Morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 maggio 2021| n. 14465.

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento ad opera di quest’ultimo comporta, per la regola dell’ultrattività del mandato, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il procuratore, già munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex articolo 300, comma 4, cod. proc. civ.

Ordinanza|26 maggio 2021| n. 14465. morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore

Data udienza 30 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Processo – Morte di una delle parti costituite – Omessa dichiarazione da parte del difensore – Ultrattività del mandato – Persistenza del potere di rappresentanza – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 37800-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 762/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 24/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

E’ impugnata da (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), con due motivi di ricorso, la sentenza, n. 762 del 24/05/2019, della Corte di Appello di Genova che ha dichiarato inammissibile l’appello per essere la parte, ossia (OMISSIS), deceduta prima della proposizione dell’impugnazione, senza che l’evento fosse stato dichiarato, con conseguente caducazione del potere rappresentativo.
Il primo motivo censura la sentenza d’appello ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al cit. codice di rito, articoli 83 e 100, e richiama la giurisprudenza nomofilattica di questa Corte.
Il secondo motivo e’ incentrato sulla compensazione delle spese di lite e sulla statuizione relativa al contributo unificato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 92 c.p.c., ed alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
La proposta del consigliere relatore di definizione in sede camerale non partecipata e’ stata ritualmente comunicata alle parti.
La ricorrente ha depositato memoria – con allegata nota spese – nella quale ha insistito nella propria prospettazione.
Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
La sentenza della Corte di Appello di Genova non ha tenuto in alcun conto la giurisprudenza nomofilattica, e oramai risalente, di questa Corte (Sez. U, n. 15295 del 04/07/2014 Rv. 631466 – 01 e successivamente Cass. n. 00710 del 18/01/2016 Rv. 638231 – 01): “In caso di morte o perdita di capacita’ della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando cosi’ stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonche’ in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione e’ suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, gia’ munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex articolo 300 c.p.c., comma 4”.
Alla stregua della richiamata giurisprudenza di legittimita’, alla quale il Collegio presta piena adesione a intende dare continuita’, il primo motivo di ricorso e’ accolto.
Il secondo motivo, sulla compensazione delle spese e sul cd raddoppio del contributo unificato, e’ assorbito.
La sentenza impugnata e’ cassata e la causa e’ rinviata alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, che, nel deciderla, dovra’ attenersi a quanto sopra affermato e provvedera’ altresi’ alla regolazione delle spese anche di questa fase di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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