Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 5 marzo 2019, n. 6407.
La massima estrapolata:
La norma di cui all’articolo 142 C.d.S., comma 6 bis, specifica che “le postazioni di controllo (…) per il rilevamento della velocita’ devono essere” (…) ben visibili” e la necessaria visibilita’ della postazione di controllo per il rilevamento della velocita’ quale condizione di legittimita’ dell’accertamento, con la conseguente nullita’ della sanzione in difetto di detto requisito.
Ordinanza 5 marzo 2019, n. 6407
Data udienza 12 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1246-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI LIVORNO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 575/2017 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 25/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.
RITENUTO IN FATTO
1 Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 575/2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la legittimazione attiva del ricorrente, (OMISSIS) all’opposizione al verbale, emesso in data 04.02.2016 dalla polizia Stradale di Livorno, per violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 9, rigettando nel merito la dedotta opposizione.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che il cartello che segnalava la presenza di un’apparecchiatura di rilevamento di velocita’ era posto a distanza regolamentare mentre non era richiesta la “chiara visibilita’” dell’apparecchio e degli agenti accertatori.
2 Contro tale sentenza ricorre con due motivi (OMISSIS).
La Prefettura di Livorno non ha svolto nel presente giudizio attivita’ difensiva.
Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la statuizione della sentenza impugnata secondo cui, fermo restando che il cartello di preavviso di rilevamento velocita’ era presente e posto a distanza regolamentare, mentre non era richiesta la “chiara visibilita’” dell’apparecchio ovvero degli agenti.
Il motivo di ricorso e’ fondato.
La sentenza impugnata, deve ritenersi in contrasto con l’articolo 142 C.d.S., comma 6 bis, in quanto afferma il principio secondo cui non e’ richiesta, ai fini della legittimita’ dell’accertamento, la visibilita’ dello strumento di rilevazione.
Invero, la norma di cui all’articolo 142 C.d.S., comma 6 bis, specifica che “le postazioni di controllo (…) per il rilevamento della velocita’ devono essere” (…) ben visibili” e la necessaria visibilita’ della postazione di controllo per il rilevamento della velocita’ quale condizione di legittimita’ dell’accertamento, con la conseguente nullita’ della sanzione in difetto di detto requisito, e’ stata da un ultimo affermata anche da questa Corte (Cass. 25392/2017, non massimata).
Ne deriva la fondatezza della prima doglianza per violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 6 bis;
Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omessa valutazione di un documento, nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti per non avere il Tribunale esaminato i documenti comprovanti la non visibilita’ dell’apparecchiatura.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Livorno, in persona di diverso magistrato.
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