Nei confronti dell’aggiudicatario di vendita all’asta

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 6 maggio 2020, n. 8498.

La massima estrapolata:

Nei confronti dell’aggiudicatario di vendita all’asta nell’ambito di una procedura concorsuale, il perito di stima nominato dal giudice dell’esecuzione risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale per il danno da questi subito in virtù dell’erronea valutazione dell’immobile pignorato.

Ordinanza 6 maggio 2020, n. 8498

Data udienza 23 ottobre 2019

Tag – parola chiave: Contratti – Fornitura capi vestiario – Pagamento corrispettivo – Decreto ingiuntivo – Opposizione – Competenza territoriale – Criteri di determinazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13826/2018 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2478/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/10/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

RILEVATO

che:
con decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza, Sezione distaccata di Schio notificato il 9 febbraio 2010, la societa’ (OMISSIS) S.p.A. ingiungeva a (OMISSIS) il pagamento della somma di Euro 22.174 per una fornitura di capi di vestiario del (OMISSIS);
avverso tale decreto proponeva opposizione (OMISSIS) eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale, essendo competente quello di Lagonegro, con riferimento al luogo di domicilio del debitore e a quello di perfezionamento del contratto e di esecuzione dell’obbligazione; deduceva la revoca della proposta contrattuale, il mancato perfezionamento del contratto di compravendita; in via subordinata, la sospensione del contratto, la mancata esecuzione dello stesso da parte del venditore e spiegava domanda riconvenzionale per la condanna della societa’ opposta al versamento della somma di Euro 513;
il Tribunale di Vicenza, Sezione distaccata di Schio, con sentenza n. 183 del 2011 respingeva l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite;
secondo il Tribunale l’eccezione d’incompetenza era infondata perche’ non era stata svolta con riferimento a tutti i criteri di collegamento previsti dal codice di rito. Inoltre, il contratto doveva ritenersi perfezionato con l’accettazione tacita, essendo decorsi 45 giorni dall’invio dell’ordine da parte di (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 1329 c.c., richiamato dall’articolo 3 delle condizioni generali di contratto. Pertanto, la successiva revoca dell’ordine doveva ritenersi priva di effetto. In terzo luogo, non sussistevano i presupposti per la sospensione della esecuzione del negozio perche’ l’articolo 18 delle condizioni generali di contratto si riferiva all’ipotesi di forza maggiore e l’opponente non aveva fornito la prova della non imputabilita’ alla propria condotta delle cause determinanti la crisi economica dell’azienda. Nello stesso modo, riteneva infondata la tesi dell’opponente secondo cui il creditore avrebbe potuto agire esclusivamente per l’importo della penale pattuita per l’inadempimento (30% del valore della merce). In realta’, secondo il Tribunale, la penale prevista dall’articolo 15 delle condizioni generali non costituiva il corrispettivo per il recesso ai sensi dell’articolo 1373 c.c., ma la sanzione per l’inadempimento, ai sensi dell’articolo 1382 c.c.. Il venditore, pero’, non si era avvalso di tale clausola in forza della quale avrebbe potuto richiedere solo il 30% del dovuto a prescindere dal danno, ma aveva agito per il pagamento della merce. Respingeva, infine la domanda riconvenzionale per difetto di prova;
avverso tale decisione proponeva appello (OMISSIS) con atto notificato il 5 novembre 2011 ritenendo errata la decisione relativa all’eccezione d’incompetenza, assumendo di avere svolto in maniera esplicita l’eccezione con riferimento a tutti i criteri indicati dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., ed individuando il Tribunale di Lagonegro come competente in riferimento alla sede e al luogo di esecuzione e di consegna dei beni venduti e di pagamento del prezzo. Aggiungeva che la revoca della proposta contrattuale avrebbe dovuto ritenersi efficace non potendosi sostenere un perfezionamento del contratto in forza di una mancata comunicazione di senso contrario per il periodo di 45 giorni. In ogni caso, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non operante la sospensione dell’esecuzione perche’ la grave crisi economica commerciale in cui versava l’azienda avrebbe potuto essere rilevata dalla dichiarazione dei redditi, che integrava l’ipotesi di esecuzione divenuta impossibile per fatto non imputabile al contraente. Conseguentemente l’opposto avrebbe potuto richiedere solo la penale pari al 30% del valore della merce. Si costituiva la societa’ appellata contestando i motivi di gravame;
la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 6 novembre 2017 rigettava l’impugnazione rilevando che l’appellante aveva omesso di motivare la propria eccezione d’incompetenza con riferimento al luogo in cui l’obbligazione sarebbe sorta, senza contrastare il foro generale delle persone giuridiche e offrire la prova delle circostanze idonee a determinare l’incompetenza del Tribunale adito. Il tacito perfezionamento del contratto allo scadere del 450 giorno successivo alla data di redazione dell’ordine risultava dalle indicazioni contenute sul retro dei moduli. Quanto all’articolo 18 delle condizioni generali che richiamava esclusivamente l’ipotesi di forza maggiore, doveva escludersi che la crisi aziendale rientrasse in tale concetto; in ogni caso, come rilevato dal Tribunale, l’opponente non aveva dimostrato l’effettiva impossibilita’ di eseguire la prestazione. Quanto all’articolo 15 delle predette condizioni generali, la clausola doveva considerarsi come penale per l’inadempimento della quale il venditore non si era avvalso;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A..

