L’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 25 settembre 2018, n. 41270.

La massima estrapolata:

L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa e non si estingue per il decorso del tempo ex articolo 173 c.p., atteso che quest’ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali.
Le caratteristiche dell’ordine di demolizione escludono la sua riconducibilita’ anche alla nozione convenzionale di “pena” come elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU

Sentenza 25 settembre 2018, n. 41270

Data udienza 15 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13/10/2016 del Tribunale di Napoli – Sez. dist. di Ischia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Filippi Paola, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 13/10/2016 del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia – che ha rigettato la richiesta di revoca o annullamento dell’ordine di demolizione ingiunto dal pubblico ministero in esecuzione di quanto disposto con sentenza irrevocabile di condanna.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’inosservanza della L. n. 47 del 1985, articolo 38, come richiamato dalla L. n. 326 del 2003, articolo 32, comma 5, e vizio di mancanza assoluta di motivazione.
Deduce di aver integralmente pagato la somma dovuta a titolo di oblazione ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 47 del 1985, articolo 38, con conseguente estinzione del reato edilizio. La congruita’ dell’oblazione era stata confermata anche dal responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune sicche’, una volta corrisposta, essa produce le conseguenze stabilite dalla L. n. 47 del 1985, articolo 38, comma 2, richiamato dalla L. n. 326 del 2003, articolo 32, comma 36.
Il Tribunale, conclude, investito della specifica questione, ha omesso completamente di motivare sul punto, avendo rigettato l’istanza di revoca/sospensione dell’ordine di demolizione per motivi generici.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’inosservanza e/o l’erronea applicazione della L. n. 47 del 1985, articolo 38, richiamato dalla L. n. 326 del 2003, articolo 32, comma 25, e vizio di totale mancanza di motivazione sul punto.
Richiamando gli argomenti gia’ illustrati con il primo motivo, deduce di aver tempestivamente presentato domanda di rilascio di concessione in sanatoria ai sensi della L. n. 326 del 2003, articolo 32, comma 25, e di aver pagato interamente la somma dovuta a titolo di oblazione.
Invoca, quale conseguenza di tale adempimento, l’estinzione della pena accessoria della demolizione per prescrizione della pena principale e la sospensione del procedimento esecutivo, argomenti devoluti al giudice dell’esecuzione sui quali questi ha omesso totalmente di pronunciarsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ inammissibile per le seguenti ragioni.
4. Il Tribunale ha respinto la richiesta di revoca/sospensione dell’ordine di demolizione sul rilievo che la domanda di condono presentata dal ricorrente non e’ stata ancora esaminata dal Comune di Ischia per la mancanza del piano di dettaglio previsto dall’articolo 19 del piano territoriale paesaggistico. Tale mancanza, ha precisato, ha reso impossibile l’esame di tutte le domande presentate al Comune di Ischia in conseguenza del Decreto Legge n. 269 del 2003 (cd. terzo condono); la mancanza del piano di dettaglio, inoltre, rende imprevedibili i tempi di definizione della domanda di condono del ricorrente.
4.1. Il giudice dell’esecuzione, dunque, ha positivamente spiegato le ragioni della propria decisione evidentemente ritenute assorbenti rispetto a tutte le altre. La prospettiva dell’incerta definizione del procedimento amministrativo osta, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, espressamente richiamato nell’ordinanza, alla revoca dell’ordine di demolizione o alla sua sospensione.
4.2. Il ricorrente, tuttavia, eccepisce’ l’erronea applicazione della L. n. 47 del 1985, articolo 38, comma 2, richiamato dalla L. n. 326 del 2003, articolo 32, comma 36, secondo il quale “L’oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41, e successive modificazioni, e alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 17, come modificato dall’articolo 20 della presente legge, nonche’ quelli di cui all’articolo 221 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alla L. 5 novembre 1971, n. 1086, articolo 13, comma 1 e articoli 14, 15, 16 e 17.
Essa estingue altresi’ i reati di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, articolo 20 nonche’ i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative”.
4.3.La tempestiva presentazione della domanda e l’integrale pagamento dell’oblazione – deduce – determinano l’estinzione del reato come conseguenza “ope legis”, senza necessita’ di ulteriori passaggi intermedi.
4.4. Il ricorrente non considera che quanto prevede la L. n. 47 del 1985, articolo 38, comma 3, richiamato in termini generali dalla L. n. 326 del 2003, articolo 32, comma 25, secondo il quale, “ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene fatta annotazione della oblazione nel casellario giudiziale. In tale caso non si tiene conto della condanna ai fini dell’applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena”.
