Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 32466.
Mantenimento del figlio minore e la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità
In tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell’assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età.
Ordinanza|| n. 32466. Mantenimento del figlio minore e la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità
Data udienza 15 novembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Filiazione – Mantenimento figli minori – Rideterminazione dell’assegno mensile – Capacità contributiva – Principio di proporzionalità – Art. 316 bis, cpc
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. RUSSO Rita E. A. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12088/2023 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) unitamente all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata ex lege in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) unitamente all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO NAPOLI, nel proc.to n. 2828/2022, depositato il 24/11/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Mantenimento del figlio minore e la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli con decreto n. cronol.2828/22 pubblicato il 28/2/2023 ha respinto il reclamo di (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS), avverso decreto del 2021 del Tribunale di Nola, con il quale si era respinto il ricorso, del 2021, del (OMISSIS) volto a sentire rideterminare, stante la contrazione dei propri redditi a causa di rovesci economici della carriera di calciatore professionista e la nascita, nel (OMISSIS), in (OMISSIS), di altro figlio, (OMISSIS), da madre di cittadinanza (OMISSIS), al cui mantenimento egli contribuiva con un assegno mensile di Euro 3.000,00 franchi svizzeri, fissato dal Tribunale elvetico, in una somma mensile non superiore ad Euro 3.000,00 l’assegno di mantenimento della figlia minore (OMISSIS), nata, il (OMISSIS), dalla relazione sentimentale con la (OMISSIS), stabilito a suo tempo dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (con decreto del 2016), nella misura di Euro 10.000,00 mensili, con richiesta di riduzione al 50% anche del concorso nelle spese sostenute per la figlia.
In particolare, i giudici di appello, integrando la motivazione del Tribunale di Nola, hanno rilevato che: a) ogni questione attinente alla “non congruita’ del contributo a suo tempo fissato per il mantenimento di una bimba, all’epoca di (OMISSIS), oggi (OMISSIS), residente in (OMISSIS)”, stabilito nel (OMISSIS) dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere, avrebbe dovuto essere fatto valere con un reclamo avverso quel provvedimento, che invece non era stato impugnato, con formazione di un giudicato, sia pure rebus sic stantibus, e non era rilevante il diverso e minore contributo di mantenimento stabilito dal giudice elvetico per l’altro figlio minore del (OMISSIS); b) sebbene il reclamante avesse provato, sin dal primo grado, una riduzione dei propri introiti reddituali annuali, passando da un reddito mensile netto di Euro 374.496,00 nell’anno d’imposta (OMISSIS) ad un reddito mensile di Euro 60.223,18, per l’anno d’imposta (OMISSIS), egli disponeva in ogni caso di un’entrata reddituale significativa (anche nella misura dallo stesso indicata come effettiva di Euro 46.000,00 mensili per l’anno (OMISSIS)) e non aveva allegato e dimostrato perdite nel considerevole patrimonio finanziario accumulato anteriormente agli anni d’imposta (OMISSIS)-(OMISSIS) in considerazione dell’attivita’ calcistica e delle sponsorizzazioni legate alla propria immagine, essendo, anzi, emerso successivamente che egli aveva stipulato, nel (OMISSIS), un contratto con la societa’ calcistica (OMISSIS), della durata di tre anni, con il quale si era previsto uno stipendio di Euro 1.000.000,00, per la prima stagione (OMISSIS), rapporto tuttavia poi cessato, e aveva ottenuto un successivo ingaggio da societa’ calcistica (OMISSIS), a partire dal (OMISSIS), con durata sino al (OMISSIS) e un compenso pari ad Euro 150.000,00 mensili per i primi dieci mesi e di Euro 125.000,00 mensili per il restante periodo.
Si doveva quindi concludere nel senso che non risultava alterato, in maniera significativa, il pregresso assetto patrimoniale ed economico delle parti, potendo il (OMISSIS) con il solo stipendio mensile percepito, allo stato, fare fronte agli oneri a suo carico per il mantenimento della figlia (OMISSIS), nella misura gia’ fissata, con il 70% del carico per le spese straordinarie, oltre che provvedere al mantenimento dell’altro figlio (OMISSIS).
