Nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

Consiglio di Stato, Sentenza|21 aprile 2021| n. 3222.

Nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, il parere del Comitato di verifica, come espressamente sancito dal d.P.R. n. 461 del 2001, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l’Amministrazione procedente, sicché l’Amministrazione stessa non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto l’eventuale partecipazione procedimentale dell’interessato non produrrebbe effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato.

Sentenza|21 aprile 2021| n. 3222

Data udienza 23 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Esercito italiano – Infermità – Causa di servizio – Riconoscimento – Procedimento – Omessa comunicazione del preavviso di rigetto – Irrilevanza – Art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 – Applicazione – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5262 del 2013, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Za., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Ta. in Roma, via (…),
contro
il Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…),
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della -OMISSIS– Sezione Staccata-OMISSIS—OMISSIS-, resa tra le parti, concernente riconoscimento di causa di servizio e corresponsione di equo indennizzo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le brevi note depositate dalla parte appellante ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021, svolta con modalità telematica ai sensi del citato art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Carla Ciuffetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il presente appello l’interessato, sottoufficiale dell’Esercito Italiano, impugna la sentenza in epigrafe che respinto la domanda di annullamento del decreto n. 4521/n, in data 6 dicembre 2011, della Direzione generale della previdenza militare, recante rigetto della domanda di riconoscimento della causa di servizio e di equo indennizzo. Il provvedimento era stato adottato dall’Amministrazione all’esito del parere del Comitato di valutazione delle cause di servizio (CVCS) in merito alla non dipendenza da causa di servizio dell’infermità accertata dalla competente Commissione medica ospedaliera (CMO).
A motivo del gravame si deduce l’erroneità del convincimento del Tar in ordine alla mancanza di un principio di prova in merito alla dedotta causalità intercorrente tra l’aver subito da parte del ricorrente i comportamenti del proprio superiore e la patologia accertata dalla CMO, in quanto dalla sentenza n. 158 in data 24 gennaio 2012, di assoluzione dell’appellante, sarebbe emersa la qualificazione di detti comportamenti in termini di ingiuria e minacce da parte dello stesso giudice penale. Poiché tale sentenza era stata depositata “dopo la conclusione dell’istruttoria amministrativa afferente al procedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio”, se l’interessato avesse ricevuto il preavviso di rigetto avrebbe potuto supportare la propria richiesta con quanto in essa enunciato. Infatti, della medesima sentenza sarebbero emersi eventi di natura eccezionale – sostanziati dall’ingiuria e dalla minaccia subite ad opera del superiore gerarchico – che, in quanto “tali potevano essere posti a fondamento etiopatogenetico delle infermità riconosciute a carico del ricorrente e per le quali il medesimo è stato riformato e posto in congedo”. Dal che deriverebbe il difetto di istruttoria dell’atto impugnato in primo grado. Inoltre, la motivazione del parere del CVCS, strutturata con “fraseologia apodittica e stereotipata” e “con formula generica ed ellittica” non darebbe adeguatamente conto dell’insussistenza della dipendenza della patologia da causa di servizio, “non tenendo in considerazione, nemmeno come semplice concausa l’esistenza dei fatti ed eventi lesivi gravi accaduti in servizio e documentati”. Inoltre, il TAR avrebbe omesso di pronunciarsi sugli orientamenti giurisprudenziali favorevoli al ricorrente riportati nel ricorso di primo grado e non avrebbe richiamato alcun indirizzo giurisprudenziale a supporto della decisione di rigetto.
2. Il Ministero della difesa, costituito in giudizio con atto depositato in data 5 agosto 2013, ha chiesto il rigetto dell’appello.
3. La causa, chiamata all’udienza del 23 marzo 2021, è stata trattenuta in decisione.
4. Il Collegio rileva che la competente CMO, in data 9 marzo 2010, aveva riconosciuto l’appellante affetto da pregressa sintomatologia “di tipo ansioso con somatizzazioni, riconducibili ad una situazione di conflittualità in ambito lavorativo e di inattività che lo poneva in disagio con compromissione della vita affettiva e relazionale” e aveva ritenuto temporaneamente non idoneo il militare al servizio, valutazione ulteriormente ribadita nel verbale in data 28 settembre 2010. L’interessato aveva presentato in data 23 marzo 2010 domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dalla suddetta sintomatologia. Il CVCS, con parere in data 14 settembre 2011, riteneva che l’infermità “note di fragilità personologica in pregressa sindrome ansiosa con somatizzazioni” non potesse essere riconosciuta dipendente da fatti di servizio, “in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
Poiché l’iter del procedimento attivato dal ricorrente con la domanda in data 23 marzo 2010 si è concluso con l’impugnato provvedimento in data 6 dicembre 2011, non può ravvisarsi un difetto dell’istruttoria per l’omessa considerazione della sentenza del giudice penale n. 124, in quanto tale pronuncia è stata depositata in data 24 gennaio 2012, cioè dopo l’adozione dell’atto avversato. Si nota poi che i fatti per i quali l’appellante ritiene rilevante la motivazione della medesima sentenza penale sono stati oggetto di una denuncia da parte dello stesso appellante che non ha trovato alcun seguito essendo stata archiviata.
In ogni caso, in merito alla doglianza circa l’omissione da parte dell’Amministrazione della comunicazione del preavviso di rigetto, il Collegio ritiene di non doversi discostare dall’indirizzo di questo Consiglio secondo il quale “nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, il parere del Comitato di verifica, come espressamente sancito dal d.P.R. n. 461 del 2001, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l’Amministrazione procedente, sicché l’Amministrazione stessa non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto l’eventuale partecipazione procedimentale dell’interessato non produrrebbe effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato” (Cons. Stato, sez. II, 12 agosto 2013, n. 812).
Venendo alle censure relative al parere del CVCS, il Collegio ritiene che la motivazione dell’atto sia esente dalla connotazione stereotipa e generica che le è addebitata dall’appellante. Essa, piuttosto, denota un’attenta lettura degli atti relativi alle mansioni cui l’interessato era stato adibito nel corso del tempo, fino all’ultimo anno di servizio, in cui aveva “partecipato ai servizi interni di caserma con qualifiche confacenti al grado rivestito” (elementi di informazione in data 11 maggio 2006, all. 6 della documentazione prodotta dall’Amministrazione in primo grado).
Dunque, premesso che in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, “il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali” (Cons. Stato, sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5818; sez. II, parere n. 191/2017), non pare riscontrabile nel giudizio del CVCS, e nel conforme provvedimento dell’Amministrazione, alcuna lacuna, illogicità o incoerenza. Anzi, tale giudizio evidenzia che il CVCS non ha omesso di valutare le circostanze in cui il militare ha svolto il proprio servizio, come documentate, e le ha ragionevolmente considerate inadeguate a fungere da concausa efficiente e determinante dell’infermità in questione.
Infine, devono ritenersi infondate le censure con cui l’appellante di duole dell’omessa considerazione da parte del Tar della giurisprudenza riportata nel ricorso di primo grado, che è riferita alla materia della pensione privilegiata.
5. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Sussistono ad avviso del Collegio giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Presidente FF
Hadrian Simonetti – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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