Nei casi in cui l’attività edificatoria si caratterizza per la sua abusività

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 14 novembre 2019, n. 46394.

Massima estrapolata:

Nei casi in cui l’attività edificatoria si caratterizza per la sua abusività, essendo svolta in carenza di qualsivoglia titolo autorizzatorio e dalla pervicacia nei comportamenti tenuti ponendo reiteratamente iniziative edificatorie del tutto illecite, è legittima la convalida del decreto di sequestro preventivo disposto in via d’urgenza. (Nella specie, sussisteva la necessità, concreta e attuale, di sottrarre ai ricorrenti La disponibilità dei manufatti edificati senza alcun titolo abilitativo a servizio di preesistenti manufatti abusivi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Per i profili delle personalità dimostrati e tenuto conto dei pregressi abusi, vi era il concreto pericolo che, se restituiti, l’attività edificatoria sarebbe immediatamente ripresa).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13/05/2019 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa GAI Emanuela;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa MARINELLI Felicetta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.- Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 13 maggio 2019, ha rigettato la richiesta di riesame, ex articolo 322 c.p.p., proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) contro il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli che, previa convalida del decreto di sequestro preventivo disposto in via d’urgenza, ha disposto il sequestro preventivo di quattro tettoie e di un deposito-garage, opere realizzate, senza alcun titolo abilitativo, sul terreno di proprieta’ dei ricorrenti a servizio di preesistenti manufatti abusivi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ((OMISSIS)), confermando il relativo decreto.
2. – Per l’annullamento della ordinanza, il difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, e ha chiesto l’annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1 lettera b) in relazione all’articolo 321 c.p.p. con riferimento alla sussistenza del periculum in mora.
Il Tribunale non avrebbe considerato che le opere edilizie realizzate, sottoposte a sequestro, risultavano tutte ultimate quantomeno dall’anno 2016-2017, e, in tale contesto, l’avere ritenuto sussistente il pericolo in mora sul rilievo che da oltre trent’anni i ricorrenti avevano commesso abusi edilizi sull’area e che tale circostanza giustificava l’adozione della misura cautelare di tipo impeditivo, era motivazione che era frutto di una erronea interpretazione dell’articolo 321 c.p.p., non presentando i requisiti di concretezza e attualita’, ne’ la dimostrazione dell’utilizzazione del bene per la commissione di altri reati o l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilita’ dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono inammissibili perche’ proposti per motivi non consentiti e perche’ privi del requisito di specificita’ estrinseca.
5. Deve premettersi che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’articolo 325 c.p.p. consente il sindacato di legittimita’ soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione rientrano, oltre agli “errores in iudicando” o “in procedendo”, anche i vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093).
5. In tale ambito, rileva, il Collegio, che il provvedimento impugnato e’ sorretto da motivazione e la stessa non e’ affetta dalla denunciata violazione di legge.
Il Tribunale cautelare ha premesso che sull’immobile di via (OMISSIS), ricompreso in zona tutelata in quanto ricadente nel (OMISSIS), i ricorrenti avevano, sin dalla meta’ degli anni 90, ultimato l’edificazione di un fabbricato di circa 200 metri quadrati, per il quale era stata presentata istanza di condono, nel 2004, ancora pendente, e che avevano ulteriormente edificato quattro tettoie e un garage. Tutta l’attivita’ edificatoria, eseguita sul fondo, si era sempre caratterizzata per la sua abusivita’, essendo stata svolta in carenza di qualsivoglia titolo autorizzatorio, e da tale pervicacia nei comportamenti tenuti dai ricorrenti, che hanno posto reiteratamente iniziative edificatorie del tutto illecite, perche’ prive di titoli autorizzativi, il tribunale ha tratto la condivisibile conclusione della necessita’ concreta e attuale di sottrarre a costoro la disponibilita’ dei manufatti edificati poiche’, proprio per i profili di personalita’ dimostrati da costoro, vi era il concreto pericolo che restituiti ai medesimi, l’attivita’ edificatoria sarebbe immediatamente ripresa, da cui la necessita’ di mantenere il vincolo cautelare per impedire la prosecuzione dell’illecita attivita’ edificatoria. Motivazione presente rispetto alla quale il ricorso non si confronta compiutamente, limitandosi a rilevare che l’attivita’ edificatoria sarebbe stata ultimata, con la
ratio decidendi del Tribunale, che ancorato il siffatto pericolo dalla circostanza che, tenuto conto dei pregressi abusi perpetrati dai ricorrenti, la libera disponibilita’ in capo a costoro, avrebbe consentito la reiterazione del reato il cui requisito di attualita’ e concretezza derivava dai profili di personalita’ dei medesimi, del tutto insensibili ai precetti di legge. Motivazione che non puo’ dirsi apparente e/o assente, rispetto la quale i ricorsi non neppure si confrontano.
6. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p.. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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