Avverso la suddetta pronuncia, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, notificato il 23/5/23, affidato a tre motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso depositato il 29/6/2023). Il ricorrente ha depositato memoria.
Mantenimento del figlio minore e la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 337 ter, 315 bis e 316 bis c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso ogni riferimento alla capacita’ contributiva della (OMISSIS), cosi’ non procedendo alla necessaria valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambi i genitori ed alla determinazione del dovuto contributo materno al mantenimento, violando il principio di proporzionalita’; b) con il secondo motivo, l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo rappresentato dalla situazione economico-patrimoniale della (OMISSIS), la quale ha prodotto in giudizio due sole dichiarazioni dei redditi, inattendibili, trattandosi di libera professionista che esercita carriera artistica, e non ha neppure fornito prova degli “ingenti costi” sostenuti per la minore; c) con il terzo motivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 315 e 315 bis c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto ininfluente il diverso e minore contributo paterno al mantenimento previsto da Tribunale elvetico per altro figlio (avuto da altra donna) in relazione all’obbligo di garantire ai fratelli parita’ di trattamento, a parita’ di condizioni ed esigenze.
2. La controricorrente (OMISSIS) ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso per assenza di valida procura speciale, essendo stata la procura speciale rilasciata, su foglio allegato, agli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) del Foro di Vicenza, per il presente ricorso sottoscritta ed autenticata il “(OMISSIS)”, mentre il ricorso reca “la data del 23 maggio 2023 e, secondo l’indicazione ivi contenuta, e’ stato predisposto in (OMISSIS)”.
A detta eccezione ha replicato il ricorrente, in memoria, rilevando che l’unico precedente indicato dalla controricorrente (Cass. 9271/2023) e’ relativo a fattispecie diversa nella quale non vi era alcun utile collegamento tra il ricorso per cassazione e la procura rilasciata, all’apparenza, in un luogo del tutto estraneo alla sede del procuratore e del ricorrente, avendo quindi questa Corte rilevato che una procura rilasciata in epoca ed in luogo estranei al processo di formazione dell’atto di ricorso non poteva ritenersi validamente conferita e validamente autenticata. L’indicazione di (OMISSIS) unitamente a quella di (OMISSIS) corrisponde a quella dove ha sede lo studio dell’avvocato domiciliatario, avv.to (OMISSIS), ma, ad oggi, con l’introduzione obbligatoria, anche per il processo in cassazione, delle notifiche e dei depositi telematici, “la procura alle liti la quale, essendo un atto analogico e non telematico, non puo’, per sua natura, fare parte del ricorso che invece, per sua natura, e’ obbligatoriamente telematico” e, anche se si continui a definire “allegati” i files recapitati alla Corte attraverso il PCT, “la realta’ delle cose e’ che essi non lo sono, facendo invece parte di un unico invio – in questo senso unitario ed inscindibile – costituito dall’inserimento in un’unica “busta di deposito””.
3. L’eccezione sollevata dalla controricorrente e’ infondata.
Questa Corte ha gia’ da tempo affermato che “non puo’ considerarsi speciale, come l’articolo 365 c.p.c. prescrive, la procura conferita a margine del foglio in bianco, in quanto di data anteriore alla stesura del ricorso per Cassazione, la quale non contenga richiami alla fase processuale di legittimita’ ma specifici riferimenti a fasi e poteri propri esclusivamente del giudizio di merito oltre che l’elezione di domicilio in luogo diverso da Roma. Nella specie, invero, essendo stato il mandato rilasciato al difensore al margine di un foglio, quando ancora il ricorso non era stato redatto, non puo’ considerarsi un “tutt’uno” con lo stesso, e non puo’ quindi, attribuirsi alla parte la volonta’, in contrasto con le espresse indicazioni contenute nella procura, compresa l’elezione di domicilio, di promuovere un giudizio di Cassazione” (Cass. 7974/2000; conf. Cass. 7137/2020
(OMISSIS)Vicenza-Roma(OMISSIS)Roma
(OMISSIS)Palermo in data 19 maggio 2019(OMISSIS)Catania il 12 aprile 2019
(OMISSIS)2016
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