ll modus costituisce un elemento accessorio degli atti di liberalita’

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 5 marzo 2019, n. 6304.

La massima estrapolata:

Il modus costituisce un elemento accessorio degli atti di liberalita’, in quanto con esso si mira, da parte del disponente, ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale dell’atto a titolo gratuito, operando, come ulteriore movente di quest’ultimo, senza pero’ condizionarne l’attuazione. Di qui la netta distinzione dalla condizione, perche’, mentre gli effetti della donazione sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva non si verificano se non quando l’evento dedotto si sia avverato, l’efficacia della donazione modale ha sempre luogo, a prescindere dall’adempimento o meno del modus. Qualora, infatti, una clausola apposta ad una donazione sia prevista dalle parti non come “modus”, che costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione, ma come condizione risolutiva del contratto, questa produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, dei contraenti in ordine al verificarsi dell’evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto non possono trovare applicazione i principi che regolano l’imputabilita’ in materia di obbligazioni.

Ordinanza 5 marzo 2019, n. 6304

Data udienza 14 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19721-2017 proposto da:
(OMISSIS) SNC, in persona del suo legale rappresentante (OMISSIS) anche in proprio, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1269/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 30/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:
1. Con ricorso notificato il 20 agosto 2017 la Societa’ (OMISSIS) snc. e (OMISSIS) propongono ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello de l’Aquila pubblicata il 30/06 2017 e notificata il 9/07/2017 nei confronti di (OMISSIS).
2. Il ricorso e’ affidato a due motivi. La parte intimata ha resistito con controricorso regolarmente notificato.

