Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 novembre 2022| n. 32189.

Morte nel corso del giudizio dell’unico difensore della parte costituita

La morte, la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la nullità della sentenza d’appello può essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell’articolo 372 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, in cui la ricorrente aveva lamentato la mancata automatica interruzione del giudizio a motivo del decesso del suo unico difensore, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio l’ordinanza pronunciata in unico grado con cui il tribunale in composizione collegiale a norma dell’articolo 14 del D.lgs. n. 150 del 2011 aveva accolto la domanda di condanna della ricorrente medesima al pagamento del compenso maturato da un avvocato per l’opera professionale da lui prestata in sede giudiziale in favore di quest’ultima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 maggio 2020, n. 10006; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 novembre 2018, n. 28846; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 15 gennaio 2018, n. 790; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 8 settembre 2017, n. 21002).

Ordinanza|2 novembre 2022| n. 32189. Morte nel corso del giudizio dell’unico difensore della parte costituita

Data udienza 7 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Interruzione del processo – Morte nel corso del giudizio dell’unico difensore della parte costituita – Interruzione del processo automatica – Mancata conoscenza da parte del giudice e delle parti – Irrilevanza – Preclusione per ogni ulteriore attività processuale – Nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata – Irrituale prosecuzione del giudizio – Deduzione e prova in sede di legittimità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 31326/2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DI TRANI depositata il 27/10/2021;
udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO, nell’adunanza in camera di consiglio del 7/7/2022.

Morte nel corso del giudizio dell’unico difensore della parte costituita

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, resa in composizione collegiale, ha accolto la domanda, proposta con ricorso a norma del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 e 702 bis c.p.c. e ss., con la quale, in data 24/9/2019, l’avv. (OMISSIS) aveva chiesto la condanna di (OMISSIS) al pagamento del compenso maturato per l’opera professionale da lui prestata in sede giudiziale in favore della stessa.
1.2. Il tribunale, in sostanza, ha ritenuto che, incontroversa la prestazione dell’opera professionale da parte dell’istante, era rimasta del tutto sfornita di prova l’eccezione della (OMISSIS) di aver gia’ soddisfatto il credito al relativo compenso azionato dall’avv. (OMISSIS).
1.3. (OMISSIS), con ricorso notificato il 17/12/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’ordinanza.
1.4. L’avv. (OMISSIS) e’ rimasto intimato.

Morte nel corso del giudizio dell’unico difensore della parte costituita

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli articoli 298, 299, 301 e 304 c.p.c., degli articoli 111 Cost., comma 2, e articolo 24 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato l’ordinanza impugnata sul rilievo che la stessa era stata pronunciata all’esito di un giudizio che, in realta’, avrebbe dovuto essere automaticamente interrotto a fronte del decesso, in data (OMISSIS), dell’avv. (OMISSIS), suo unico difensore.
2.2. Il motivo e’ fondato con assorbimento del secondo, proposto in via subordinata. La morte, la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte e’ costituita nel giudizio di merito, infatti, determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perche’ si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attivita’ processuale, che, se compiuta, e’ causa di nullita’ degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la nullita’ della sentenza d’appello (o, come nel caso in esame, dell’ordinanza pronunciata in unico grado dal tribunale in composizione collegiale a norma del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14) puo’ essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimita’ a norma dell’articolo 372 c.p.c. (Cass. n. 10006 del 2020, in motiv.; Cass. n. 790 del 2018; Cass. n. 28846 del 2018; Cass. n. 21002 del 2017).
3. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio al tribunale di Trani che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Trani che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

 

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