Nel caso di sequestro preventivo non è in alcun modo applicabile il meccanismo restitutorio previsto dall’articolo 263 del codice di procedura penale per il sequestro probatorio

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|14 aprile 2021| n. 13825.

Nel caso di sequestro preventivo, non è in alcun modo applicabile il meccanismo restitutorio previsto dall’articolo 263 del codice di procedura penale per il sequestro probatorio (secondo cui, nel corso delle indagini, sulla restituzione delle cose sequestrate, provvede il pubblico ministero, con decreto motivato, contro il quale l’interessato può proporre opposizione al giudice); sicché il pubblico ministero che non ritenga di accogliere la richiesta di restituzione, anche solo parziale, del bene, è tenuto a trasmettere gli atti al giudice con le proprie valutazioni secondo quanto stabilisce l’articolo 321, comma 3, del codice di procedura penale, e il giudice decide con ordinanza impugnabile ai sensi dell’articolo 322-bis del codice di procedura penale.

Sentenza|14 aprile 2021| n. 13825

Data udienza 20 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Pm – Richiesta di restituzione , anche solo parziale del bene – Diniego – Trasmissione degli atti del giudice con le proprie valutazioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28/07/2020 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG Dott. ANGELILLIS CIRO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 28/07/2020 del Tribunale di Lecce che ha rigettato l’appello avverso il provvedimento del 18/06/2020 del Procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale che aveva espresso parere contrario alla restituzione parziale della struttura destinata a stabilimento balneare ed attivita’ ricreative di intrattenimento musicale e danzante (“(OMISSIS)”, di titolarita’ della societa’ ” (OMISSIS) S.r.l.”), sita in localita’ (OMISSIS), sottoposta a sequestro preventivo in esecuzione del decreto del 21/02/2020 del GIP del Tribunale di Lecce adottato a causa della ritenuta violazione degli articoli 110, 81, 734 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, articoli 54 e 1161 c.n., nonche’ avverso il pedissequo provvedimento del GIP che aveva rigettato la richiesta avanzata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 85, disp. att. c.p.p., per poter fruire di parte della struttura fino al 31/10/2020.
1.1. Con unico motivo deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), la violazione, l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’articolo 111 Cost., comma 6, articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 263 c.p.p., articolo 85 disp. att. c.p.p., nonche’ la mancanza o la mera apparenza della motivazione, la sua contraddittorieta’ e manifesta illogicita’.
2. Il ricorso e’ inammissibile.
3. Il ricorrente impugna il provvedimento qualificandosi legale rappresentante della societa’ titolare dello stabilimento balneare, terza interessata alla restituzione del bene. I difensori che hanno sottoscritto il ricorso, pero’, non sono muniti di procura speciale.
3.1. Costituisce insegnamento costante della Corte di cassazione che, ai fini della proposizione del ricorso avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall’articolo 100 c.p.p. (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, G.T. Auto S.r.l., Rv. 271722; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, Arango Garzon, Rv. 246692).
3.2. Come spiegato da Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440 (richiamata, sul punto, da Sez. 6, n. 13154 del 2010), “per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come e’ il caso dell’odierno ricorrente, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall’articolo 100 c.p.p. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi “stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale”, al pari di quanto previsto nel processo civile dall’articolo 83 c.p.c.; mentre l’indagato o imputato, che e’ assoggettato all’azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessita’ di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che e’ titolare di un diritto di impugnazione in favore dell’assistito per il solo fatto di rivestire la qualita’ di difensore, senza alcuna necessita’ di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all’iniziativa personale dell’imputato (v. per simili concetti Cass., sez. II, 21 novembre 2006, Tanda; Cass., sez. VI, 25 settembre 2007, Puliga; Id., 18 giugno 2008, Lombardi; Id., 17 febbraio 2009, Pirozzi); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell’imputato (v. L. n. 1423 del 1956, articolo 4, u.c.). Invece, il terzo interessato, quale e’ l’odierno ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall’articolo 100 c.p.p., e’ portatore di interessi civilistici, sicche’ anche esso, in conformita’ a quanto previsto per il processo civile (articolo 83 c.p.c.), non puo’ stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che e’ soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore”.
