Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 novembre 2021| n. 35818.
Modalità d’uso bene condominiale.
La domanda volta all’eliminazione di una cancellata installata da un condomino su un pianerottolo comune appartiene alla competenza del tribunale, trattandosi di controversia a tutela dell’essenza del diritto all’uso di un bene comune e della libertà di esercizio di tale uso e, pertanto, non annoverabile tra quelle relative “alla misura e modalità di uso dei servizi di condominio di case”, devolute alla competenza del giudice di pace dall’art. 7, comma 3, n. 2), c.p.c.
Ordinanza|22 novembre 2021| n. 35818. Modalità d’uso bene condominiale
Data udienza 19 maggio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Competenza per materia/ valore – Proprietà – Condominio – Modalità d’uso bene condominiale – Pianerottolo – Controversia relativa all’essenza del diritto d’uso – Competenza del Giudice di pace
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. TEDESCO Giovanni – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscrittto al n. 16029-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1068/2020 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 04/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTRERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PEPE ALESSANDRO, il quale chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso, con le conseguenze di legge.
Modalità d’uso bene condominiale
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito del procedimento R.G. n. 701447/2011, e con sentenza (rectius: ordinanza, ai sensi dalla L. n. 69 del 2009, articolo 45) n. 1068 del 2020, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Giudice di pace di Caserta, ai sensi dell’articolo 7 c.p.c., comma 3, n. 2, ritenendo la domanda avere ad oggetto le “modalita’ d’suso” di un bene condominiale, il pianerottolo, proposta da (OMISSIS) nei confronti della condomina (OMISSIS)
L’attore ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza avverso la predetta sentenza (rectius: ordinanza).
L’intimata (OMISSIS) non ha svolto difese.
Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., e’ stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito e’ stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
– il ricorrente deduce che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell’applicare al caso di specie l’articolo 7 c.p.c., comma 3, n. 2), non avrebbe considerato che l’attivita’ posta in essere dalla condomina (OMISSIS), consistente nell’installazione di una cancellata e con conseguente asservimento della relativa porzione di pianerottolo posto al piano in cui si trova la sua proprieta’ esclusiva, in assenza di alcuna autorizzazione da parte dei condomini, integrerebbe la violazione dell’articolo 1102 c.c., giacche’ comporterebbe la sottrazione stabile e definitiva della relativa porzione di bene comune alla sua naturale destinazione ed all’uso degli altri condomini, con il conseguente asservimento esclusivo di detta porzione del ballatoio alla proprieta’ del singolo condomino.
Il ricorso e’ fondato e meritevole di accoglimento.
Occorre in linea generale puntualizzare, quanto alla questione della misura di utilizzazione della cosa comune, che nell’attuale regolamentazione giuridica del condominio, la stessa non e’ certamente in rapporto con la quota maggiore o minore di proprieta’ del singolo condominio ed e’ totalmente sganciata dalle “tabelle millesimali” utilizzate per il calcolo delle spese relative alla gestione del bene stesso. Occorre sul punto fare invece riferimento a quanto prevede l’articolo 1102 c.c. secondo il quale, ciascun partecipante al condominio puo’ servirsi della cosa comune, “purche’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto”.
Questa Corte ha precisato al riguardo con riferimento ad ipotesi di utilizzo di parcheggio condominiale, che: “L’utilizzazione a parcheggio dei viali adiacenti agli edifici di un complesso condominiale configura un uso della cosa comune (ulteriore rispetto alla ordinaria destinazione degli stessi ad accesso ai vari fabbricati); pertanto la disciplina di tale utilizzazione non riguarda la misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini sulla cosa comune ma raffigura una modalita’ d’uso della cosa stessa…”: Cass. n. 772 del 1997; piu’ di recente, Cass. n. 820 del 2014).
Relativamente a fattispecie analoga (Cass. n. 8376 del 2005), di ripristino dell’apertura verso l’interno della porta di accesso all’appartamento della condomina convenuta, denunciando che l’apertura verso l’esterno limitava illegittimamente il diritto di passare sul pianerottolo comune, questa Corte ha osservato che trattandosi dia domanda volta ad impedire l’apertura verso l’esterno e in modo da impegnare il pianerottolo della porta di accesso all’appartamento di proprieta’ esclusiva della convenuta, mirava ad assicurare al ricorrente il diritto al pari uso della cosa comune, consistente nel comodo e sicuro passaggio per il pianerottolo, loro garantito dall’articolo 1102 c.c.
Trattasi, pertanto, di controversia a tutela dell’essenza del diritto all’uso di una cosa comune ed alla liberta’ di esercizio di tale uso, non annoverabile tra le cause relative “alla misura ed alla modalita’ di uso dei servizi di condominio di case”, che, ai sensi dell’articolo 7 c.p.c., comma 3, n. 2, sono attribuite alla competenza per materia del Giudice di pace.
Conformemente a quanto affermato nelle conclusioni della Procura Generale depositate ai sensi dell’articolo 380 ter c.p.c., va ritenuto che venendo in discussione l’utilizzo esclusivo di un bene comune, il pianerottolo condominiale, si impone la declaratoria della competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
– la pronuncia sulle spese di lite, compensate, oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, viene automaticamente caducata per effetto dell’annullamento della decisione di incompetenza sulla domanda attorea. Conclusivamente va accolto il proposto regolamento con rimessione delle parti, per la prosecuzione del processo, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al quale si rimette anche la statuizione sulle spese di questo regolamento.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza (rectius: ordinanza) impugnata e, previa riassunzione nel termine di legge, rimette le parti, per la prosecuzione del processo, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, anche per la regolamentazione delle spese di questa fase.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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