Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 gennaio 2021| n. 991.
L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis cod. proc. civ. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, salvo che nelle ipotesi e nei limiti in cui, per il percorso argomentativo diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata, configuri una decisione fondata su una autonoma “ratio decidendi” sostanziale o processuale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Presidente di una amministrazione regionale per la restituzione dell’importo anticipato a titolo di indennizzo alla società ricorrente in conseguenza di danni subiti riconducibili ad eventi alluvionali, la Suprema Corte, rilevato che i motivi di ricorso non attingevano direttamente la decisione di primo grado e non provvedevano, in ogni caso, ad evidenziare, nel recare indistinta contestazione al provvedimento impugnato, quali parti della motivazione di appello godessero di autonomia rispetto al provvedimento impugnato di primo grado, così da integrare distinte e censurabili ragioni della decisione, ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di controparte).
Ordinanza|20 gennaio 2021| n. 991
Data udienza 13 novembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Impugnazioni – Ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 – bis c.p.c. – Ricorso per cassazione – Limiti – Percorso argomentativo diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata – Decisione fondata su una autonoma ratio decidendi sostanziale o processuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25318/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
Contro
Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 12/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 16/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso del 10 novembre 2009 (OMISSIS) S.r.l. ha proposto opposizione davanti al tribunale di Campobasso avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 8231 del 24 settembre 2008 emessa dal Presidente della Regione Molise, quale commissario delegato ex L. n. 225 del 1992 per gli eventi meteorologici ed all’adozione delle disposizioni emergenziali adottate a sostegno delle attivita’ produttive, per la restituzione dell’anticipo dell’indennizzo erogato alla societa’ nella misura del 75% per i danni dalla prima subiti ad un’autovettura di proprieta’ nel corso di un’alluvione verificatasi nel gennaio 2003.
2. La (OMISSIS) S.r.l. ricorre con quattro motivi per la cassazione della ordinanza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello ex articolo 348 bis c.p.c. non avendo l’impugnazione una ragionevole probabilita’ di accoglimento.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Regione Molise.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione dell’articolo 145 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Il decreto con cui l’Amministrazione aveva richiesto la restituzione dell’indennizzo erogato era stato notificato nella mani del legale rappresentante della societa’ e l’ordinanza ingiunzione, che nelle sue premesse dava atto di una siffatta forma di notifica, avrebbe reso nulla l’ordinanza stessa di contro a quanto erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale che ne aveva apprezzato l’irrilevanza.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. 24 febbraio 1992, n. 225, articolo 5 dell’articolo 2033 c.c. “nonche’ dei principi in materia civilistica e processualistica”, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
La Corte di appello di Campobasso con una interpretazione dell’articolo 5 cit. contraria ai principi dell’ordinamento in materia di indebito aveva ritenuto che la mancata richiesta del residuo dovuto dell’indennizzo, pari al 25%, avrebbe determinato la perdita in capo al beneficiario del 75% del contributo percepito in anticipo.
3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’articolo 2043 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Il Tribunale e la Corte di appello avevano errato nel ritenere che il fatto produttivo di danni in esito alla verificatasi alluvione non fosse illecito, non valendo in contrario senso la qualificazione di indennizzo data dalla Regione, indennizzo in ogni caso non espressivo di liberalita’ o provvidenza.
4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione della L. “1865/allegato E, sulla disapplicabilita’ dell’atto amministrativo”, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
La clausola contenuta nel provvedimento commissariale, per la quale se non si chiede il saldo si perde anche quanto si e’ gia’ ottenuto, avrebbe reso l’atto, che in ogni caso il giudice avrebbe dovuto disapplicare, manifestamente in contrasto con ogni principio dell’ordinamento.
5. Con il controricorso la Regione Molise eccepisce in via preliminare la nullita’ della notifica del ricorso introduttivo perche’ effettuata presso l’Avvocatura distrettuale di Campobasso.
6. La questione preliminare sollevata dalla controricorrente e’ manifestamente infondata.
Qualora il ricorso per cassazione sia notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato anziche’ all’Avvocatura Generale dello Stato, li vizio della notifica e’ sanato, con efficacia “ex tunc”, dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si puo’ desumere che l’atto abbia raggiunto il suo scopo (Cass. 24/06/2020 n. 12410; Cass. 12/03/2015 n. 4977).
7. Nel resto i motivi di ricorso sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.
Il provvedimento impugnato dinanzi a questa Corte di cassazione e’ un’ordinanza adottata dalla Corte di appello di Campobasso ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c. e, per principio, solido nelle affermazioni di questa Corte di cassazione, l’ordinanza di inammissibilita’ dell’appello ex articolo 348-bis c.p.c. non e’ impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado salvo che nell’ipotesi e nei limiti in cui, per il percorso argomentativo diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata, configuri una decisione fondata su una autonoma ratio decidendi sostanziale o processuale (vd. Cass. 19/09/2019 n. 23334; Cass. 22/05/2019 n. 13835).
I motivi di ricorso sfuggono all’indicato paradigma non attingendo direttamente la decisione di primo grado, sulle cui ragioni e’ caduta l’ordinanza del giudice di appello di inammissibilita’.
dell’impugnazione ex articoli 348-bis e 348-ter c.p.c., e non provvedendo, in ogni caso, a segnalare, nel portare indistinta contestazione al provvedimento impugnato, quali parti della motivazione di appello godono di autonomia rispetto al provvedimento di primo grado si’ da integrare distinte e censurabili ragioni della decisione.
8. Il ricorso e’ pertanto inammissibile ed il ricorrente va condannato a rifondere le spese di lite a controparte secondo soccombenza come da dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla Regione Molise le spese di lite che liquida in Euro 3.200,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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