Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 maggio 2021| n. 12954.
Ai sensi dell’art. 3, secondo comma, lettera a), del D.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dall’art. 2, primo comma, lettera d), del decreto legge n. 1 del 2012, appartengono alla competenza della sezione specializzata “…le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro … il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati…”. Ne consegue che sussiste tale competenza a fronte della domanda di risarcimento danni azionata dagli eredi per effetto dell’azzeramento del valore dei titoli acquistati dal “de cuius”, tanto nei confronti sia della banca in qualità di cessionaria ex lege della totalità dei rapporti giuridici facenti capo alla banca cui appartengono i predetti titoli azionari ai sensi del predetto art. 3, comma 3, della citata disposizione (per ragioni di connessione), quanto della stessa società di revisione legale in ragione della violazione degli obblighi sulla stessa gravanti nella veste di incaricata della revisione legale dei conti della banca, non rilevando a tal proposito le anomalie e le irregolarità presenti nei bilanci
Ordinanza|13 maggio 2021| n. 12954
Data udienza 23 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Banche – Titoli azionari – Perdite – Azione per risarcimento del danno – Individuazione tribunale competente – Art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 168/2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.21437-2020 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio ed in qualita’ di eredi del sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza N. R.G. 387/2019 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il 18/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SOLDI ANNA MARIA che visto l’articolo 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione in camera di Consiglio, rigetti il presente regolamento.
RILEVATO
che:
1. – Con atto notificato in data 18 febbraio 2019, (OMISSIS) e (OMISSIS), agendo quali eredi di (OMISSIS), hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Fermo (OMISSIS) S.p.a., quale successore della (OMISSIS) S.p.a., e (OMISSIS) S.p.a., assumendo che:
-) il de cuius era titolare di 20318 azioni ordinarie della (OMISSIS) S.p.a., del valore di circa Euro 32.000,00, detenute per effetto di numerose operazioni di acquisto effettuate nel corso degli anni;
-) nel corso degli anni, e prima che fossero emerse gravi irregolarita’ nei bilanci di esercizio della banca, i preposti di essa avevano consigliato al (OMISSIS) di mantenere i titoli azionari gia’ posseduti e di incrementare l’investimento, del tutto sicuro, avendo tra l’altro il pubblico dei risparmiatori a disposizione i bilanci certificati da (OMISSIS) S.p.a., che evidenziavano una situazione patrimoniale ed economica molto positiva e con elevati utili di esercizio;
-) tale rappresentazione dello stato di salute della banca si era poi rivelata completamente falsa poiche’ la (OMISSIS) S.p.a. aveva conseguito perdite inaspettate di importi eccezionali, cui avevano fatto seguito misure di avvio della procedura di “risoluzione dell’Istituto di credito, in virtu’ della presenza dei presupposti di cui al Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180, articolo 17”, con conseguente “scarico e cancellazione dello strumento finanziario emesso da (OMISSIS) a partire dal 27.06.2017”.
Su tali premesse gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno patito per effetto dell’azzeramento del valore dei titoli acquistati dal de cuius, rivolgendo la domanda nei confronti sia di (OMISSIS) S.p.a., in qualita’ di cessionaria ex lege della totalita’ dei rapporti giuridici della (OMISSIS) S.p.a., sia di (OMISSIS) S.p.a., in ragione della violazione degli obblighi sulla stessa gravanti nella veste di incaricata della revisione legale dei conti della banca, non rilevando le anomalie e le irregolarita’ presenti nei bilanci.
2. – Istituito il contraddittorio, il Tribunale adito, con ordinanza del 18 giugno 2020, ha accolto l’eccezione di incompetenza formulata da (OMISSIS) S.p.a., per essere competente il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di proprieta’ industriale e intellettuale, ed ha dichiarato in tal senso la propria incompetenza.
3. – (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno impugnato l’ordinanza con regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza dell’adito Tribunale di Fermo.
(OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a. hanno depositato controricorsi.
Le parti hanno depositato memorie: i ricorrenti in ritardo, il 19 marzo, (OMISSIS) S.p.a. in ritardo, il 22 marzo, (OMISSIS) tempestiva.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
che:
4. – Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 2.
Il secondo mezzo denuncia omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso.
Entrambi i motivi concorrono allo scopo di dimostrare che la competenza a decidere sulla domanda proposta apparterrebbe al Tribunale di Fermo e che il Tribunale avrebbe errato nel declinarla.
Ritenuto che:
5. – La questione di validita’ della procura conferita alla banca, sollevata dai ricorrenti nella memoria illustrativa, va esaminata, nonostante la tardivita’ di essa, trattandosi di questione in tesi rilevabile d’ufficio.
Essa e’ manifestamente infondata, dal momento che per i fini del ricorso per regolamento di competenza, e del relativo controricorso, puo’ impiegarsi la procura rilasciata per la fase di merito, salvo che questa non contenga una limitazione al riguardo (v. p. es. Cass. 3 giugno 2020, n. 10439).
6. – Ai sensi del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 2, lettera a), come modificato dal Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 2, comma 1, lettera d), del appartengono alla competenza della sezione specializzata “le azioni di responsabilita’ da chiunque promosse contro… il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societa’ che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati”.
Avendo gli attori spiegato da domanda risarcitoria nei confronti di (OMISSIS) S.p.a. per le ragioni sinteticamente indicate in precedenza, non v’e’ dunque alcun dubbio che la controversia sia devoluta alla cognizione del Tribunale, ratione loti, di Milano, ove ha sede la societa’, sezione impresa, ratione materiae. Ne’ vi e’ dubbio che si tratti di competenza inderogabile, ai sensi dello stesso Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 4 (Cass., Sez. Un., 23 luglio 2019, n. 19882, in motivazione). Detta competenza si estende alla causa connessa, introdotta in forma di cumulo soggettivo dagli attori nei confronti di (OMISSIS) S.p.a., ai sensi del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 3: mentre e’ invero estranea alla competenza della sezione specializzata la lite relativa all’acquisto di azioni, nella quale il compratore lamenti, come in questo caso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, il mancato rispetto delle norme legali che disciplinano i servizi di investimento (Cass. 24 gennaio 2018, n. 1826), sicche’ non puo’ essere condiviso l’assunto della banca secondo cui la competenza apparterrebbe si’ alla sezione specializzata, ma di Ancona e non di Milano.
Quanto a detta domanda, d’altronde, la competenza del Tribunale di Fermo si profilerebbe al piu’ quale foro del consumatore, destinato pero’ a cedere alla competenza della sezione specializzata, ai sensi del citato articolo 3, comma 2, lettera a), e comma 3, dal momento che:
-) la competenza della sezione specializzata, in relazione alla causa introdotta nei confronti della incaricata della revisione legale e’ inderogabile, ratione materiae, secondo quanto gia’ osservato, mentre la competenza (pur sempre solo territoriale) del foro del consumatore, e’ esclusiva, ma non inderogabile (sia in forza di specifica trattativa, sia per iniziativa dello stesso consumatore);
-) la disciplina della competenza della sezione specializzata e’ cronologicamente successiva a quella del Codice del Consumo, articoli 33 e 34, il che importa l’applicazione del principio lex posterior derogat priori;
-) la disciplina della competenza della sezione specializzata contiene una espressa norma, il citato comma 3, che prevede la sua vis actrava per le cause connesse, mentre non c’e’ una norma dello stesso segno in materia di foro del consumatore.
7. – Spese al definitivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, cui rimette anche la decisione sulle spese di questo giudizio, dando atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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