Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 novembre 2022| n. 34163.

Nel caso di invasione della corsia opposta non esime il Giudice dal valutare la condotta di guida anche dell’altro conducente

In tema di sinistri stradali la commessa grave infrazione del codice della strada da parte di uno dei conducenti, nel caso di specie invasione della corsia opposta, non esime il Giudice dal valutare la condotta di guida anche dell’altro conducente al fine di commisurare le responsabilità per il diritto.

Ordinanza|21 novembre 2022| n. 34163. Nel caso di invasione della corsia opposta non esime il Giudice dal valutare la condotta di guida anche dell’altro conducente

Data udienza 20 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Sinistro stradale mortale – Risarcimento danni – Responsabilità esclusiva – Onere della prova – Ripartizione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30323/2021 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 249/2021 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 23/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

Nel caso di invasione della corsia opposta non esime il Giudice dal valutare la condotta di guida anche dell’altro conducente

FATTO E DIRITTO

Considerato che:
(OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quale esercente la potesta’ genitoriale su (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quale esercente la potesta’ genitoriale su (OMISSIS), tutti e tre in proprio e quali eredi di (OMISSIS), ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 249 del 2021, della Corte di appello di Campobasso, esponendo che:
– avevano convenuto (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., poi (OMISSIS) s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale a seguito del quale era deceduto (OMISSIS);
– (OMISSIS) aveva specularmente introdotto altro giudizio, riunito e infine definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione con la (OMISSIS) s.p.a. che lo stesso attore aveva convenuto;
– il Tribunale aveva dunque rigettato la domanda proposta dagli odierni ricorrenti, imputando il sinistro esclusivamente alla condotta del deceduto, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui le risultanze istruttorie avevano complessivamente attestato che l’impatto tra i due autoveicoli era stato causato dall’invasione della corsia di marcia del mezzo condotto da (OMISSIS), senza che il lieve scostamento dal limite di velocita’ del mezzo antagonista avesse potuto influire in alcun modo;
resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a.;
e’ rimasto intimato (OMISSIS);
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 c.p.c., articolo 2054 c.c., comma 2, articolo 2697 c.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:
– la perizia su cui era stata fondata la decisione era stata svolta su incarico si una parte, sia pure pubblica qual e’ l’organo requirente, nella distinta sede penale, e non aveva maggior pregio rispetto a quella redatta su incarico dei deducenti;
– in ogni caso, dalla perizia del Pubblico Ministero era emerso che l’auto condotta da (OMISSIS) andava a una velocita’ leggermente superiore ai 94 km/h, e non 94 km/h come scritto dalla Corte territoriale, superiore a quella di 90 km/h accertata come stabilita per quel tratto di strada;
– la perizia di parte aveva invece indicato una velocita’ di 133 km/h, che aveva impedito manovre di emergenza a (OMISSIS);
– la deposizione testimoniale pure evocata dal giudice di appello, che aveva riferito di uno scontro frontale, era stata smentita dai rilievi dalla Polizia Stradale secondo cui l’invasione della corsia di senso opposto era stata lieve e l’impatto si’ frontale ma eccentrico a sinistra, dal che si evinceva che l’auto di (OMISSIS) non manteneva la stretta destra;
– i giudici di merito non avevano disposto una propria consulenza tecnica d’ufficio e neppure applicato la presunzione di concorso di colpa, nonostante non fosse stato dimostrato, dalla controparte, il rispetto di ogni regola imposta o di prudenza, e anzi fosse risultato come detto il contrario;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe dovuto diversamente regolare le spese di lite in conseguenza dell’accoglimento del gravame;
Rilevato che:
1. il primo motivo di ricorso e’ in parte inammissibile anche ex articolo 360-bis c.p.c., n. 1, e in parte infondato, con assorbimento del secondo;
2. in primo luogo va esclusa l’ipotizzabilita’ della violazione degli articoli 115 e 116, c.p.c.;
3. e’ stato reiteratamente ribadito (cfr. Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli articoli 115 e 116 c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimita’, sicche’, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensi’ un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo, pertanto, il limite dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, qui operante stante la c.d. doppia conforme dei giudici di merito;
4. cio’ posto, se la violazione dell’articolo 116 c.p.c., e’ idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; viceversa, la violazione dell’articolo 115 c.p.c., puo’ essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito – senza, logicamente, manifesti travisamenti dei fatti emersi (Cass., 03/05/2022, n. 13918, pag. 13 e seguenti) – per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33);
5. ne deriva che, nel caso, non vi e’ alcuno spazio per ipotizzare le violazioni delle norme denunciate;
6. ne’ vi e’ spazio per ipotizzare la violazione dell’articolo 2697 c.c., parimenti invocata;
7. infatti, la violazione dell’articolo 2697 c.c., si configura solamente quando il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioe’ attribuendo l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., n. 16598 del 2016, cit., pag. 35, e succ. conf. come, ad esempio, Cass., 23/10/2018, n. 26769 e Cass., 15/05/2020, n. 8994, Cass., 30/09/2021, n. 26533);
8. resta diversamente da scrutinare l’affermata violazione dell’articolo 2054 c.p.c., comma 2;
9. come noto, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perche’ e’ suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (cfr. ad esempio Cass., 08/01/2016, n. 124);
cio’ nondimeno, la prova che uno dei conducenti si e’ uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli e a quelle di comune prudenza puo’ essere acquisita anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (cfr. ad esempio Cass., 21/05/2019, n. 13672);
e cosi’ l’infrazione, pur grave, come l’invasione dell’altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso (cfr. Cass. 15/01/2003, n. 477);
ma cio’ non esclude che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria pur indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell’altro conducente (Cass., 15/09/2020, n. 19115);
questo perche’ di colpa concorrente dettata dall’articolo 2054 c.c., comma 2, opera pur sempre sul piano causale, e deve, cioe’, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l’evento di danno, sicche’, ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale con accertamento, come detto, anche indiretto, non c’e’ ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l’attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha (Cass., n. 19115 del 2020, cit., pag. 7);
10. nell’ipotesi, il giudice di merito, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede neppure, come anticipato, per il limitato tramite dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha escluso, con motivazione dunque riconoscibile, che il superamento di pochissimi km/h (4 o un decimale di piu’) del limite di velocita’ avrebbe consentito di evitare un impatto eziologicamente equivalente e derivante dall’invasione della corsia di marcia opposta, poggiando la sua conclusione sul plausibile apprezzamento tecnico del consulente d’ufficio (riportato a pag. 8 del ricorso);
11. parte ricorrente critica l’affermazione del Collegio di merito come apodittica ma contrapponendo ad essa le conclusioni della propria perizia non meglio spiegate nel gravame e, comunque, non utilizzabili a base dell’impugnazione di legittimita’, vuoi per quanto detto al p. 4, in fine, vuoi per il limite previsto dall’articolo 348-ter c.p.c., comma 5;
12. da quanto ricostruito emerge che la censura si risolve, in parte, in un tentativo di rilettura o riapertura istruttoria, come tale inammissibile;
13. le spese si compensano per la marcata peculiarita’ della vicenda.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

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