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo si deduce la violazione degli articoli 38, 18, 19 e 20 c.p.c. e dell’articolo 1182 c.c., oltre che dell’articolo 1327 c.c., nonche’ degli articoli 637 e 20 c.p.c. e la carenza assoluta di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente deduce di avere contestato, gia’ con l’atto di opposizione, la competenza per territorio del Tribunale adito rilevando la inoperativita’ del foro collegato al domicilio del creditore, trattandosi di credito non liquido, certo ed esigibile. Pertanto, avrebbe dovuto farsi riferimento al luogo di esecuzione del contratto e, quindi, alla sede della parte obbligata e al luogo di consegna della merce e di pagamento del corrispettivo, sempre riferibili al Tribunale di Lagonegro;
il motivo e’ inammissibile perche’ dedotto in violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, poiche’ a fronte di una chiara motivazione della Corte territoriale secondo cui “l’appellante avrebbe “omesso di motivare l’eccezione con riferimento al luogo in cui l’obbligazione sarebbe sorta, limitandosi a richiamare l’articolo 1182 c.c., in tema di obbligazioni pecuniarie, senza contestare il foro generale delle persone giuridiche, ne’ offrire la prova delle circostanze idonee a determinare l’incompetenza del Tribunale”, parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere la parte rilevante dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero allegarla o individuarne la localizzazione all’interno del fascicolo di legittimita’;
con il secondo motivo deduce la violazione degli articoli 1329 e 1327 c.c. e il travisamento dei fatti e l’error in iudicando, oltre alla carenza di motivazione.
La Corte avrebbe errato non considerando che la proposta del 25 gennaio 2009 non risultava accettata con un atteggiamento positivo da parte della societa’ opposta, tanto che, nonostante il decorso del termine di 45 giorni, nessuna fornitura per la collezione era stata inviata. Pertanto, con nota del 30 settembre 2009, mutate in peius le condizioni finanziarie dell’azienda, quest’ultima comunicava la revoca dell’ordine. La Corte non avrebbe tenuto conto dell’assenza di comportamenti positivi, determinanti l’accettazione dell’offerta. Sotto altro profilo la Corte avrebbe errato nel non considerare che il proponente era obbligato a mantenere ferma la proposta di acquisto per un termine di 45 giorni, mentre un vincolo indeterminato sarebbe illegittimo. In sostanza, la proposta irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 c.c., presuppone che la facolta’ di revoca non debba essere limitata in via definitiva come si verificherebbe nel caso di specie. Pertanto, non avrebbe potuto attribuirsi il valore di comportamento concludente per l’accettazione al silenzio della societa’ (OMISSIS) S.p.A.;
il motivo e’ inammissibile sotto due profili. Nella prima parte non si confronta con la decisione impugnata, che ha confermato la decisione di primo grado secondo cui, ai sensi dell’articolo 1329 c.c., l’acquirente si obbliga a mantenere fermo l’ordine fino alla scadenza del termine che, nel caso di specie, era quello di 45 giorni indicato dall’articolo 2 delle condizioni generali. In sostanza, l’acquirente si era obbligato a tenere ferma la proposta contrattuale per 45 giorni successivi all’invio degli ordini. Alla scadenza di tale termine si verificava l’ulteriore effetto della conclusione del contratto, con la conseguenza che la successiva revoca sarebbe stata priva di effetti. Il principio viene evidenziato dalla Corte territoriale facendo riferimento al dato fattuale della predisposizione dei moduli che gli agenti facevano compilare ai clienti e tale profilo non e’ contrastato dalla ricorrente. Sul retro di tali moduli erano stampate le condizioni generali di vendita secondo cui il cliente si obbligava a mantenere