Maltrattamento di animali ed applicazione la confisca

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|9 febbraio 2022| n. 4463.

Maltrattamento di animali ed applicazione la confisca .

Nel reato di maltrattamento di animali non può trovare applicazione la confisca degli animali sequestrati quando sia intervenuta una declaratoria di estinzione del reato a seguito dell’esito positivo della messa alla prova, non essendo in alcun modo intervenuta una sentenza né di condanna né di applicazione della pena su richiesta.

Sentenza|9 febbraio 2022| n. 4463. Maltrattamento di animali ed applicazione la confisca

Data udienza 12 gennaio 2022

Integrale

Tag – parola: Uccisione di animali – Messa alla prova – Buon esito – Impedimento di traduzione del sequestro in confisca definitiva – Mancanza di un pieno accertamento della responsabilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/09/2019 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Filippi Paola, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni dell’affidamento a terzi degli animali con restituzione all’avente diritto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/09/2019, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine ai reati ascrittigli e di cui agli articoli 544-bis e 544-ter c.p. perche’ estinti per intervenuto esito positivo della messa alla prova, confermando l’affidamento definitivo degli animali in sequestro agli attuali affidatari.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 568 c.p.p., comma 5, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’articolo 323 c.p.p. e vizio di motivazione, argomentando che il Tribunale, avendo emesso sentenza di non luogo a procedere, avrebbe dovuto disporre la restituzione degli animali in sequestro al proprietario anche se in precedenza assegnati in affido definitivo.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 240 c.p. e vizio di motivazione, deducendo l’insussistenza dei requisiti per ordinare la confisca degli animali posti in sequestro, sia quale confisca facoltativa che quale confisca obbligatoria.
Chiede, pertanto, l’annullamento sul punto della sentenza impugnata e la restituzione degli animali posti in sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova, di cui all’articolo 464-septies c.p.p., non e’ idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilita’ (Sez. 2, n. 53648 del 05/10/2016, M, Rv. 268635, secondo cui tale sentenza non puo’ essere posta alla base di un contrasto di giudicati tra coimputati per il medesimo reato che abbiano diversamente definito la loro posizione processuale; Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, Rv. 275183, e Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017, Rv. 271642, secondo cui l’adozione dell’ordine di demolizione dell’opera edilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 9, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non puo’ essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’articolo 168-ter c.p., che prescinde da un accertamento di penale responsabilita’, ferma restando la competenza dell’autorita’ amministrativa ad irrogare la predetta sanzione; e da ultimo Sez. 5, n. 49478 del 13/11/2019 Rv. 277519).
3. Nella specie, in difetto di una sentenza di condanna, o di patteggiamento, come previsto dall’articolo 544- sexies c.p., il Tribunale, all’esito della declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’articolo 168-ter c.p., non poteva disporre la confisca degli animali in sequestro.
La confisca di cui all’articolo 544-sexies c.p. presuppone, infatti, una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non puo’ essere equiparata la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova di cui all’articolo 464-septies c.p.p., non essendo tale decisione idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilita’.
4. Va, pertanto, pronunciato l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla confisca degli animali in sequestro, di cui va disposta la restituzione all’avente diritto.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca degli animali in sequestro di cui dispone la restituzione all’avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. c.p.p..

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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