Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 9 ottobre 2020, n. 28136.

Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’inammissibilità di tale istanza non comporta l’inammissibilità dell’intera opposizione a decreto penale.

Sentenza 9 ottobre 2020, n. 28136

Data udienza 16 settembre 2020

Tag – parola chiave: Opposizione a decreto penale di condanna – GIP – Esecutiva del decreto penale opposto per mancata allegazione di documentazione ai fini dell’istanza di messa alla prova – Abnormità del provvedimento – Lesione del diritto di difesa – Violazione del principio del contradditorio processuale – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandr – rel. Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 10/12/2019 del GIP TRIBUNALE di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette/sentite le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 10.12.2019 il GIP del Tribunale di Milano ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’opposizione a decreto penale (n. 1802/19) avanzata da (OMISSIS), per non essere l’opposizione corredata dalla documentazione ai fini dell’istanza di messa alla prova, e ha, contestualmente, dichiarato esecutivo il decreto penale opposto.
2. Avverso il prefato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del (OMISSIS), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento del GIP, per avere omesso di affrontare le ulteriori questioni giuridiche sollevate nell’atto di opposizione e per non avere considerato che, in ogni caso, l’imputato aveva espresso la sua esplicita determinazione ad opporsi al decreto penale di condanna, mentre solo in via subalterna aveva avanzato istanza di messa alla prova, sicche’ l’eventuale inammissibilita’ di tale istanza non puo’ incidere sulla ammissibilita’ della principale istanza di opposizione ex articolo 461 c.p.p..
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la qualificazione del ricorso come appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, con le precisazioni che seguono.
2. La sostanza delle censure dedotte deve essere interpretata nel senso che, con le stesse, il ricorrente abbia denunciato l’abnormita’ del provvedimento impugnato, nella parte in cui esso ha dichiarato esecutivo il decreto penale, nonostante l’imputato avesse proposto rituale atto di opposizione.
3. In effetti, con il provvedimento impugnato il GIP ha privato l’imputato, che si era opposto al decreto penale, della possibilita’ di difendersi dall’accusa nel contraddittorio processuale; e cio’ sulla scorta di un provvedimento giudiziale strutturalmente abnorme in quanto emesso completamente al di fuori dei casi consentiti dal codice di rito.
E’ infatti pacifico in giurisprudenza che all’inammissibilita’ dell’istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non possa conseguire, tout court, l’inammissibilita’ dell’opposizione a decreto penale, come sembra implicare il provvedimento censurato. Ed invero, la ritenuta inammissibilita’ della richiesta di messa alla prova, non determina ex se l’inammissibilita’ della opposizione a decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Guglielmi, Rv. 27527301; Sez. 4, n. 25875 del 27/03/2019, Di Siro, n. m.). Si e’ infatti ripetutamente affermato che il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non piu’ dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 464 c.p.p., comma 3, e’ revocato “ex nunc” dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 25964801).
In coerenza con tale ambito ricostruttivo, si e’ in particolare considerato che il mancato accoglimento – per qualsiasi causa – della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, Furlan, Rv. 24535601; si veda anche Sez. 5, Sentenza n. 6369 del 18/10/2013 – dep. 2014, Rv. 258866, ove il richiamato principio di diritto e’ stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il GIP aveva dichiarato esecutivo il decreto penale in questione).
4. Ne deriva che, a seguito della mancata ammissione alla probation, ed indipendentemente dalle ragioni di tale mancata ammissione, nel caso che occupa il GIP, lungi dal dichiarare esecutivo il decreto penale, avrebbe dovuto compiere l’attivita’ processuale, prevista dal codice di rito, conseguente all’atto di opposizione, vale a dire – in assenza di richiesta di riti alternativi – emettere il relativo decreto di giudizio immediato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 464 c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017 – dep. 2018, Cafiero, Rv. 27240901).
5. Consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all’Ufficio GIP del Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.2903

 

 

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