4.5.Questa Corte ha costantemente interpretato la norma nel senso che il pagamento completo e nei termini della somma versata a titolo di oblazione per la definizione dell’illecito edilizio non determina, ove sia intervenuta sentenza di condanna, ne’ l’estinzione del reato ne’ l’automatica caducazione dell’ordine di demolizione. Cio’ sul rilievo che, in base al disposto della L. n. 47 del 1985, articolo 38, comma 3, non si tiene conto della condanna ai solo effetti dell’articolo 99 c.p. e dell’articolo 163 c.p. e che l’oblazione da causa speciale di estinzione del reato non puo’ degradare a causa estintiva della pena o della sua esecuzione (Sez. 3, n. 24665 del 15/04/2009, Murgia, Rv. 244076; Sez. 3, n. 3196 del 27/11/1998, dep. 1999, Sacchetti, Rv. 213009; Sez. 3, n. 30678 del 20/12/2016, dep. 2017, n.m.; Sez. 7, n. 5594 del 19/12/2016, dep. 2017, n.m.; Sez. 3, n. 26362 del 25/03/2014, n.m.).
4.6.Ne consegue che l’argomento relativo alla integrale corresponsione dell’oblazione non e’ decisivo.
4.7.E’ del tutto infondato anche l’argomento relativo alla eccepita prescrizione dell’ordine di demolizione.
4.8.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa e non si estingue per il decorso del tempo ex articolo 173 c.p., atteso che quest’ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali (cosi’ gia’ Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573; piu’ recentemente, nello stesso senso, Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Mercurio, Rv. 250336; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736).
4.9.Tale orientamento e’ stato ancor piu’ recentemente ribadito sul rilievo espresso che le caratteristiche dell’ordine di demolizione escludono la sua riconducibilita’ anche alla nozione convenzionale di “pena” come elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU (cosi’, Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540).
4.10. Il Collegio condivide e fa proprie le articolate considerazioni sviluppate, con il supporto di ampia giurisprudenza anche amministrativa, nella motivazione della sentenza n. 49331 del 2015 (alla quale rimanda), non mancando di rimarcare, in questa sede, la decisiva osservazione che l’ordine demolitorio, diversamente dalla pena, non si estingue per morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilita’ della sentenza (Sez. 3, n. 3861 del 18/1/2011, Baldinucci, Rv. 249317; Sez. 3, n. 3720 del 24/11/1999 – dep. 2000, Barbadoro, Rv. 215601), ma si trasmette agli eredi del responsabile (v., ad es., Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 3206 del 30/5/2011) e dei suoi aventi causa che a lui subentrino nella disponibilita’ del bene (v., ad es. Consiglio di Stato, Sez. 4, n.2266 del 12/4/2011; Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 6554 del 24/12/2008).
4.11. Peraltro, come ricorda anche Sez. 3, n. 49331 del 2015, gia’ con la sentenza Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri, Rv. 245918, questa Corte, in base alle argomentazioni sviluppate dalla stessa Corte e.d.u. (in essa richiamate), aveva chiaramente affermato che “la demolizione, a differenza della confisca, non puo’ considerarsi una “pena” nemmeno ai sensi dell’articolo 7 della CEDU, perche’ “essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non e’ rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge”. Si osservava, inoltre, che la sentenza “nel mentre ha ritenuto ingiustificata rispetto allo scopo perseguito dalla norma, ossia mettere i terreni interessati in una situazione di conformita’ rispetto alle disposizioni urbanistiche, la confisca (anche di terreni non edificati) in assenza di qualsiasi risarcimento, ha invece espressamente ritenuto giustificato e conforme anche alle norme CEDU un ordine di demolizione delle opere abusive incompatibili con le disposizioni degli strumenti urbanistici eventualmente accompagnato da una dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi illegittimi. Sembra quindi confermato che la invocata sentenza della Corte di Strasburgo non solo non ha escluso un sequestro o un ordine di demolizione dell’opera contrastante con le norme urbanistiche nei confronti di chiunque ne sia in possesso, anche qualora si tratti di terzo acquirente estraneo al reato, ma ha addirittura implicitamente ritenuto che una tale sanzione ripristinatoria puo’ considerarsi giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le norme CEDU richiamate dai ricorrenti”.
4.12.Va inoltre ribadito, richiamando quanto sul punto gia’ affermato dalla citata Sez. 3, n. 49331 del 2015, che la demolizione ordinata dal giudice penale costituisce atto dovuto, “esplicazione di un potere autonomo e non alternativo al quello dell’autorita’ amministrativa, con il quale puo’ essere coordinato nella fase di esecuzione (cfr. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013 (dep. 2014), Russo, Rv. 258518; Sez.3, n.37906 del 22/5/2012, Mascia ed altro, non massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino Rv. 198511 ed altre prec. conf. Ma si vedano anche Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, RM. in proc. Monterisi, Rv. 205336; Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep.1997), Luongo, Rv. 206659)” (cosi’ in motivazione), un potere che si pone a chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo (cfr. Corte Cost. ord. 33 del 18/1/1990; ord. 308 del 9/7/1998; Cass. Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, Di Gennaro, Rv. 185699).
4.13.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5.Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,001ci o in favore della Cassa delle Ammende.

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