Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 9 gennaio 2019, n. 723.
La massima estrapolata:
Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’articolo 600 ter c.p., comma 1, n. 1), con riferimento alla condotta di produzione di materiale pedopornografico, non e’ piu’ necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38, l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale
Sentenza 9 gennaio 2019, n. 723
Data udienza 4 ottobre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACETO Aldo – Presidente
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere
Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI LECCE nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/11/2017 della CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA CIRIELLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MOLINO PIETRO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al 2 motivo; rigetto nel resto.
udito il difensore della parte civile avv. (OMISSIS) che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del P.G. presso la Corte di Appello di Lecce e l’annullamento della Sentenza della Corte di Appello di Lecce con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio;
udito l’Avvocato (OMISSIS) – difensore dell’imputato che ha concluso chiedendo che il ricorso del PG sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con sentenza del 16.02.2016 il GIP presso il Tribunale di Lecce, per quanto qui rileva, ha condannato (OMISSIS) alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 20.000 di multa, oltre le pene accessorie e le statuizioni civili, perche’, in tempi diversi, nell’esecuzione del medesimo disegno criminoso, si procurava materiale pornografico, utilizzando le persone offese, due sorelle minorenni all’epoca dei fatti, indotte ad esibirsi in atteggiamenti erotici, a realizzare dei filmati ed a trasmettergli video e foto che poi deteneva sui supporti informatici (reato commesso in (OMISSIS), dal (OMISSIS), con connessione ai sensi dell’articolo 12 c.p., lettera b), articoli 81, 110 e 600-ter c.p).
Nel pronunciare condanna per il reato di cui all’articolo 600-ter c.p. il giudice di primo grado ha ritenuto in tale contestazione assorbiti i fatti gia’ contestati ai sensi dell’articolo 600-quater c.p..
1.2.- Proposto appello da parte dell’imputato, la Corte Territoriale, in riforma di precedente statuizione di condanna, ha assolto il ricorrente dal reato di cui all’articolo 600 ter c.p. perche’ il fatto non sussiste, assolvendolo anche per il reato di cui all’articolo 600 quater c.p. in ragione della mancata presentazione di gravame, al riguardo, da parte dell’organo requirente.
2.- Contro la sentenza di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale, articolando due motivi di ricorso con cui ha chiesto l’annullamento della decisione.
2.1.- Con il primo motivo il PG Ricorrente deduce la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, in relazione all’articolo 606 ter c.p., riguardo alla ritenuta insussistenza del pericolo concreto di diffusione del materiale pedopornografico, giacche’, nella prospettazione accusatoria, la presenza di programmi attivi di diffusione non sarebbe necessaria ai fini della sussistenza del pericolo, risultando sufficiente una minima e rudimentale struttura organizzativa, nel caso di specie certamente sussistente in ragione delle modalita’ del fatto ed in considerazione del numero dei filmati (essendosi il fatto tradotto nella induzione delle due minori, al fine di realizzare un numero cospicuo di spettacoli pari a 32 filmati pornografici, attraverso strumenti tecnici idonei alla diffusione). Deduce, inoltre, il PG ricorrente, come gia’ le modalita’ di conservazione del materiale su un hard-disk potenzialmente disponibile a terzi integrerebbe il pericolo concreto di diffusione, rilevante rispetto alla fattispecie contestata.
2.2.- Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, il PG ricorrente deduce la violazione di legge processuale in cui sarebbe incorsa la corte di appello pronunciando l’assoluzione dell’imputato dal delitto di cui all’articolo 600 quater c.p., riguardante la detenzione di materiale pedopornografico, pur ritenuto dalla stessa corte sussistente in tutti i suoi elementi, solo in ragione della mancanza di gravame da parte del PM, erroneamente ritenendo necessario tale atto, per l’impossibilita’ di riformare in peius la sentenza di primo grado (che aveva giudicato i fatti assorbiti nella imputazione ex articolo 600 ter. c.p.) a causa di mancanza di impugnazione sul punto.
Nella prospettazione fornita dal PG ricorrente, invece, il giudice di primo grado, nel condannare l’imputato per il reato di cui all’articolo 600 ter c.p., aveva ritenuto l’assorbimento del reato di cui all’articolo 600 quater c.p. in applicazione della clausola di riserva contenuta nella stessa disposizione di legge.
Tale pronuncia, pertanto, non potrebbe essere considerata integrante una statuizione assolutoria in senso tecnico, con la conseguenza che la devoluzione dei fatti al giudice di appello doveva ritenersi integrale, pure in assenza di una specifica impugnazione da parte del PM relativa al capo di imputazione in discorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
3.- Il ricorso e’ fondato.
3.1.-.- Le Sezioni Unite di questa Corte, superando precedente orientamento formatosi in un diverso contesto sociale e di sviluppo tecnologico hanno recentemente formulato il principio di diritto per cui “ai fini dell’integrazione del reato di cui all’articolo 600 ter c.p., comma 1, n. 1), con riferimento alla condotta di produzione di materiale pedopomografico, non e’ piu’ necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38, l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale” (Sez. U, Sentenza n. 51815 del 2018).
3.2.- Pertanto, il ragionamento seguito dal giudice di merito, che ha assolto l’imputato dalla contestata condotta di aver utilizzato, dietro minaccia di pubblicazione di precedenti foto, la minore (OMISSIS), e la sorella (OMISSIS), al fine di esibirsi, filmarsi e trasmettergli video e foto (articolo 600-ter, comma 1), che poi deteneva su supporti informatici, proprio sulla base dell’assenza della prova del pericolo concreto di diffusione del materiale (che, nella prospettazione seguita dalla corte di merito, conforme ad orientamento ormai superato, non sarebbe stata fornita essendo emerso come i filmati fossero destinati a rimanere nella sfera di utilizzo privato), non appare, all’evidenza, conforme a tale principio” giacche’, come rileva il PG ricorrente, il reato risulta integrato dalla mera produzione e conservazione di tale materiale pornografico (con cristallizzazione delle esibizioni pornografiche dei due soggetti minorenni) su supporto informatico, detenuto ed archiviato con modalita’ tali da renderlo disponibile per i terzi in avvenire.
4.- L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe la pronuncia sul secondo, pur apparendo opportuno evidenziare che, in caso di assorbimento di un reato meno grave in altro piu’ grave, non si forma giudicato assolutorio per il reato assorbito (Sez. 5, Sentenza n. 8206 del 18/01/2018 Ud. (dep. 20/02/2018) Rv. 272636).
5.- La sentenza, dunque, deve essere annullata con rinvio, secondo quanto stabilito nel dispositivo, dovendo il giudice di rinvio procedere a nuovo giudizio tenendo conto dei principi sopra riportati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
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