Mancato versamento dell’assegno ed esclusione dell’affidamento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 maggio 2022| n. 15815.

Mancato versamento dell’assegno ed esclusione dell’affidamento

Il mancato versamento dell’assegno di mantenimento non può essere posto a base dell’esclusione dell’affidamento congiunto ai genitori di un minore nato fuori dal matrimonio, se non valutato e contestualizzato in un atteggiamento di generalizzata e manifesta carenza delle attitudini genitoriali.

Ordinanza|17 maggio 2022| n. 15815. Mancato versamento dell’assegno ed esclusione dell’affidamento

Data udienza 16 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Separazione personale dei coniugi senza addebito – Assegno per il mantenimento dei figli – Collocazione dei figli presso la madre – Diritto di visita in presenza di un educatore – Ricorso aspecifico ed inammissibile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29869-2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 578/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 06/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI MARINA.

Mancato versamento dell’assegno ed esclusione dell’affidamento

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Catania con sentenza in data 6/3/2020 ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Siracusa in data 28/2/2018 in sede di separazione personale tra i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) ed in particolare senza alcun addebito della separazione ha stabilito un assegno di Euro 200,00 a carico del padre per il mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie nonche’ l’affidamento condiviso dei figli (OMISSIS) e (OMISSIS) ad entrambi i genitori con collocazione presso l’abitazione della madre e disposto il diritto di visita del padre al solo figlio (OMISSIS) ogni 15 giorni alla presenza di un educatore in ambiente neutro.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione (OMISSIS) affidato a tre motivi e memoria. (OMISSIS) non ha svolto difese.

Mancato versamento dell’assegno ed esclusione dell’affidamento

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente che gia’ aveva proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, rigettato dalla Corte distrettuale, denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento al mancato versamento del contributo al mantenimento per i figli”. in quanto il giudice territoriale non ha considerato il mancato pagamento del contributo di mantenimento per i figli da parte del padre Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 337 ter c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, negato alla ricorrente l’affidamento esclusivo dei figli nonostante i principi di giurisprudenza in materia.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia nullita’ della sentenza per motivazione apparente in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte di Appello confermato la sentenza di primo grado senza esporre adeguatamente le ragioni della decisione.
Cio’ premesso, il primo e secondo motivo del ricorso sono inammissibili in quanto riguardano questioni di merito gia’ ampiamente esaminate. Il primo motivo e’ inammissibile perche’ propone una censura che involge esclusivamente questioni di merito, con riferimento al mancato pagamento dell’assegno e che esula del tutto dal thema decidendi. In tema di valutazione delle prove non puo’ il giudice di legittimita’ riesaminare gli atti ed i documenti in base ai quali la Corte distrettuale ha deciso. In ogni caso la ricorrente non prospetta di aver evidenziato l’inadempimento del (OMISSIS) come ragione per escludere l’affidamento condiviso, provocando cosi’ il contraddittorio sul punto, tanto piu’ che il fatto non e’ di per se’ decisivo se non contestualizzato ed iscritto in una piu’ complessiva valutazione dell’atteggiamento del coniuge interessato, si’ da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali.
Il secondo motivo e’ inammissibile. Va osservato, al riguardo, che il vizio della sentenza previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilita’ del motivo giusta la disposizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimita’, senza limitarsi a giustapporre alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, quelle sostenute dal ricorrente. Diversamente verrebbe ad essere impedito alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., 29/11/2016, n. 24298; Cass., 05/08/2020, n. 16700). Nella specie, la ricorrente non ha neppure indicato quali norme avrebbe violato la Corte ed in quale punto della decisione, e la censura mira inammissibilmente ad una rivisitazione del merito.
In ogni caso la Corte di Appello non rinvia acriticamente alla decisione di prime cure, essendo la Corte pervenuta al convincimento di confermare l’affido condiviso sulla base di argomentazioni condivisibili ed adeguatamente motivate.
Sul punto questa Corte con sentenza 6536 del 6/3/2019 ha affermato: “In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli puo’ derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovra’ essere sorretta da una motivazione non piu’ solo in positivo sulla idoneita’ del genitore affidatati, ma anche in negativo sulla inidoneita’ educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non puo’ ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalita’ della presenza del minore presso ciascun genitore”.
Altrettanto inammissibile e’ il terzo motivo di ricorso non essendo la motivazione meramente apparente ma chiara e comprensibile in riferimento alla ratio decidendi che e’ quella di non escludere il padre dalla partecipazione al percorso educativo dei figli in mancanza di elementi ostativi diversi e piu’ gravi delle difficolta’, riscontrate nei rapporti tra padre e figli (dati anche dalla lontananza di citta’).
La pronuncia impugnata merita quindi di essere confermata ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ordine a tutti i motivi. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalitàe gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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