3.3. Nel caso di specie, come detto, il ricorrente, agendo quale legale rappresentante della societa’ proprietaria dei beni, terza interessata alla loro restituzione, avrebbe dovuto conferire ai difensori sottoscrittori del ricorso apposita procura speciale per impugnare, non essendo sufficiente (ne’ equipollente) l’atto con il quale il (OMISSIS), quale persona fisica sottoposta alle indagini, aveva nominato i medesimi difensori di fiducia conferendo loro procura speciale per lo svolgimento delle attivita’ investigative di cui all’articolo 327-bis c.p.p..
4. In ogni caso, osserva il Collegio:
4.1. il ricorrente non contesta l’interpretazione della sua richiesta di restituzione parziale e temporanea del bene alla stregua di una sostanziale richiesta di uso del bene nella sua interezza in violazione delle esigenze cautelari a presidio delle quali ne era stato disposto il sequestro;
4.2. non si tratta, dunque, di una richiesta di cd. “dissequestro temporaneo” finalizzata alla rimozione delle opere abusive che, al pari dell’autorizzazione temporanea ad accedere ai luoghi sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, consente esclusivamente l’ingresso momentaneo nel bene (e non il suo utilizzo) secondo rigorose modalita’ prestabilite e che, dunque, non attenendo alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura, ma alle modalita’ di esecuzione del provvedimento cautelare, comporta che eventuali questioni ad esso relative vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018, Rv. 273753 – 01; nel senso che non possono essere proposte al tribunale del riesame questioni relative al dissequestro temporaneo finalizzato alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, essendo queste di competenza del giudice del merito, cfr. Sez. 3, n. 42637 del 26/09/2013, Rv. 258307 – 01);
4.3. trattandosi di sequestro preventivo, non e’ in alcun modo applicabile il meccanismo restitutorio previsto dall’articolo 263 c.p.p. per il sequestro probatorio; sicche’ il pubblico ministero che non ritenga di accogliere la richiesta di restituzione, anche solo parziale, del bene, e’ tenuto a trasmettere gli atti al giudice con le proprie valutazioni secondo quanto stabilisce l’articolo 321 c.p.p., comma 3; il giudice decide con ordinanza impugnabile ai sensi dell’articolo 322-bis c.p.p.;
4.4. il pubblico ministero, dunque, non ha violato in alcun modo i diritti della difesa non essendo conferente la giurisprudenza citata dal ricorrente relativa al ben diverso meccanismo previsto in caso di sequestro probatorio che onera il pubblico ministero a pronunciarsi con provvedimento opponibile al giudice;
4.5. ne consegue che il parere del pubblico ministero contrario alla revoca del decreto di sequestro preventivo non e’ autonomamente impugnabile;
4.6. ne’ il richiamo all’articolo 85 disp. att. c.p.p. (che fa generico riferimento all’autorita’ giudiziaria) consente lo stravolgimento delle chiare procedure imposte dalla diversita’ del titolo ablatorio e cio’ a prescindere dalla discussa applicabilita’ dell’articolo 85 disp. att. c.p.p. al sequestro preventivo;
4.7. si e’ discusso in giurisprudenza della possibilita’ di applicare l’articolo 85 disp. att. c.p.p., inserito nel capo VI delle norme di attuazione recante “Disposizioni relative alle prove”, al sequestro preventivo. In senso contrario si era espressa Sez. 2, n. 5606 del 20/01/2009, Rv. 243284, secondo cui non si applica al sequestro preventivo la disposizione che disciplina, in riferimento al sequestro probatorio, le modalita’ di restituzione della cosa previo pagamento di una cauzione a garanzia. In senso favorevole si era pero’ espressa Sez. 3, n. 56 dell’11/01/2000, Rv. 216211, secondo cui la disposizione dell’articolo 85 disp. att. c.p.p., che prevede la possibilita’ di restituzione di cose sequestrate previa esecuzione di specifiche prescrizioni, e’ applicabile, stante il rinvio contenuto nell’articolo 104 stesse disp. att., al sequestro preventivo. Essa consente esclusivamente di ottemperare alle prescrizioni impartite, mentre diviene pienamente operativa, nel senso che il sequestro puo’ considerarsi definitivamente cessato, solo quando le dette prescrizioni siano state puntualmente eseguite. Piu’ recentemente il principio e’ stato ribadito da Sez. 3, n. 40399 del 27/06/2019, Rv. 276936, sul rilievo, appunto, che l’articolo 85 e’ richiamato dall’articolo 104 disp. att. c.p.p.;
4.8. sennonche’, l’articolo 104 disp. att. c.p.p. e’ stato sostituito dalla L. 15 luglio 2009, articolo 2, comma 9, lettera a), che ha interamente ed autonomamente disciplinato l’esecuzione del sequestro preventivo senza alcun richiamo alle disposizioni relative al sequestro probatorio;
4.9. ne consegue che l’articolo 85 disp. att. c.p.p., in quanto non piu’ richiamato dall’articolo 104, e in considerazione della autonoma e articolata disciplina delle modalita’ esecutive del sequestro preventivo, non e’ applicabile al sequestro preventivo.
5.Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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