Mediazione obbligatoria e realizzazione della condizione di procedibilità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 marzo 2023| n. 9102.

Mediazione obbligatoria e realizzazione della condizione di procedibilità

In tema di mediazione obbligatoria, al pari della mediazione delegata dal giudice, ciò che rileva, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex articolo 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal giudice con l’ordinanza che dispone la mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, confermando la decisione di primo grado, aveva dichiarato improcedibile l’opposizione aderendo all’impostazione del giudice di prime cure circa la natura perentoria del termine di presentazione della domanda di mediazione desumibile in via interpretativa dallo scopo della ragionevole durata del processo perseguito dalla citata norma; nella circostanza, infatti, pur avendo i ricorrenti, in veste di opponenti, proposto la domanda di mediazione con un ritardo di soli pochi giorni rispetto al termine fissato dal giudice, il procedimento di mediazione si era comunque concluso, pur senza il raggiungimento di un accordo tra le parti, ben quattro mesi prima rispetto alla data fissata per l’udienza di verifica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).

Ordinanza|31 marzo 2023| n. 9102. Mediazione obbligatoria e realizzazione della condizione di procedibilità

Data udienza 13 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Mediazione obbligatoria – Realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010 – Utile esperimento entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice della procedura di mediazione – Primo incontro delle parti innanzi al mediatore conclusosi senza l’accordo – Rilevanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 13019-2019 proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo Studio dell’avv. (OMISSIS) che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) spa domiciliata ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) giusta procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza nr. 2603-2018 della Corte d’Appello di Bologna depositata il 16/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

Mediazione obbligatoria e realizzazione della condizione di procedibilità

CONSIDERATO IN FATTO

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena in favore di (OMISSIS) societa’ Cooperativa (successivamente divenuta (OMISSIS) spa) contestando le pretese creditorie della banca in quanto illegittime ed infondate.
2. Il Tribunale di Modena dichiaro’ improcedibile l’opposizione in quanto la domanda di mediazione era stata presentata oltre il termine assegnato; sull’impugnazione di (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello aderendo all’impostazione del Tribunale circa la natura perentoria del termine di presentazione della domanda di mediazione desumibili in via interpretativa dallo scopo della ragionevole durata del processo perseguito dalla norma.
3. Hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi (OMISSIS) e (OMISSIS); (OMISSIS). Banca spa ha svolto difese mediante controricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano “violazione ed errata applicazione di norme di diritto con riferimento all’articolo 360 comma 1 nr 3 c.p.c., in riferimento alla L. 22 del 2010 articolo 5, comma II in tema di mediazione delegata ed all’articolo 152 e 154 c.p.c. relativamente alla declaratoria illegittima della perentorieta’ del termine di gg 15 per l’avvio della mediazione delegata”. Si contesta l’attribuzione della natura perentoria al termine per la presentazione della domanda di mediazione, evidenziandosi in ogni caso che nella fattispecie in esame la domanda di mediazione fu proposta con un ritardo di alcuni giorni rispetto al termine fissato dal giudice e che il procedimento si esauri’ nel mese di ottobre 2016, ben prima celebrazione dell’udienza, fissata nel febbraio 2017, sicche’, in concreto, nessun aggravamento dei tempi del processo si era prodotto.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta “violazione e falsa applicazione della L. 22 del 2010, articolo 5, comma II, con riferimento all’articolo 360 c.p.c. nr 3 – vizio della motivazione -Mancanza illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in relazione all’articolo 360 1 comma nr 5, in ordine ad un punto decisivo della controversia. Omesso ed errato esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, si argomenta che i giudici di seconde cure pur avendo, in sostanza, ritenuto che non vi e’ stata alcuna dilatazione dei tempi processuali, ne hanno tratto opposte conseguenze incorrendo quindi in una motivazione illogica e contraddittoria.
2. Va rigettata la pregiudiziale eccezione, sollevata nel controricorso, di inammissibilita’ del ricorso per essere stato proposto tardivamente.
2.1. Secondo il principio ormai consolidato, la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC (L. n. 53 del 1994, ex articolo 3 bis nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 quater, comma 1, lettera d), conv., con modif., dalla L. n. 228 del 2012) e’ idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonche’ la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell’atto formato su supporto analogico e attestazione di conformita’ citato Decreto Legge n. 179 del 2012, ex articolo 16 undecies (cfr. Cass. n. 21597/2017, 20747/2018 24568 /2018 e 2225/2022).
2.2 Nel caso in esame e’ stata fornita dalla controricorrente documentazione, trascritta nel controricorso, delle relate di notifica a mezzo pec e delle stampe delle mail di ricevuta di avvenuta consegna e accettazione contenenti: “relata di notifica Pec.pdf.p7m” e “sentenza.duplicato informatico.pdf” ma non e’ stata allegata copia conforme su supporto analogico della sentenza i cui estremi non sono stati neanche indicati nel messaggio di consegna.
2.3 La documentazione prodotta e’, quindi, incompleta e non idonea a fornire la prova certa del perfezionamento della notificazione della sentenza, con la conseguente mancata applicazione del termine breve di sessanta giorni per impugnare il provvedimento con ricorso per cassazione, a decorrere dalla notifica stessa.
3. Passando al merito, i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono fondati.
3.1 Come accertato dalla Corte di Appello non e’ in discussione il fatto che i ricorrenti hanno promosso la mediazione in data 13/9/2016, oltre il termine di giorni 15, assegnato dal giudice istruttore con ordinanza comunicata in data 5/8/2016, cosi’ come e’ pacifico che lo svolgimento della mediazione ha avuto luogo e si e’ esaurito nell’ottobre del 2016, ben prima della celebrazione dell’udienza di rinvio fissata per il 17/2/2017.
3.2 La questione controversa e’, quindi, costituita dalla natura perentoria o meno del termine del termine di 15 giorni concesso per l’esperimento del tentativo di mediazione previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5.
3.3 Al riguardo e’ intervenuto un recente arresto di questa Corte (cfr. Cass. nr 40035/2021) che ha escluso la natura perentoria del termine assegnato dal giudice per l’esperimento della mediazione, fissando il seguente principio: “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilita’ di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, commi 2 e 2 bis, cio’ che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis e’ l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non gia’ l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione”.
3.4 Secondo quanto affermato dalla Corte le ragioni circa la non perentorieta’ del termine di gg 15 per la presentazione della domanda di mediazione risiedono: a) nell’assenza di espressa sanzione di improcedibilita’ a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di quindici giorni; b) nel fatto che l’attivazione della mediazione delegata non costituisce attivita’ giurisdizionale e, quindi, appare impropria l’applicazione di termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso; c) nella previsione che il giudice deve fissare una successiva udienza tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione; e) nella stessa ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis e cioe’ la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche, che mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perche’ tardivamente attivate, e cosi’ escludendo in un procedimento deformalizzato qual e’ quello di mediazione l’operativita’ del generale principio del raggiungimento dello scopo.
3.5 Il principio enunciato nella citata pronuncia si riferisce alla mediazione delegata, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, comma 2 dell’articolo 5, ma non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege, ai sensi del comma 1-bis della medesima disposizione.
3.6 Nel caso di specie, l’intero procedimento di mediazione si e’ svolto nella parentesi endoprocessuale che va dall’emissione dell’ordinanza di remissione all’udienza di verifica e si e’ concluso (senza il raggiungimento di alcun accordo tra le parti) ben quattro mesi prima della fissazione dell’udienza di rinvio.
3.7 Ha, quindi, errato la Corte nel confermare la decisione di primo grado che ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo.
3.8 In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, per l’esame del merito e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte accoglie ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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