Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 28695.
Mediazione obbligatoria ed Eccezione tempestiva di improcedibilità per mancato esperimento della procedura ed Erronea pronuncia del giudice
In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d’appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Sentenza|| n. 28695. Mediazione obbligatoria ed Eccezione tempestiva di improcedibilità per mancato esperimento della procedura ed Erronea pronuncia del giudice
Data udienza 12 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Appello – Improcedibilita’ – In genere mediazione obbligatoria – Eccezione tempestiva di improcedibilità per mancato esperimento della procedura – Erronea pronuncia del giudice – Nullità della sentenza – Assegnazione in appello del termine per la domanda di mediazione – Necessità – Conseguenze.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. CHIECA Danilo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 33357/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.A.S., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRENTO n. 234/2018 depositata il 11/10/2018;
Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 12/10/2023 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, il quale ha chiesto di accogliere il secondo motivo di ricorso e di rigettare il primo motivo.
Mediazione obbligatoria ed Eccezione tempestiva di improcedibilità per mancato esperimento della procedura ed Erronea pronuncia del giudice
FATTI DI CAUSA
1- La (OMISSIS) s.a.s. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 234/2018 della Corte d’appello di Trento, pubblicata l’11 ottobre 2018.
Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l..
2 – Con ricorso depositato il 9 settembre 2015, ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c., la (OMISSIS) s.a.s. convenne dinanzi al Tribunale di Trento la (OMISSIS) s.r.l., chiedendone la condanna alla restituzione di beni mobili di cui si dichiarava proprietaria ed in ordine ai quali aveva ottenuto sequestro giudiziario ante causam con ordinanza del (OMISSIS).
L’adito Tribunale, disposta la conversione del rito in ordinario, con sentenza del 24 agosto 2017 accolse la domanda di rivendicazione della (OMISSIS) s.a.s., disattendendo, fra l’altro, l’eccezione di improcedibilita’, sollevata dalla convenuta, per il mancato esperimento del previo tentativo di mediazione obbligatoria, essendo lo stesso incompatibile, ad avviso del primo giudice, con l’osservanza del termine perentorio per l’inizio del giudizio di merito ex articolo 669-octies c.p.c., comma 1.
Accogliendo il gravame avanzato dalla (OMISSIS) s.r.l., la Corte d’appello di Trento ha dichiarato l’improcedibilita’ della domanda proposta il 9 settembre 2015 dalla (OMISSIS) s.a.s. per il mancato esperimento del tentativo di media-conciliazione, ritenuto doveroso, in quanto si trattava di controversia in materia di diritti reali, e da avviare comunque contemporaneamente all’inizio del giudizio di merito ai sensi dell’articolo 669-octies c.p.c., comma 1.
3 – La trattazione dei ricorsi venne dapprima fissata in Camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2, e articolo 380 bis.1 c.p.c., per l’adunanza del 10 febbraio 2023. La controricorrente deposito’ memoria. Con ordinanza interlocutoria depositata il 21 marzo 2023, rilevato che i motivi del ricorso della (OMISSIS) s.a.s. impongono di decidere questioni di diritto di particolare rilevanza, la causa venne rinviata a nuovo ruolo ai fini della trattazione in pubblica udienza.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Troncone, ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e per il rigetto del primo motivo.
Anche ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie.
Mediazione obbligatoria ed Eccezione tempestiva di improcedibilità per mancato esperimento della procedura ed Erronea pronuncia del giudice
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono infondate tutte le plurime eccezioni pregiudiziali di “inammissibilita’ del ricorso” sollevate dalla controricorrente: cosi’ quella di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in quanto le censure deducono la violazione di norme di diritto e non postulano l’esame di atti o di documenti che non siano specificamente indicati nello sviluppo del motivo; cosi’ quella di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), giacche’ il ricorso contiene l’esposizione del fatto che ha occasionato la controversia, individua le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda e’ stata introdotta e consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali occorrenti per decidere sui motivi formulati; cosi’ quella ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., nn. 1 e 2, sia perche’ lo scrutinio ex articolo 360-bis c.p.c., n. 1, va svolto relativamente ad ogni singolo motivo, sia perche’ le censure non contrastano una soluzione di questioni di diritto conforme ad un persistente orientamento di legittimita’, sia perche’ le stesse non sono manifestamente infondate in relazione ai principi regolatori del processo.
