Morte radiazione e sospensione dall’albo del difensore ed interruzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 maggio 2022| n. 13976.

Morte radiazione e sospensione dall’albo del difensore ed interruzione .

La morte, così come la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, sicché l’irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo quest’ultima essere rilevata d’ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza (Nel caso di specie, accogliendo l’unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione della corte del merito in quanto lo svolgimento processuale seguito alla morte del difensore e, quindi, l’udienza di precisazione delle conclusioni nonché la stessa pronuncia impugnata, avevano avuto luogo dopo che il processo versava in stato di interruzione “ex lege” ai sensi dell’art. 301 cod. proc. civ. per morte del difensore del ricorrente e, di conseguenza, con palese violazione del contraddittorio, di modo che siffatto svolgimento, ivi compresa la sentenza resa, non poteva che ritenersi affetto da nullità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 24 gennaio 2020, n. 1574; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 novembre 2018, n. 28846; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 settembre 2017, n. 21002; Cassazione, sezione civile L, sentenza 28 ottobre 2013, n. 24271; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 dicembre 2010, n. 25234; Cassazione, sezione civile III, sentenza 2 novembre 2010, n. 22268).

Ordinanza|3 maggio 2022| n. 13976. Morte radiazione e sospensione dall’albo del difensore ed interruzione

Data udienza 12 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Interruzione del processo – Morte dell’unico difensore della parte costituita – Morte intervenuta nel corso del giudizio – Determinazione di automatica interruzione del processo – Non conoscenza del giudice e dele altre parti – Irrilevanza – Preclusione di ogni ulteriore attività processuale – Conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata – Irrituale prosecuzione del processo – Deduzione e prova in sede di legittimità ai sensi dell’articolo 372 c.p.c. – Produzione dei documenti all’uopo necessari – Solo parte colpita dal predetto evento a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione – Rilievo d’ufficio dal giudice – Eccezione della controparte come motivo di nullità della sentenza – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2345/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.); (OMISSIS); (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, n. 920/2020, pubblicata il 3 giugno 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) ricorre, con unico mezzo, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’appello di Catania, rigettandone il gravame, ha confermato la decisione di primo grado che, pronunciando in contraddittorio con gli odierni intimati, ha accolto l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) S.p.a. conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo emesso su ricorso del (OMISSIS) per il pagamento del corrispettivo preteso per il noleggio di impianti ed apparecchiature radiofoniche;
gli intimati non svolgono difese nella presente sede;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:
con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 301 c.p.c.: nullita’ degli atti processuali e della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania a causa della mancata interruzione per decesso dell’unico difensore costituito per l’appellante;
rileva che, in data 1 ottobre 2018, prima che la causa venisse assegnata a sentenza e prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per la data del (OMISSIS), e’ deceduto in (OMISSIS) il proprio unico difensore in appello;
produce a comprova certificato di morte rilasciato dall’Ufficio di Stato civile del Comune di (OMISSIS) e dall’attestazione del C.O.A. di (OMISSIS);
deduce che lo svolgimento processuale seguito alla morte del predetto difensore e, quindi, sia l’udienza di precisazione delle conclusioni sia la pronuncia della medesima sentenza, hanno avuto luogo dopo che il processo versava in stato di interruzione ex lege ai sensi dell’articolo 301 c.p.c., per morte del difensore dell’attuale ricorrente e, quindi, con palese violazione del contraddittorio, di modo che detto svolgimento, ivi compresa la sentenza impugnata, deve considerarsi affetto da nullita’;
il motivo e’ fondato e merita accoglimento;
risulta, infatti, dal menzionato certificato, che il decesso del difensore dell’attuale ricorrente e’ avvenuto in data 1 ottobre 2018, prima della data dell’udienza di precisazione delle conclusioni, in grado di appello;
ne consegue che lo svolgimento processuale seguito alla morte del predetto difensore e, quindi, l’udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi, come si evince dalla stessa sentenza impugnata in questa sede, in data (OMISSIS), e la pronuncia della medesima sentenza, hanno avuto luogo dopo che il processo versava in stato di interruzione ex lege ai sensi dell’articolo 301 c.p.c. per morte del difensore dell’attuale ricorrente e, quindi, con palese violazione del contraddittorio, di modo che detto svolgimento, ivi compresa la sentenza impugnata, e’ affetto da nullita’;
viene in rilievo, in tal senso, il consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ secondo cui la morte (come la radiazione o la sospensione dall’albo) dell’unico difensore a mezzo del quale la parte e’ costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perche’ si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attivita’ processuale che, se compiuta, e’ causa di nullita’ degli atti successivi e della sentenza (Cass. 2/11/2010, n. 22268; Cass. 28/10/2013, n. 24271; Cass., ord., 8/09/2017, n. 21002; Cass., ord., 12/11/2018, n. 28846; 24/01/2020, n. 1574), sicche’ l’irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, puo’ essere dedotta e provata in sede di legittimita’ (Cass. Cass. n. 21002 del 2017, cit.) ma solo – come nella specie – dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo quest’ultima essere rilevata d’ufficio dal giudice, ne’ eccepita dalla controparte come motivo di nullita’ della sentenza (Cass. 14/12/2010, n. 25234; 24/01/2020, n. 1574);
la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di (OMISSIS), in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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