Nei processi con pluralità di parti e l’unitarietà del termine per proporre impugnazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 maggio 2023| n. 11641.

Nei processi con pluralità di parti e l’unitarietà del termine per proporre impugnazione

Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l’ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio “unitario o quasi necessario”), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di un appalto di lavori condominiali, la Suprema Corte, in accoglimento della specifica eccezione sollevata da parte di entrambi i controricorrenti, ha dichiarato inammissibile il ricorso, non avendo parte ricorrente osservato il termine di sessanta giorni prescritto dall’articolo 325 cod. proc. civ. decorrente dalla data di notificazione della sentenza da opera di una parte appellata del giudizio di merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 7 giugno 2018, n. 14722; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 29 settembre 2011, n. 19869; Cassazione, sezione civile L, sentenza 19 agosto 2004, n. 16254).

Ordinanza|| n. 11641. Nei processi con pluralità di parti e l’unitarietà del termine per proporre impugnazione

Data udienza 2 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Processi con pluralità di parti – Ipotesi di litisconsorzio necessario o di litisconsorzio processuale – Regola propria delle cause inscindibili – Applicabilità – Unitarietà del termine per proporre impugnazione – Effetti – Notifica della sentenza eseguita da una delle parti – Inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti – Decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine – Esplicazione dell’effetto nei confronti di tutte le parti

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19882/2018 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), quale titolare e legale rappresentante della ditta (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

nonche’

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI PALERMO n. 726/2018 depositata il 30.3.2018;

Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Lorenzo Orilia.

Nei processi con pluralità di parti e l’unitarietà del termine per proporre impugnazione

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 726/2018 depositata il 30.3.2018, in parziale accoglimento del gravame proposto dal committente Condominio (OMISSIS) ed in parziale riforma della decisione di primo grado (Tribunale di Trapani n. 414/2013), ha revocato il Decreto Ingiuntivo n. 212 del 2008, ottenuto da (OMISSIS) titolare della ditta appaltatrice (OMISSIS), ed ha condannato il Condominio al pagamento della minor somma di Euro 12.184,74 a titolo di compenso a saldo per i lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato. Ha confermato per il resto la sentenza di primo grado (che, riuniti i tre giudizi promossi dal Condominio, aveva rigettato sia l’opposizione contro il citato decreto ingiuntivo n. 212/2018, che quella contro il Decreto Ingiuntivo n. 102 del 2008, ottenuto dal Direttore dei Lavori geometra (OMISSIS) per il pagamento del compenso professionale, sia la domanda di risarcimento danni promossa in via ordinaria, sempre al Condominio, contro il geometra per colpa professionale, sia, infine, la domanda di garanzia spiegata dal convenuto geometra contro la propria compagnia di assicurazione (OMISSIS) spa, chiamata in causa ex articolo 269 c.p.c.).

2. Contro la sentenza della Corte palermitana, il Condominio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi contrastati con separati controricorsi dall’appaltatore (OMISSIS) e dal geometra (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Con un primo motivo, il Condominio deduce violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1669, 118 e 2058 c.c., nonche’ omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo, dolendosi della mancata condanna dell’appaltatore al risarcimento dei danni in forma specifica ovvero al rimborso totale dei costi necessari alla eliminazione dei vizi.

1.2 Con un secondo motivo il Condominio denunzia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1669 e 2236 c.c., in relazione alla responsabilita’ contrattuale autonoma e diretta del Direttore dei Lavori.

2.1 Preliminarmente, rileva la Corte che il ricorso per cassazione non risulta notificato alle (OMISSIS) spa, parte del giudizio di merito, ma l’inammissibilita’ del ricorso (come si vedra’ a breve) rende superfluo l’ordine di integrazione del contraddittorio, in applicazione del principio secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parita’, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti (cfr. tra le tante, Sez. 2 -, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 Rv. 648755; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020 Rv. 657883; Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969; Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077).

2.2 Va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso, in accoglimento della specifica eccezione di entrambi i controricorrenti.

Come accennato in premessa, il Condominio aveva promosso tre giudizi, due giudizi di opposizione contro i due decreti ingiuntivi (ottenuti, rispettivamente, dalla ditta appaltatrice per il saldo del compenso e dal Direttore dei Lavori geometra (OMISSIS) per il pagamento del proprio compenso professionale) ed un terzo giudizio, promosso nelle forme ordinarie per ottenere dal citato professionista il risarcimento dei danni per colpa professionale. In quest’ultimo giudizio il convenuto geometra (OMISSIS) aveva chiamato in garanzia l’ (OMISSIS) per essere tenuto indenne in caso di condanna. Questi giudizi erano stati riuniti in primo grado per ragioni di connessione.

La sentenza della Corte d’Appello e’ stata notificata via pec in data 6.4.2018, su istanza dell’avvocato (OMISSIS), difensore delle (OMISSIS) spa (subentrata all’ (OMISSIS)), al difensore del Condominio avvocato (OMISSIS), nonche’ ai difensori del (OMISSIS) e del (OMISSIS) (cfr. messaggi di notifica via pec in atti).

Il ricorso per cassazione risulta pero’ notificato in data 22.6.2018 e per giunta, come si e’ visto, solo nei confronti dell’appaltatore e del Direttore dei Lavori (cfr. messaggi notifica via pec in atti).

Orbene, secondo il costante orientamento da questa Corte, nei processi con pluralita’ di parti, quando si configuri l’ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio “unitario o quasi necessario”), e’ applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarieta’ del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicche’ la decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (tra le tante, Sez. 3 -, Ordinanza n. 14722 del 07/06/2018 Rv. 649046; Sez. 3, Sentenza n. 19869 del 29/09/2011 Rv. 619378; Sez. L, Sentenza n. 16254 del 19/08/2004 Rv. 575975).

Tale principio e’ certamente applicabile al caso in esame, in cui parte processuale e’ indubbiamente anche la societa’ di assicurazione, chiamata in garanzia dal geometra (OMISSIS) in relazione alla domanda di danni per colpa professionale (e su cui peraltro ruota il secondo motivo di ricorso per cassazione).

Pertanto, il Condominio avrebbe dovuto proporre il ricorso per cassazione entro il termine di sessanta giorni prescritto dall’articolo 325 c.c., a decorrere dal 6 aprile 2018, data in cui gli era stata notificata la sentenza dall’appellata assicurazione. Detto termine, pero’, come si e’ visto, non e’ stato osservato, essendo la notifica del ricorso avvenuta il 22.6.2018.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in Euro. 2.700,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.

Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

 

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