1 – Il primo motivo del ricorso della (OMISSIS) s.a.s. denuncia la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 1-bis, e articolo 6, comma 1 (nella formulazione vigente ratione temporis) nonche’ dell’articolo 669-octies c.p.c., comma 1, per avere la Corte d’appello di Trento ritenuto che l’attore in rivendica avrebbe dovuto avviare la procedura di mediazione, potendo, al contempo, promuovere il giudizio di merito entro il termine perentorio previsto dall’articolo 669-octies c.p.c., stante la discrasia fra il rispetto di tale termine (non superiore a sessanta giorni) e la durata del procedimento di mediazione (non superiore a tre mesi).
Il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, deduce la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 1-bis (vigente ratione temporis) nonche’ degli articoli 24 e 111 Cost., e/o dell’articolo 112 c.p.c., in quanto la Corte di Trento – dopo aver riformato la sentenza di primo grado, nel punto in cui aveva accertato l’incompatibilita’ tra la procedura di mediazione e il giudizio di merito conseguente alla concessione della misura cautelare conservativa – ha dichiarato l’improcedibilita’ della domanda, senza assegnare alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione davanti all’organismo competente.
2 – I motivi di ricorso, come gia’ rilevato nell’ordinanza interlocutoria depositata il 21 marzo 2023, pongono effettivamente una questione di diritto di particolare rilevanza, oggetto di contrastanti interpretazioni sia nella giurisprudenza di merito che in dottrina. Essa attiene alla condizione di procedibilita’ consistente nell’esperimento del procedimento di mediazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, ex articolo 5 (nella formulazione qui applicabile ratione temporis, in particolare antecedente alle modifiche introdotte con i Decreto Legislativo n. 68 del 2018 e Decreto Legislativo n. 149 del 2022), il quale ha una durata non superiore a tre mesi, nel rapporto con il processo di merito da iniziare entro il termine perentorio (non superiore a sessanta giorni) ex articolo 669-octies c.p.c., comma 1, a seguito dell’accoglimento di domanda cautelare in ordine ad alcuno dei provvedimenti (cosiddetti “conservativi”) diversi da quelli (cosiddetti “anticipatori”) di cui del medesimo articolo 669-octies, comma 6, a pena altrimenti di inefficacia della cautela ex articolo 669-novies.
L’unico indizio normativo, di per se’ non risolutivo della questione in esame, e’ dato da quanto stabilito nel terzo (ora quinto) comma del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, secondo cui “(l)o svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari (…)”, norma che si giustifica alla luce del principio secondo cui “le quante volte il diritto assistito da fumus boni iuris e’ minacciato da pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d’urgenza che appaiono, secondo le circostanze, piu’ idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito” (Corte Cost. n. 190 del 1985). Tale disposizione riguarda la possibilita’ di invocare la tutela cautelare ante causam a prescindere dall’instaurazione del procedimento medio-conciliativo, e non la procedibilita’ del giudizio di merito da cui dipende la conservazione dell’efficacia del provvedimento cautelare.
E’ comprensibilmente esclusa la percorribilita’ di una interpretazione estensiva dell’articolo 669-octies c.p.c., comma 4 (ove peraltro lo stesso non si intenda tacitamente abrogato), secondo cui per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine per l’inizio del giudizio di merito decorre dal momento in cui la domanda giudiziale e’ divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
L’autonomia del giudizio di merito rispetto a quello cautelare ante causam rende altresi’ implausibile l’argomento della sua ontologica estraneita’ all’ambito di operativita’ del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5. Neppure appare ragionevolmente sostenibile che, come in sostanza ritenuto dalla Corte d’appello di Trento, chi abbia ottenuto la concessione di una misura cautelare conservativa debba depositare la domanda di mediazione e comunque iniziare il giudizio di merito entro il termine, non superiore a sessanta giorni, fissato nel provvedimento di accoglimento, dovendo poi il giudice inevitabilmente, rilevato che la mediazione non si e’ conclusa, fissare una successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 6.
Ha certamente maggiore consistenza la tesi secondo cui potrebbe trovare utile applicazione anche per il termine perentorio ex articolo 669-octies c.p.c., comma 1, il disposto del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 6 (dell’articolo 8, ora comma 2), secondo cui, dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta.
In tal senso conclude pure il Pubblico Ministero nella memoria ex articolo 378 c.p.c., comma 1: “anche in caso di riassunzione del giudizio di merito a seguito dell’emissione di un provvedimento cautelare a carattere conservativo, va attivato il procedimento di mediazione.
Esso, segnatamente, va intrapreso nel termine di cui all’articolo 669-octies c.p.c., con il conseguente effetto sospensivo delle decadenze processuali per una sola volta Decreto Legislativo n. 28 del 2010, ex articolo 5, comma 6, ratione temporis applicabile…”.
3 – Occorre tuttavia dare qui soluzione alla questione esposta nei limiti necessari ai fini della decisione del caso sottoposto.
