Morte conducente ed omessa apposizione di barriera protettiva al margine della carreggiata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 giugno 2024| n. 15513.

Morte conducente ed omessa apposizione di barriera protettiva al margine della carreggiata

Nella morte del conducente di un veicolo a causa di un sinistro stradale verificatosi su di un tratto stradale privo di qualsiasi barriera di sicurezza e la presenza di un albero in prossimità della carreggiata ad una distanza inferiore a quella prevista dalla normativa, essendo oggettiva la mancata manutenzione del custode della strada ne consegue la logica presunzione della resposnabilità di cui all’art. 2051 c.c. sussistendo il nesso causale tra la mancata apposizione di barriere ed il sinistro da cui è scaturito l’evento morte.

 

Ordinanza|4 giugno 2024| n. 15513. Morte conducente ed omessa apposizione di barriera protettiva al margine della carreggiata

Data udienza 8 maggio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Risarcimento danni – Art. 2051 cc – Fuoriuscita del veicolo – Corresponsabilità dell’Anas – Omessa apposizione di barriera protettiva al margine della carreggiata

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28044/2021 R.G.

proposto da

Fa.Ca., Da.Ro., Fa.Ma., Fa.Da., rappresentati e difesi dall’avv. An.Gi., con domicilio digitale (…)

– ricorrenti –

Contro

(…) Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Ma.Vi., con domicilio digitale (…)

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 458 del 29/3/2021 della Corte d’appello di Palermo;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/5/2024 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

letta la memoria dei ricorrenti.

Morte conducente ed omessa apposizione di barriera protettiva al margine della carreggiata

FATTI DI CAUSA

1. Fa.Ca., Da.Ro., Fa.Ma. e Fa.Da. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, l'(…) Spa chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni (per responsabilità ex art. 2051 cod. civ.) conseguenti al decesso del loro congiunto Fa.Lu., il quale, in data 17/4/2011, conducendo la propria autovettura lungo l’autostrada A19, usciva dalla sede stradale, non protetta da guard-rail, e collideva con un albero posizionato a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge.

2. Si costituiva in giudizio (…) Spa che chiedeva il rigetto delle domande attoree, sostenendo che il sinistro era stato causato dalla condotta di guida imprudente del conducente del veicolo.

3. Con la sentenza n. 3273 del 22/5/2015, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda degli attori: in particolare, il giudice di primo grado accertava la responsabilità della società convenuta e, ritenuta la sussistenza di un concorso di colpa di Fa.Lu. (nella misura del 60%), condannava la (…) a risarcire agli attori il danno subito iure proprio, equitativamente liquidato in base alle tabelle del Tribunale di Milano, mentre respingeva la richiesta avanzata iure hereditatis; disponeva la parziale compensazione delle spese della causa.

4. Gli originari attori impugnavano la decisione e la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 458 del 29/3/2021, respingeva l’impugnazione e condannava gli appellanti alla rifusione dei costi del secondo grado.

5. Avverso tale decisione Fa.Ca., Da.Ro., Fa.Ma. e Fa.Da. proponevano ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; resisteva con controricorso, la (…) Spa

6. I ricorrenti depositavano memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

7. All’esito della camera di consiglio dell’8/5/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

Morte conducente ed omessa apposizione di barriera protettiva al margine della carreggiata

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., per avere la Corte d’appello ravvisato un concorso di colpa del conducente deceduto, la cui condotta (non abnorme), invece, non poteva essere posta in correlazione causale con la collisione fatale, atteso che, secondo le risultanze probatorie, la doverosa apposizione di una barriera protettiva al margine della carreggiata avrebbe evitato la fuoriuscita del veicolo, indipendentemente dalla velocità di quest’ultimo.

2. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello mancato di valutare gli elementi probatori “secondo il loro giusto valore” e fornito una motivazione contraddittoria e lacunosa, avendo ignorato sia la revisione del veicolo (e, dunque, la verifica della sua efficienza) eseguita undici mesi prima dell’incidente, sia che il consulente tecnico d’ufficio aveva affermato che, anche ad una velocità d’impatto maggiore (doppia) rispetto a quella accertata, una barriera di sicurezza (anche di classe minima) avrebbe potuto contenere l’autovettura all’intero della carreggiata.