CONSIDERATO

che:
1. Con il primo motivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorrente (OMISSIS) denuncia, in proprio e quale socio illimitatamente responsabile della societa’ (OMISSIS) snc violazione falsa/applicazione dell’articolo 166 c.p.c. e dell’articolo 404 c.p.c. applicato all’ipotesi de qua nella parte in cui la Corte d’appello ha dichiarato la sua carenza di legittimazione passiva, assumendo di essersi costituito come parte interessata al giudizio unitamente alla societa’ da lui rappresentata.
1.1. Il motivo e’ infondato.
1.2. Il controricorrente (OMISSIS) ha impugnato la sentenza di primo grado anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile sulla scorta dell’intervenuta deliberazione di scioglimento della societa’, che avrebbe determinato la successione a titolo universale nel rapporto processuale, ex articolo 110 c.p.c. dei soci personalmente illimitatamente responsabili.
1.3. La Corte di merito ha ritenuto inammissibile la partecipazione del socio illimitatamente responsabile della societa’ quale interveniente della sola fase di appello, ritenendo che fosse ammissibile l’intervento del terzo solo ai sensi dell’articolo 404 c.p.c., e non quando l’intervento sia adesivo. L’intervento del socio poteva avere una ragione collegata alla circostanza che la societa’, nel costituirsi, aveva affermato la propria carenza di legittimazione per essere nella fase di liquidazione, ma la Corte sul punto ha ritenuto che non vi fosse legittimazione del socio illimitamente responsabile, posto che la societa’ non risultava ancora cancellata dal registro delle imprese.
1.4. La pronuncia e’ conforme a quanto indicato da precedente giurisprudenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12114 del 23/05/2006) con riguardo alle norme allora vigenti, in base alla quale, in tema di legittimazione processuale di una societa’ – nella specie, in nome collettivo – alla cancellazione di questa dal registro delle imprese (ipotesi qui non ricorrente), e comunque al suo scioglimento, non consegue anche la sua estinzione, che era determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa fanno capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere. Per quanto le cause di scioglimento oggi operino di diritto, tuttavia, deve ritenersi ancora attuale il principio in base al quale, verificatasi una di esse, la societa’ non si estingue automaticamente, ma entra in stato di liquidazione e rimane in vita sino al momento della cancellazione (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6692 del 03/05/2012; Sez. 1, Sentenza n. 18964 del 08/08/2013). L’intervento del terzo nella fase di appello pertanto e’ ammissibile ove si verifichi una delle sole ipotesi di intervento successivo considerate da questa Corte, essendo ammissibile l’allargamento del giudizio nei confronti della parte che non ha preso parte al contraddittorio della fase di primo grado solo nella limitata ipotesi di successione del socio nella posizione della societa’ cancellata.
2. Con il secondo motivo la societa’ (OMISSIS) s.n.c. denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione o falsa applicazione dell’articolo 1357 c.c. per aver dato la Corte d’ appello efficacia di “condizione risolutiva potestativa” al “modus” contenuto nell’atto donativo, nella parte relativa alla clausola inerente al trasferimento della cubatura da destinare alternativamente all’uno o all’altro donatario, e per aver ritenuto valida la successiva “cessione onerosa” di detta cubatura operata con la scrittura del 13 luglio 1992 tra (OMISSIS) e la societa’, nonostante la nullita’ di detta scrittura, tendente a svuotare di contenuto il modus contenuto nell’atto di donazione.
2.1. Il motivo e’ infondato.
2.2. L’atto di donazione originario del 9/7/1992 aveva stabilito che la cubatura di metri 324 mc, inerente al diritto di sopraelevazione spettante ai donanti, sarebbe stata automaticamente utilizzabile dal proprietario del terreno beneficiato della donazione (tutti i figli dei donanti (OMISSIS) o loro aventi causa). L’articolo 2 concerneva la conseguente facolta’ dei donatari (i figli o altri soggetti aventi causa) di usufruirne gratuitamente della cubatura per l’ampliamento dell’edificio futuro plurifamiliare da erigere ove, entro e non oltre il termine 60 giorni dall’inizio dei lavori di attuazione del progetto sopraccitato, il proprietario del fondo asservito (i donanti o loro aventi causa) non avesse manifestato la espressa volonta’ di voler procedere alla realizzazione della sopraelevazione sulla sua proprieta’. Il lotto del fondo donato veniva quindi venduto alla societa’ edile qui convenuta che, per volonta’ dei disponesti, acquisiva la stessa posizione dei donatari.
2.3. Con successiva scrittura privata del 13 luglio 1992 tra (OMISSIS) (succeduto nella posizione dei genitori donanti) e la societa’ (succeduta nella posizione dei figli (OMISSIS) donatari) veniva sottoscritto un accordo “ad integrazione” di quanto risultava dall’articolo 2 dell’atto di donazione, in cui si sanciva che “ove il (OMISSIS) non avesse proceduto alla sopraelevazione del preesistente immobile, entro 60 giorni dall’inizio della dei lavori di costruzione dell’immobile plurifamiliare, ferma restando la facolta’ della societa’ di fruire della cubatura inerente a tale sopraelevazione, quest’ultima si assumeva l’obbligo di eseguire la demolizione e il rifacimento dell’attuale tetto di copertura del fabbricato di proprieta’ del (OMISSIS), il tutto al costo di 5.000.000 per manodopera, oltre al costo dei materiali. Ove invece il (OMISSIS) avesse optato per la sopraelevazione egli avrebbe incaricato la stessa societa’ di svolgere i lavori al prezzo di 100.000.000”. L’attore (OMISSIS), qui contro ricorrente, il 5/12/1992 aveva scelto di rinunciare alla sopraelevazione e pertanto nel 1995 aveva chiesto alla societa’ che aveva acquisito la cubatura in oggetto il rifacimento del tetto sulla base dell’impegno sottoscritto, a fronte del quale la societa’ aveva inizialmente eccepito la insufficienza dell’importo per la sopravvenuta impossibilita’ ad eseguirla al prezzo convenuto, in assenza di una revisione dei costi.
2.4. Instaurata la controversia per ottenere l’adempimento del contratto, il primo giudice riteneva che il patto in questione fosse nullo in quanto veniva a incidere sul modus indicato nell’atto donativo dei terreni, determinando la sostanziale onerosita’ della cubatura edificabile, oggetto di atto liberale. La Corte d’appello, investita dal (OMISSIS), riteneva invece che l’atto di donazione non contenesse un modus, bensi’ una condizione risolutiva potestativa che subordinava l’attribuzione patrimoniale a favore della societa’ alla volonta’ dei donanti o suoi aventi causa di non utilizzare la cubatura aggiuntiva per sopraelevare il proprio immobile e che la scelta attribuita ai donanti non potesse ritenersi arbitraria ai sensi dell’articolo 1355 c.c., tenuto conto dell’impegno economico che la sopraelevazione di un immobile comporta per il proprietario, nonche’ della meritevolezza degli interessi sottesi all’incremento del patrimonio immobiliare. Riteneva inoltre che la “causa concreta” del successivo accordo era rappresentata dall’interesse dell’impresa ad assicurarsi l’esecuzione dei lavori comunque, ove il committente avesse deciso di sopraelevare, offrendogli contestualmente un prezzo di favore per la demolizione e il rifacimento del tetto al fine di orientare la scelta del proprietario verso la rinuncia all’utilizzo della cubatura, e dal correlato interesse dell’attore di realizzare l’una o l’altra opera a condizioni per lui vantaggiose, mediante l’affidamento dell’incarico sempre alla stessa impresa.
