Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 24 gennaio 2020, n. 1574.

La massima estrapolata:

La morte dell’unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell’evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.

Sentenza 24 gennaio 2020, n. 1574

Data udienza 20 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15357-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1054/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 9/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 110/2010, il Tribunale di Nola, decidendo la causa promossa da (OMISSIS) e nella quale erano intervenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di esercenti la potesta’ genitoriale sui figli minori (OMISSIS) ed (OMISSIS), rigetto’ la domanda proposta dai predetti e volta alla condanna dei fratelli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incendio sviluppatosi il giorno (OMISSIS) al piano seminterrato dell’immobile di proprieta’ degli indicati germani, sito in (OMISSIS).
Il Tribunale motivo’ la sua decisione escludendo la responsabilita’ dei proprietari sul rilievo che, in virtu’ del contratto di locazione, la custodia dell’immobile era passata alla conduttrice societa’ (OMISSIS) S.r.l., non evocata il, giudizio, e regolo’ le spese tra le parti.
Avverso tale sentenza, propose appello (OMISSIS), censurando la sentenza di primo grado per aver il Tribunale posto a fondamento della decisione la circostanza – apoditticamente, a suo avviso, affermata dal CTU. nell’accertamento tecnico preventivo – che l’incendio fosse divampato a causa della combustione di materiale elettrico depositato all’interno dei locali condotti in locazione dalla societa’ (OMISSIS), e pec aver fatto errata applicazione dell’articolo 2051 c.c., in contrasto con i principi al riguardo affermati dalla giurisprudenza.
L’appellante chiese, quindi, che, in totale riforma della sentenza impugnata, i fratelli (OMISSIS) fossero condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 14.924,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzic ne al difensore anticipatario.
Si costituirono in secondo grado anche (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitori di (OMISSIS), i quali censurarono la sentenza del Tribunale in base, sostanzialmente, agli stessi rilievi del (OMISSIS) e dedussero, inoltre, che “il verbale dei VV.FF. accorsi sul posto testualmente afferma(va) che l’incendio scaturi’ da “strutture” ed “impianti” rientranti nel bene locato” (predetti chiesero che, in integrale riforma della sentenza impugnata, la responsabilita’ esclusiva – o, in via subordinata, concorsuale – dei danni da loro riportati fosse ascritta ai fratelli (OMISSIS) e questi fossero condannati al pagamento della somma di Euro 5.826,22 (come quantificati dal C.T.U.), oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonche’ al pagamento degli ulteriori danni patrimoniali, morali, psico-fisici ed alla vita di relazione riportati da essi appellanti incidentali e dalla loro figlia minore (OMISSIS), nella misura da determinarsi in corso di causa o in quella eventualmente stabilita dalla Corte in via equitativa.
Si costituirono in giudizio anche i fratelli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell’appello proposto dal (OMISSIS) e la conferma della sentenza del Tribunale, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1054/2017, pubblicata il 9 marzo 2017, accolse le impugnazioni proposte dall’appellante principale e agli appellanti incidentali (OMISSIS) e (OMISSIS) e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza appellata, condanno’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido tra loro, al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di Euro 14.924,67, oltre interessi come indicato nella motivazione di quella sentenza, e, in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), della somma di Euro 5.826,29, oltre interessi come indicato nella motivazione di quella sentenza; rigetto’ l’appello incidentale proposto da (OMISSIS) e regolo’ tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito.
Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria.
Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Con O.I. n. 33527/18 depositata il 27 dicembre 2018, la Sesta Sezione – 3 di questa Corte ha rimesso la causa a questa Sezione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., u.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ procedibile alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 22438 del 24/09/2018 (v. anche Cass., ord., 30/10/2018, n. 27480), avendo il ricorrente depositato prima dell’adunanza in camera di consiglio – trattandosi, nella specie, di ricorso cartaceo, notificato in via telematica, e non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva – atto di asseverazione di conformita’ della copia cartacea dell’atto notificato in formato telematico via pec, nonche’ della relata di notifica e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna mediante sottoscrizione autografa del difensore.
2. Con il primo motivo si lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 301 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 nullita’ degli atti processuali e della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli a causa della mancata interruzione per decesso dell’unico difensore costituito per gli appellati”.
Sostengono i ricorrenti che, nel corso del giudizio di appello, in data 1 aprile 2013, prima che la causa venisse assegnata a sentenza e prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per la data del 20 gennaio 2015 e poi differita al 4 ottobre 2016, e’ deceduto l’unico difensore dei medesimi, appellati in secondo grado, avv. (OMISSIS), come risultante dal certificato di morte e dell’attestazione del COA di Napoli, senza che sia stata disposta l’interruzione del processo.
2.1. Il motivo e’ fondato.
Risulta, infatti, che il decesso del difensore degli attuali ricorrenti e’ avvenuto in data 1 aprile 2013, prima della data dell’udienza di precisazione delle conclusioni, in grado di appello (v. cedrtificato di morte).
Ne consegue che lo svolgimento processuale seguito alla morte del predetto difensore e, quindi, l’udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi, come si evince dalla stessa sentenza impugnata in questa sede, in data 4 ottobre 2016, e la pronuncia della medesima sentenza, hanno avuto luogo dopo che il processo versava in stato di interruzione ex lege ai sensi dell’articolo 301 c.p.c. per morte del difensore degli attuali ricorrenti e, quindi, con palese violazione del contraddittorio, di modo che detto svolgimento, ivi compresa la sentenza impugnata, e’ affetto da nullita’.
Viene in rilievo, in conseguenza, il consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui la morte (come la radiazione o la sospensione dall’albo) dell’unico difensore a mezzo del quale la parte e’ costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perche’ si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attivita’ processuale che, se compiuta, e’ causa di nullita’ degli atti successivi e della sentenza (Cass. 2/11/2010, n. 22268; Cass. 28/10/2013, n. 24271; Cass., ord., 8/09/2017, n. 21002; Cass., ord., 12/11/2018, n. 28846), sicche’ l’irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, puo’ essere dedotta e provata in sede di legittimita’ (Cass. Cass., ord., 8/09/2017, n. 21002, gia’ citata) ma solo – come nella specie – dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo quest’ultima essere rilevata d’ufficio dal giudice, ne’ eccepita dalla controparte come motivo di nullita’ della sentenza (Cass. 14/12/2010, n. 25234).
3. Ne consegue che deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
4. Resta assorbito l’esame dell’ulteriore motivo proposto, con il quale si lamenta “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2051 e 1588 e articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.
5. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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