Mantenimento di figlio maggiorenne e l’onere della prova 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 settembre 2024| n. 24731.

Mantenimento di figlio maggiorenne e l’onere della prova 

In ordine al mantenimento l’onere della prova della persistenza dei presupposti grava sul richiedente e pertanto in caso di figlio maggiorenne, verte sullo stesso l’onere di provare di aver curato con il maggior impegno possibile la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi impegnato nella ricerca del lavoro. Infatti, una volta raggiunta la maggior età si presume che il soggetto sia economicamente autonomo, tale presunzione è vinta dalla prova della necessità incolpevole ad un mantenimento ulteriore.

Ordinanza|16 settembre 2024| n. 24731. Mantenimento di figlio maggiorenne e l’onere della prova 

Data udienza 14 giugno 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Separazione e divorzio – Figli maggiorenni – Diritto all’assegno di mantenimento – Onere probatorio – Art. 2697 cc

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – Rel.

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19938/2023 R.G. proposto da:

Pi.Wi., rappresentato e difeso dall’Avvocato An.Dr. (omissis) giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Po.Da., elettivamente domiciliata in San Donà di Piave, via Ci.N., presso lo studio dell’Avvocato Gi.Br. (omissis), che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Trieste in R.G. n. 109/2023 depositato il 19/7/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/6/2024 dal Consigliere Alberto Pazzi.

Mantenimento di figlio maggiorenne e l’onere della prova 

RILEVATO CHE:

1. Il Tribunale di Pordenone, con decreto in data 14 aprile 2023, revocava l’obbligo imposto a Pi.Wi. di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne Ni. (nata il (omissis)) e l’assegnazione all’ex coniuge Po.Da. della ex casa familiare, ritenendo che la ragazza fosse autosufficiente.

2. La Corte d’Appello di Trieste, a seguito del reclamo della Po.Da., riteneva, invece, che l’inizio del percorso universitario solamente nel 2022 e lo svolgimento di lavori saltuari e precari costituissero elementi – soprattutto alla luce dell’età della ragazza, che non era certo elevata rispetto alle consuetudini sociali, ai fini dell’obbligo di trovarsi una sistemazione – insufficienti a far ritenere fondata la richiesta del padre, tenuto conto che comunque la figlia aveva intrapreso e proseguito con una certa regolarità il suo percorso di studi.

Aggiungeva che l’inizio, da parte di Ni., del ciclo universitario di studi non subito dopo il termine delle scuole superiori non costituiva necessariamente indice di un atteggiamento neghittoso verso le proprie responsabilità di giovane adulta, potendo essere dovuto a fattori molteplici e a difficoltà diverse anche di ordine psicologico.

Disponeva, pertanto, che il Pi.Wi. tornasse a provvedere al versamento di un contributo al mantenimento della figlia di Euro 400 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie, confermando l’assegnazione della casa coniugale alla reclamante.

3. Pi.Wi. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, reso in data 11 luglio 2023, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Po.Da.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

Mantenimento di figlio maggiorenne e l’onere della prova 

CONSIDERATO CHE:

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità del provvedimento impugnato o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4. cod. proc. civ., a causa dell’errata e/o falsa applicazione e/o violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e della conseguente inversione dell’onere probatorio incombente sulle parti: la corte distrettuale ha ritenuto che il resistente, nell’introdurre il giudizio volto alla modifica delle condizioni di divorzio, non avesse fornito adeguata prova del fatto che la figlia, ormai maggiorenne, aveva raggiunto l’autosufficienza economica e non meritava di vedersi riconosciuto più a lungo il diritto al mantenimento.

Questa affermazione contrasta – sostiene il ricorrente – con il principio secondo cui, nel caso si controverta sul permanere in capo al genitore dell’obbligo al mantenimento della prole ormai maggiorenne, è sul soggetto beneficiario che grava l’onere di provare la mancanza di indipendenza economica, che costituisce la precondizione del diritto preteso, e l’impegno profuso nella cura della propria preparazione tecnica o professionale, nonché nella ricerca di un’occupazione lavorativa.