2.5. Tutto quanto sopra considerato, permette di osservare che, in linea di massima, la societa’ ricorrente, lungi dal censurare specificamente l’interpretazione della clausola contenuta nell’atto di donazione resa dal giudice di merito con la specifica indicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale in ipotesi violati, e con la precisazione delle modalita’ attraverso le quali il giudice si sia da essi discostato, ovvero dal dedurre vizi di motivazione, si limita a contrapporre, in via del tutto inammissibile, una diversa interpretazione, ritenuta corretta dalla parte, a quella offerta dal Giudice di seconda istanza.
2.6. In merito, preme sottolineare tuttavia che il testo dell’atto di donazione, come riportato dal medesimo ricorrente, conforta la tesi giuridica espressa al riguardo dalla Corte territoriale.
2.7. Il modus costituisce infatti un elemento accessorio degli atti di liberalita’, in quanto con esso si mira, da parte del disponente, ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale dell’atto a titolo gratuito, operando, come ulteriore movente di quest’ultimo, senza pero’ condizionarne l’attuazione. Di qui la netta distinzione dalla condizione, perche’, mentre gli effetti della donazione sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva non si verificano se non quando l’evento dedotto si sia avverato, l’efficacia della donazione modale ha sempre luogo, a prescindere dall’adempimento o meno del modus (6. Sez. 3, Sentenza n. 1602 del 29/05/1973). Qualora, infatti, una clausola apposta ad una donazione sia prevista dalle parti non come “modus”, che costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione, ma come condizione risolutiva del contratto, questa produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, dei contraenti in ordine al verificarsi dell’evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto non possono trovare applicazione i principi che regolano l’imputabilita’ in materia di obbligazioni (Sez. U, Sentenza n. 5702 del 11/04/2012 – Rv. 621914 – 01).
2.8. Orbene, nella clausola contenuta nell’atto di liberalita’ in esame non vi e’ alcuna menzione della imposizione di un “onere” collegato all’attribuzione del bene comunque dato, bensi’ l’indicazione di un evento in ragione del quale, una volta avverato, non si consolidera’ l’attribuzione, ma tornera’ nella disponibilita’ dei donanti. Il meccanismo descritto nella clausola apposta nell’atto di donazione, pertanto, corrisponde all’effetto automatico con cui opera la condizione, e certamente non pone alcun onere aggiuntivo al donatario, sottoposto invece a una condizione potestativa di tipo risolutivo.
2.9. Ciononostante, nel caso concreto occorre anche valutare se, in ipotesi, il successivo accordo intervenuto tra l’avente causa dei donanti e l’avente causa dei donatari, entrambi interessati agli effetti dell’avveramento o meno della condizione risolutiva apposta nella donazione riguardo al trasferimento della cubatura edificabile, abbia avuto un’incidenza tale da inficiare il contenuto stesso dell’atto di liberalita’ originario avente ad oggetto la cubatura edificabile che, a seconda della volonta’ o non di sopraelevare espressa dai donanti (o suoi aventi causa), sarebbe andata ad integrare l’uno o l’altro atto di donazione. La deduzione della societa’ ricorrente, difatti, e’ che tale negozio intervenuto successivamente tra i due aventi causa dai donanti e dai donatari, per regolare i diversi rapporti a seconda di come si sarebbero realizzati gli effetti della donazione, abbia inciso sulla causa dell’atto di liberalita’ di cui e’ stata destinataria la societa’,concernente la cubatura edificabile, atteso che nell’ipotesi originaria, poi nei fatti verificatasi, in cui l’avente causa dai donanti non si fosse avvalso della facolta’ di edificare, l’area sarebbe rimasta comunque nella piena e libera disponibilita’ del donatario, non destinatario di alcun onere imposto sulla donazione, ma soggetto solo alla volonta’ dell’altro donatario di utilizzare a fini propri la cubatura. A suo dire, l’accordo intervenuto successivamente avrebbe trasformato come oneroso per il donatario quello che era un’attribuzione liberale e gratuita del donante soggetta a un onere (espressione della volonta’ del donante di sopraelevare e di acquisire la cubatura). Il rifacimento quindi del tetto sarebbe stato l’equivalente di un corrispettivo oneroso rispetto all’atto di donazione.
2.10. Sul punto la Corte di merito ha ritenuto che l’accordo in questione racchiudesse in concreto, sotto il profilo causale, interessi meritevoli di tutela, perche’ la societa’ donataria comunque si sarebbe avvantaggiata di conseguire l’incarico di costruire al prezzo di L. 100.000.000 nel caso in cui l’avente causa dal donante avesse deciso di sopraelevare (quindi di utilizzare la cubatura “donata” sotto condizione risolutiva), mentre la societa’ avrebbe comunque contribuito ai costi di rifacimento del tetto ove l’opzione del donante fosse stata di rinunciare al diritto di sopraelevazione e conseguentemente di lasciare immutata la destinazione della cubatura a favore della societa’ donataria: l’interesse,della societa’ a sottoscrivere l’accordo era comunque di spingere il donante a rinunciare al suo diritto di opzione, come nei fatti e’ avvenuto per un corrispettivo finale di Euro 27.000,00, equivalente al costo del lavori (effettuati poi da terzi) sostenuti dal (OMISSIS).
2.11. Le valutazioni di merito svolte dalla Corte di merito, si dimostrano ragionevoli e incensurabili, poiche’ non consentono di ravvisare nel negozio successivamente sottoscritto, sotto ogni profilo considerato, una finalita’ “eversiva” tale da svuotare di contenuto l’atto liberale a favore della parte non onerata, ma piuttosto quella di regolare gli effetti dell’opzione posta a favore dei donanti, e dunque di rimodulare ulteriormente le modalita’ e condizioni d’esercizio del diritto potestativo con l’attribuzione di diritti personali reciproci e collegati ai diritti reali oggetto di trasferimento, in modo da incentivare la parte favorita (i donanti) a rinunciare al diritto di opzione posto a suo favore, a beneficio della parte donataria sottoposta a tale condizione.
3. Conclusivamente il ricorso viene rigettato, con spese del giudizio a carico della societa’ ricorrente.

P.Q.M.

1. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
2. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

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