ferma la proposta per 45 giorni. Trascorso tale termine il contratto di sarebbe perfezionato con accettazione tacita da parte della venditrice. Da cio’ la Corte territoriale correttamente fa discendere la conseguenza che successiva revoca della proposta da parte dell’acquirente non avrebbe potuto ritenersi produttiva di effetto, in quanto, al momento della revoca dell’ordine, il contratto doveva ritenersi gia’ concluso. La fattispecie in esame differisce da quella richiamata dalla ricorrente (Cass. n. 18001 del 2010) nella quale il termine alla irrevocabilita’ era individuato nella data di sottoscrizione del preliminare o, in difetto di questa, del definitivo, ma senza indicare tale data. Pertanto in quel caso difettava la determinazione del “tempo certo”. Mentre nel caso di specie tale termine corrispondeva a quello di 45 giorni, con un meccanismo di silenzio assenso che, decorso tale termine, comportava l’accettazione della proposta in assenza di rifiuto;
sotto altro profilo il ricorrente introduce questioni giuridiche che non allega di avere specificamente sottoposto al giudice di appello, non trascrivendo o documentando di avere sottoposto alla Corte territoriale tali tematiche (“la funzione di tale termine esclude che la limitazione della facolta’ di revoca possa risolversi nella negazione definitiva di essa e nella subordinazione dell’efficacia della proposta esclusivamente alla volonta’ del suo destinatario”) di cui la sentenza non si occupa;
con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 18 delle condizioni generali di contratto e l’erronea interpretazione della clausola, oltre alla carenza di motivazione. La Corte d’Appello si sarebbe limitata a condividere la decisione del Tribunale secondo cui la crisi aziendale evincibile dalla dichiarazione dei terzi non integrava il requisito dell’impossibilita’ oggettiva di eseguire l’obbligazione;
con il quarto motivo si deduce da falsa applicazione dell’articolo 15 delle condizioni generali di vendita e la violazione dell’articolo 1382 c.c., sotto il profilo del travisamento dei fatti. La disposizione pattizia – secondo il ricorrente – sarebbe chiara e precisa, laddove prevede il versamento del 30% del valore della fornitura in caso di rifiuto di merce, con la conseguenza che la decisione della Corte sarebbe errata nella parte in cui consente al venditore di disattendere la disposizione convenzionale e richiedere il pagamento dell’intero il terzo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente poiche’ consistono entrambi in una censura all’interpretazione di due clausole negoziali. Le doglianze sono inammissibili perche’ si traducono in una critica ai canoni ermeneutici previsti dal codice di rito per la corretta interpretazione della clausola, senza pero’ fare alcun riferimento a tali disposizioni normative;
Secondo il costante orientamento di questa Corte:
– l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed e’ insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimita’ avere ad oggetto non gia’ la ricostruzione della volonta’ delle parti, bensi’:
– solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. 31/03/2006, n. 7597; Cass. 01/04/2011, n. 7557; Cass. 14/02/2012, n. 2109; Cass. 29/07/2016, n. 15763);
– pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma e’ tenuto, altresi’, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimita’ (Cass. 09/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715);
– di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, non e’ necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicche’, quando di una clausola siano possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044).
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalita’ al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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