

che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1182 e 2697 c.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato addossando ai creditori un onere della prova che agli stessi non spettava evadere, posto che e’ il debitore a dover provare l’adempimento, e atteso sia che (OMISSIS) non aveva disponibilita’, presso l’istituto di credito, di altro conto se non di quello poi chiuso, sia che il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito presso il domicilio del creditore;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2724, 2726 e 2697 c.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che Schifo aveva indicato di accreditare le somme sul conto corrente poi chiuso e non sul conto corrente tecnico, fermo restando che l’accredito in parola non poteva essere considerato adempimento, e che la rinuncia al precedente precetto era stata fatta salvo verifiche;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
il ricorso e’ inammissibile perche’ affetto da nullita’ a sua volta dovuta al potenziale conflitto d’interessi tra l’avvocato (OMISSIS), che ricorre in proprio e, (OMISSIS), che e’ da lui rappresentata;
si discute infatti di un pagamento che sarebbe avvenuto ai precettanti, fra cui la (OMISSIS), tramite un conto riferibile allo (OMISSIS), sicche’ costui non puo’ rappresentare la suddetta assistita e, dunque, la procura rilasciatagli e’ nulla, con la conseguenza che e’ nullo e, per questo, inammissibile, il ricorso da essa proposto;
detta situazione di potenziale conflitto rende nullo anche l’esercizio del ministero in proprio da parte dello (OMISSIS) e, quindi, anche il suo ricorso e’ invalido e inammissibile;
va ribadito il principio di diritto per cui nel caso in cui tra due o piu’ parti sussista un conflitto di interessi, e’ inammissibile la difesa in giudizio a mezzo dello stesso procuratore, e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, e’ rilevabile d’ufficio (Cass., 25/09/2018, n. 22772);
i motivi sarebbero stati comunque in parte inammissibili, in parte infondati;
la Corte di appello, pur discorrendo di mancata prova dell’inadempimento della banca, a ben vedere ha accertato la sussistenza della prova dell’adempimento, consistente in cio’:
– la banca aveva comunicato all’avvocato (OMISSIS) che la somma era a disposizione presso una specificata agenzia, chiedendo se preferisse venisse rimessa con assegno circolare;
– l’avvocato aveva chiesto l’accredito presso il conto poi chiuso;
– tale ultimo conto essendo negativo, l’istituto di credito aveva operato l’accredito presso un conto corrente appositamente creato ai fini in discussione, comunicandolo all’intestatario;
– la somma non era stata prelevata per anni; a fronte di cio’, e’ del tutto evidente che:
– la deduzione per cui lo (OMISSIS) non aveva aperto nessun altro conto non intercetta il senso dell’accertamento (il conto corrente tecnico era stato acceso direttamente dalla banca per permettere il prelievo);
– il fatto che l’avvocato aveva chiesto l’accredito su altro conto, e’ irrilevante come lo e’ un numero di conto corrente invece che un altro;
– il fatto che l’avvocato non avesse accesso al conto corrente tecnico, e’ questione nuova e contrastante con l’accertamento in fatto proprio del giudice di merito;
– la deduzione per cui sarebbe stato violato l’obbligo di pagamento presso il domicilio del creditore contrasta con l’accertamento del giudice di merito per cui la banca aveva chiesto se il legale pacificamente incaricato avesse preferito una rimessione di assegno circolare ricevendo in risposta la richiesta di accredito su conto della banca sia pure numericamente diverso; al contempo, la questione e’ nuova e in questa sede come tale inammissibile;
– l’affermazione per cui la rinuncia al previo precetto fosse stata fatta con riserva non meglio specificata, costituisce questione nuova e neppure idoneamente riportata in ricorso come imposto dall’articolo 366 c.p.c., n. 6;
cio’ posto, sarebbe residuato solo un tentativo di rilettura istruttoria;
non deve disporsi sulle spese stante la mancata difesa degli intimati.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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