4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 148, 315-bis, 316-bis, 337-septies e 2967 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.: la corte distrettuale ha ritenuto che l’età della ragazza ed il tardivo inizio di un percorso universitario non fossero elementi idonei a provare il venir meno del diritto al mantenimento, vieppiù alla luce delle consuetudini sociali attualmente in voga, che vedono innalzata l’età in cui un figlio deve ritenersi obbligato a trovarsi una sistemazione.

In questo modo la corte distrettuale non ha considerato – sottolinea il ricorrente – i principi di autoresponsabilità e della funzione educativa del mantenimento, in applicazione dei quali il permanere del diritto al mantenimento doveva essere negato a fronte dell’iscrizione a un corso di studi ultraliceale all’età di ventiquattro anni, cinque anni dopo la conclusione ordinaria della scuola secondaria di secondo grado, senza che risultassero dimostrate le ragioni di questa tardiva scelta e la coerenza del percorso di studi intrapreso rispetto alle aspirazioni ed alle attitudini di una giovane che, conclusi gli studi superiori, “è apparsa a lungo indugiare nell’incertezza, senza spendersi né per ultimare un percorso formativo lineare né per reperire un’occupazione lavorativa stabile” (v. pag. 12 del ricorso).

4.3 Il terzo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrere di un difetto di motivazione a causa di un errore nella valutazione del compendio probatorio: la corte distrettuale, nel valutare la condizione soggettiva della giovane, ha fatto ricorso al fatto notorio, ai sensi dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., dando però un’interpretazione errata a tale concetto, che deve essere inteso in senso rigoroso, ovvero come fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile.

La circostanza secondo la quale nell’attuale società non si ritiene che una persona a venticinque anni sia obbligata a trovarsi un lavoro (il che significa dire null’altro che a tale età una persona ha diritto ad essere mantenuta dai genitori, che sono tenuti a provvedervi) non costituisce fatto notorio, in quanto un simile assunto non corrisponde alla realtà nell’attuale società.

Mantenimento di figlio maggiorenne e l’onere della prova 

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati, nei termini che si vanno a illustrare.

5.1 È senza dubbio errata l’affermazione da cui muove la corte di merito, laddove ha sostenuto che l’onere della prova dell’autosufficienza dei figli spetta al genitore.

Infatti, la giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell’affermare il principio di diritto secondo cui l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (Cass. 26875/2023).

L’inesatta ripartizione dell’onere probatorio ha inficiato la valutazione della corte territoriale, la quale ha accolto l’impugnazione in ragione dell’insufficiente assolvimento dell’onere probatorio che ha erroneamente attribuito (ritenendo che gli elementi presuntivi addotti dall’odierno ricorrente – età della figlia, inizio del percorso universitario solo nel 2022 e svolgimento di lavori saltuari e precari – non fossero idonei a far ritenere fondata la sua tesi).

5.2 La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento (come detto a carico del richiedente) verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un’autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023).

Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l’idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.

Occorre, di conseguenza, che sia provato dal richiedente il suo impegno rivolto al reperimento di un’occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr. Cass. 29264/2022, Cass. 37366/2021, Cass. 17380/2020, Cass. 17183/2020).

La dimostrazione del diritto all’assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l’età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, rispetto al quale, in ragione del principio dell’autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all’impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.

Mantenimento di figlio maggiorenne e l’onere della prova 

Ciò in quanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un’occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare, per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso (Cass. 29264/2022).

5.3 L’obbligo di effettuare una valutazione caso per caso, sulla base dei principi appena richiamati, corrisponde alla necessità di tenere conto della funzione educativa del mantenimento (nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo relativo, in termini sia di contenuto che di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l’inserimento di un giovane nella società) e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta.

Non è data, invece, al giudice di merito la possibilità di fare ricorso a considerazioni di carattere generale (quali le consuetudini esistenti nella nostra società ai fini dell’obbligo di “trovarsi una sistemazione”) che facciano riferimento al criterio dell’id quod plerumque accidit piuttosto che verificare se, nel caso concreto, la presunzione di idoneità al reddito al raggiungimento della maggiore età sia superata dalla prova del ricorrere di condizioni che integrino il diritto al mantenimento ulteriore.

6. Rimane di conseguenza assorbito il quarto motivo di ricorso.

7. Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, la quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Mantenimento di figlio maggiorenne e l’onere della prova 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, in data 14 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

Mantenimento di figlio maggiorenne e l’onere della prova 

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