Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 28695.

Mediazione obbligatoria ed Eccezione tempestiva di improcedibilità per mancato esperimento della procedura ed Erronea pronuncia del giudice

In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d’appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Sentenza|| n. 28695. Mediazione obbligatoria ed Eccezione tempestiva di improcedibilità per mancato esperimento della procedura ed Erronea pronuncia del giudice

Data udienza 12 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Appello – Improcedibilita’ – In genere mediazione obbligatoria – Eccezione tempestiva di improcedibilità per mancato esperimento della procedura – Erronea pronuncia del giudice – Nullità della sentenza – Assegnazione in appello del termine per la domanda di mediazione – Necessità – Conseguenze.

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