3. Le predette censure – che possono essere esaminate congiuntamente perché tra loro strettamente connesse – sono fondate nei termini di seguito esposti.

4. La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. discende dall’oggettivo rapporto di custodia del bene nelle sue condizioni e concerne l’evento di danno che è causalmente riconducibile a questo.

5. Difatti, si è accertata in primo grado (e non ha formato oggetto di successive censure) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. di (…) per aver omesso di custodire la strada con modalità tali da prevenirne le intrinseche potenzialità dannose in rapporto alle condizioni obiettive, in particolare per non avere apposto adeguate barriere a protezione di un pericolo “atipico” (in quanto l’albero si trovava, pacificamente, in prossimità della carreggiata e a distanza inferiore a quella prescritta), evento al quale vanno collegati, con nesso causale, la successiva collisione con la pianta e la morte del conducente.

Morte conducente ed omessa apposizione di barriera protettiva al margine della carreggiata

6. Per configurare un’alterazione del rapporto eziologico tra la cosa custodita (e l’omissione di custodia) e l’impatto contro l’albero, difatti, occorre ipotizzare che la velocità (o, comunque, la condotta di guida) di Fa.Lu. si inserisca – quale concorrente fattore – nel decorso causale che ha condotto all’evento fatale (come nella fattispecie oggetto della decisione di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30921 del 22/12/2017, Rv. 647354-01, in cui il cedimento del guard-rail era stato “imputato causalmente anche – ed in misura paritaria – della condotta colposa della vittima, che lo ha attinto con una forza notevolissima, prodotta all’esito di una serie di malaccorte manovre, tutte colpose”).

7. In proposito, si rileva, in primis, che la sentenza impugnata omette di considerare una circostanza fattuale decisiva, che è stata oggetto di discussione tra le parti, e, cioè, l’accertamento del C.T.U., secondo le conclusioni del quale (puntualmente riportate nel ricorso, ma pretermesse dal giudice d’appello) un’adeguata protezione della strada (e dei suoi utenti) avrebbe evitato l’impatto anche a velocità più elevate di quelle effettivamente tenute ed accertate.

8. Inoltre, il ragionamento del giudice d’appello risulta fallace, perché la Corte territoriale individua il primo fattore della sequenza causale, che si è conclusa con l’impatto con l’albero e la morte di Fa.Lu., nella perdita del controllo del veicolo (dovuta a negligenza del conducente) al quale sarebbe seguita, quale concausa della conseguenza fatale, la mancata predisposizione di barriere protettive da parte del custode; nel contempo, per, non considera come possibile inizio e causa dell’intera sequenza l’omessa custodia – nel senso sopra specificato, vale a dire di custodia senza adozione degli accorgimenti idonei ad evitare le potenzialità dannose del bene medesimo – da parte della (…), né svolge un giudizio controfattuale sulla carenza del guard-rail.

9. Parafrasando la decisione di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22801 del 29/09/2017, “qualora la produzione di un evento dannoso nella complessità di tutte le sue conseguenze negative possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori causali, sia che essi abbiano agito concorrentemente per produrre il fatto dannoso in sé, sia che uno di essi abbia inciso esclusivamente nell’aggravare le conseguenze che si sarebbero autonomamente prodotte (nel caso di specie, per colpa dello stesso danneggiato), ogni fattore causale deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura esso abbia contribuito al verificarsi dell’evento, sia che esso abbia operato come concausa sia che esso possa aver dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando conseguenze pi gravi di quelle che si sarebbero verificate in mancanza di esso”.

Morte conducente ed omessa apposizione di barriera protettiva al margine della carreggiata

10. Nel caso di specie, per quanto evidenziato sopra al punto 8 deve dirsi inadeguato – e quindi non corretto – l’apprezzamento, da parte del giudice di merito, dell’incidenza del fattore causale, consistente nella custodia di un bene intrinsecamente e durevolmente privo di accorgimenti atti a prevenire il rischio dell’uscita di strada e quindi proprio della perdita di controllo del veicolo (invece reputata perfino preponderante a danno della vittima), sulla sequenza delle conseguenze pregiudizievoli esitate in danno del Fa.Lu.

11. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

12. Restano assorbiti il terzo e il quarto motivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo; dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 8 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2024.

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