Mancato esperimento della mediazione

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 13 dicembre 2019, n. 32797.

La massima estrapolata:

L’improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione nelle controversie comprese in quelle materie per le quali è prevista come obbligatoria dalla legge deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, se il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d’ufficio, è precluso al giudice d’appello rilevare l’improcedibilità della domanda.

Sentenza 13 dicembre 2019, n. 32797

Data udienza 30 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6036-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 797/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 22/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di ricorso assorbiti gli altri;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pesaro (OMISSIS) chiedendo la condanna al pagamento di Euro 17.532,00, pari a trentasei mensilita’ dell’ultimo canone corrisposto, a titolo risarcitorio ai sensi della L. n. 431 del 1998, articolo 3, commi 3 e 5, per non avere la convenuta, in qualita’ di proprietaria dell’immobile locato all’attore, venduto l’immobile nei dodici mesi previsti dalla legge nonostante la mancata rinnovazione del rapporto per la volonta’ della (OMISSIS) di procedere alla vendita. Si costitui’ la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
2. Il Tribunale adito rigetto’ la domanda, motivando nel senso che il termine di dodici mesi decorreva dall’esaurimento della procedura di sfratto.
3. Avverso detta sentenza propose appello il (OMISSIS). Si costitui’ la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Con sentenza di data 22 agosto la Corte d’appello di Ancona dichiaro’ l’improcedibilita’ della domanda. Osservo’ la corte territoriale che il (OMISSIS) aveva omesso ingiustificatamente di partecipare personalmente alla procedura di mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 8 e che non era precluso al giudice di appello rilevare la nullita’ della sentenza per il difetto di rituale mediazione non rilevato dal giudice di primo grado.
5. Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di tre motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, commi 1 e 1 bis, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che l’improcedibilita’ della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza e che ne’ controporte, ne’ tanto meno il giudice di primo grado, avevano sollevato alcuna eccezione sul punto.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 1 bis, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che nessuna disposizione normativa impone la presenza personale della parte alla procedura di mediazione e che la volonta’ delle parti nella procedura era stata espressa per il tramite dei difensori delegati.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 2, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il giudice di appello, nel caso ravvisi un’ipotesi di improcedibilita’ della domanda per mancato e/o errato esperimento della mediazione, ha facolta’ di sanare il vizio rinviando le parti alla mediazione e comunque deve indagare sulla possibilita’ di consentire nuovamente la mediazione tenendo conto della natura della causa, dello stato dell’istruzione e del comportamento delle parti.
4. Il primo ed il terzo motivo, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono fondati.
Il Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 1-bis, prevede quanto segue: “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita’ medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale. A decorrere dall’anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del presente comma. L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.
Come risulta evidente dalla disposizione, l’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. In tal senso e’ l’orientamento di questa Corte (Cass. 13 novembre 2018, n. 29017; 13 aprile 2017, n. 9557; 2 febbraio 2017, n. 2703). In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d’ufficio, e’ pertanto precluso al giudice di appello rilevare l’improcedbilita’ della domanda. Nel caso di specie sono mancati alla prima udienza del giudizio di primo grado sia l’eccezione della parte che il rilievo d’ufficio da parte del giudice.
Come affermato da Cass. 30 ottobre 2018 n. 27433, nello stadio d’appello e’ prevista solo una facolta’ del giudice di creare la condizione di procedibilita’ alla luce di una valutazione discrezionale. Viene infatti stabilito dall’articolo 5, comma 2 che “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, puo’ disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale anche in sede di appello”.
5. L’accoglimento di primo e terzo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo.

P.Q.M.

accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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