4 – Il primo motivo di ricorso assume che “la procedura di mediazione obbligatoria risulti semplicemente incompatibile con i procedimenti cautelari”, per la “discrasia” tra il termine perentorio previsto dall’articolo 669-octies c.p.c., comma 1, e la durata del procedimento di mediazione.
Nei termini prospettati, questo motivo non e’ fondato. Esso postula un inammissibile esonero dall’esperimento del procedimento di mediazione dell’autonomo giudizio di merito relativo a una controversia in materia contemplata dal Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 1, ove conseguente all’accoglimento di domanda cautelare in ordine ad alcuno dei provvedimenti diversi da quelli di cui dell’articolo 669-octies c.p.c., comma 6.
La (OMISSIS) s.a.s., avendo ottenuto un sequestro giudiziario ante causam relativo a una controversia in materia di diritti reali e intendendo iniziare il giudizio di merito ex articolo 669-octies c.p.c., comma 1, non era, dunque, esonerata dall’esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo n. 28 del 2010.
5 – Deve percio’ passarsi all’esame del secondo motivo di ricorso, che risulta fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue.
5.1. – La (OMISSIS) s.a.s., ottenuto il sequestro giudiziario ante causam, ha proposto un’azione relativa a diritti reali senza esperire il procedimento di mediazione ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo n. 28 del 2010. La convenuta nella comparsa di risposta aveva tempestivamente eccepito l’improcedibilita’ della domanda giudiziale per il mancato esperimento del procedimento di mediazione. Il giudice di primo grado ritenne che la mediazione, nella specie, non doveva essere esperita, giacche’ incompatibile con il rispetto del termine ex articolo 669-octies c.p.c., comma 1, e percio’ non assegno’ alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 1, nella formulazione vigente ratione temporis. Di contrario avviso sono stati i giudici di appello, che hanno cosi’ dichiarato l’improcedibilita’ della domanda per il mancato esperimento del tentativo di media-conciliazione, da avviare contemporaneamente all’inizio del giudizio di merito ai sensi dell’articolo 669-octies c.p.c., comma 1.
5.2. – La controricorrente (OMISSIS) s.r.l., nella memoria depositata il 28 settembre 2023, ha evidenziato che con l’atto di appello era stato solo dedotto il vizio della sentenza di primo grado “in virtu’ della gia’ maturata improcedibilita’ della domanda, senza riproporre nuovamente l’eccezione di improcedibilita’”, e che le parti non avevano chiesto ai giudici del gravame l’esperimento della mediazione.
5.3. – Ora, la (OMISSIS) s.a.s., dopo aver ottenuto il sequestro giudiziario ante causam, aveva, in realta’, proceduto ad instaurare soltanto il giudizio di merito entro il termine ex articolo 669-octies c.p.c., comma 1. Avendo la convenuta eccepito l’improcedibilita’ della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare il mancato assolvimento della condizione di procedibilita’ e disporre conseguentemente che venisse presentata la domanda di mediazione. L’erroneo mancato rilievo della improcedibilita’ della domanda per l’omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, tempestivamente eccepito dalla convenuta, ha determinato la nullita’ del procedimento e della sentenza di primo grado, che e’ stata fatta valere mediante appello. Il giudice d’appello, preso atto della nullita’ del giudizio di primo grado e della stessa sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., era tuttavia tenuto a rinnovare gli atti nulli, assegnando alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilita’ risultasse soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l’improcedibilita’ della domanda giudiziale (cosi’, Cass. n. 12896 del 2021).
In tal senso si pongono anche le conclusioni del Pubblico Ministero nella memoria ex articolo 378 c.p.c., comma 1.
6. Possono, quindi, enunciarsi i seguenti principi:
la parte che abbia domandato ed ottenuto la concessione di un sequestro giudiziario relativo a una controversia in materia contemplata dal Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 1, pur dovendo iniziare il giudizio di merito nel termine perentorio di cui all’articolo 669-octies c.p.c., comma 1, non e’ esonerata dall’esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo n. 28 del 2010;
allorche’ il convenuto eccepisca tempestivamente l’improcedibilita’ della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullita’ puo’ essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d’appello, dichiarata la nullita’ della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, e’ tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilita’ sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l’improcedibilita’ della domanda giudiziale (cosi’ Cass. n. 12896 del 2021).
7. Il primo motivo del ricorso (OMISSIS) s.a.s. viene quindi rigettato, mentre e’ accolto il secondo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata in ragione della censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, che procedera’ ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi ai principi enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Mediazione obbligatoria ed Eccezione tempestiva di improcedibilità per mancato esperimento della procedura ed Erronea pronuncia del giudice
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in ragione della censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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