Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 7 aprile 2016, n. 13970
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VECCHIO Massimo – Presidente
Dott. LA POSTA Lucia – rel. Consigliere
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 7/2014 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA, del 09/07/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7.5.2013 il Gup del Tribunale di Modena, all’esito del giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione, esclusa la circostanza aggravante dei motivi futili e riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla residua aggravante contestata, condannava (OMISSIS) alla pena di anni diciotto di reclusione per il reato di omicidio volontario e di maltrattamenti in danno della figlia di anni due che ripetutamente colpiva al capo, al torace e all’addome.
La Corte di assise di appello di Bologna, in data 9.7.2014, riformava parzialmente la decisione di primo grado assolvendo l’imputato dal reato di maltrattamenti e rideterminava la pena in anni sedici di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilita’ dell’omicidio volontario.
Premesso che la Corte di appello ha ritenuto insussistente il reato di maltrattamenti con riferimento a due soli episodi, rileva che contraddittoriamente i giudici di appello hanno escluso che la condotta dalla quale e’ derivata la morte della bambina possa essere qualificata come omicidio preterintenzionale ovvero maltrattamenti aggravati dall’evento morte.
Contesta la compatibilita’ tra l’affermazione della sussistenza del dolo alternativo o eventuale e quella del dolo d’impeto ritenuto dai giudici di merito, atteso che – come e’ stato affermato dalle Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn – un comportamento repentino ed impulsivo accredita l’ipotesi di un insufficiente ponderazione di certe conseguenze illecite.
Le risultanze dell’intercettazione ambientale del 9.4.2012 tra il ricorrente e la moglie, cosi’ come quelle della consulenza medica del pubblico ministero, danno conto che si e’ trattato esclusivamente di percosse. Infatti, e’ risultato che il trauma cranico encefalico, unica causa della morte, poteva essere ricondotto ad una dinamica coerente con la circostanza che la bambina, colpita con uno schiaffo o un pugno, avesse battuto la testa su una superficie liscia.
Ne discende la illogicita’ della motivazione per essere stata apoditticamente esclusa l’argomentazione difensiva sulla sussistenza di atti diretti unicamente a percuotere e, quindi, la configurabilita’ dell’omicidio preterintenzionale. Allo stesso modo, i giudici di merito hanno omesso di motivare in ordine alla prospettata sussumibilita’ del fatto nel reato di cui all’articolo 572 cod. pen. aggravato dalla morte.
Il ricorrente lamenta, altresi’, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante ritenuta, legittimato dalla costernazione e dal rammarico del ricorrente emerso dalle intercettazioni, uniti alla positiva personalita’ del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le censure relative alla configurabilita’ del reato di omicidio volontario sono infondate e si sostanziano nella riproposizione delle doglianze oggetto dell’appello che sono state compiutamente valutate dalla Corte di secondo grado con motivazione immune dai vizi dedotti ed ancorata alle circostanze di fatto acquisite nel processo, facendo, altresi’, corretta applicazione dei principi di diritto.
I giudici di merito, richiamati i consolidati arresti di questa Corte in tema di distinzione tra omicidio volontario e preterintenzionale, hanno ribadito come l’animus necandi sussista non soltanto nel caso in cui l’imputato abbia voluto l’evento letale, ma anche se abbia ritenuto indifferente tale evento nell’esecuzione dell’azione delittuosa.
Hanno, quindi, escluso la configurabilita’ delle fattispecie prospettate dalla difesa (morte seguita da maltrattamenti e omicidio preterintenzionale) ritenendo la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato, valutando compiutamente il contenuto dei dialoghi intercettati e quello della consulenza medico legale del pubblico ministero. Hanno, infatti, valutato che la vittima presentava un trauma cranico gravissimo, fratture costali, trauma toracico, lesioni polmonari e trauma addominale con rottura epatica ed ematoma perineale ed hanno ritenuto che – come gia’ valutato dal primo giudice (che hanno richiamato alla p. 20) – il trauma cranico non poteva essere conseguenza di azione indiretta a seguito di uno schiaffo, ma piuttosto di un’azione di scuotimento della bambina che aveva poco piu’ di due anni, quindi, di un’aggressione di incontrollata violenza commessa dall’imputato in preda all’ira, per il pianto persistente della vittima, come risulta dalle conversazioni intercettate.
Da tale verifica della ricostruzione del fatto la Corte territoriale ha tratto ragionevolmente che doveva essere chiara all’agente la rappresentazione dell’evento morte dovendosi, quindi, configurare il dolo alternativo.
Pertanto, il riferimento che pure e’ contenuto nella motivazione della sentenza impugnata al dolo eventuale non incide sulla correttezza giuridica della decisione congruente con il dolo il dolo alternativo.
Ne’ e’ fondato il rilievo secondo il quale il dolo d’impeto e’ incompatibile con il dolo alternativo, posto che l’agire sulla spinta emotiva del momento non esclude la lucidita’ mentale e le facolta’ cognitive che consentono di prevedere e rappresentarsi l’evento come conseguenza della propria azione (Sez. 1, n. 23517 del 07/03/2013, Corbo, rv. 256472).
A fronte di tali elementi, la Corte di appello ha ritenuto, in maniera del tutto logica e coerente, che le considerazioni difensive fossero inidonee ad escludere la volonta’ omicida.
2. La corretta valutazione degli elementi innanzi esaminati e della ricostruzione del fatto alla luce degli stessi e’ stata posta a fondamento del percorso argomentativo con il quale e’ stato escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte di appello valorizzato, oltre l’estrema gravita’ della condotta, espressione di indole violenta e brutale, i condizionamenti esercitati dal ricorrente per indurre la moglie ad una falsa rappresentazione dei fatti, nonche’, i motivi della condotta, ancorche’ non futili.
7. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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