Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 11695.
Nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore il debitore diretto ed il terzo pignorato.
In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.
Ordinanza|| n. 11695. Nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore il debitore diretto ed il terzo pignorato.
Data udienza 6 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Pignoramento presso terzi – Opposizione esecutiva – Litisconsorzio necessario fra creditore debitore diretto e terzo pignorato – Integrazione contraddittorio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16115/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.A.S., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO BOLOGNA n. 3101/2021 depositata il 15/12/2021;
Udita la relazione svolta, nella Camera di consiglio del 6/02/2023, dal Consigliere relatore, Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
L’avv. (OMISSIS) propose giudizio di merito, a seguito di ricorso ai sensi degli articoli 615 e 617 c.p.c., avverso l’atto di pignoramento presso terzi a lui notificato dalla societa’ creditrice (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), lamentando che il pignoramento sarebbe stato preceduto dalla sola notifica dell’atto di precetto, ma non anche dalla notifica (preventiva o contestuale) del titolo esecutivo (nella specie, una sentenza).
Nella costituzione della creditrice, il Tribunale di Rimini rigetto’ l’opposizione.
Appellata la decisione dal (OMISSIS), la Corte d’appello di Bologna l’ha qualificata come opposizione agli atti esecutivi e ne ha dichiarato, pertanto, l’inammissibilita’, ritenendo che la parte avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione.
L’avvocato (OMISSIS) propone ricorso per cassazione su di un unico complesso motivo.
Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS)
Per l’adunanza camerale del 6/02/2023 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
La sola controricorrente ha depositato memoria, nel termine di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente il Collegio rileva che la (OMISSIS) e la (OMISSIS), terze pignorate, non risultano essere state chiamate in giudizio sin dalla fase di merito.
Questa Corte ha, di recente, affermato che l’omessa partecipazione al giudizio di opposizione esecutiva del terzo pignorato comporta la necessita’ di integrazione del contraddittorio (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 – 01): “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”.
Deve, pertanto, pronunciando sul ricorso, adottarsi decisione di cassazione della sentenza impugnata, con rimessione al Tribunale di Rimini, in persona di diverso magistrato, anche per le spese della fase di legittimita’, ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 3, affinche’ proceda al giudizio nella piena integrita’ del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti al Tribunale di Rimini, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese di questa fase di legittimita’.
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