L’ordinanza di demolizione di opere abusive

Consiglio di Stato, Sentenza|10 maggio 2021| n. 3645.

L’ordinanza di demolizione di opere abusive, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; non vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l’interessato non può dolersi del fatto che la P.A. non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi.

Sentenza|10 maggio 2021| n. 3645

Data udienza 25 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Natura – Atto vincolato – Motivazione – Contenuto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8918 del 2014, proposto da Ag. Nu. Cooperativa Sociale Integrata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ca. Sc., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza (…);
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Cr. Mo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocature di Roma Capitale, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Prima n. 06642/2014, resa tra le parti, concernente ordine di demolizione opere abusive.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 25 marzo 2021 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati indicati in verbale;
L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1, del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A) La sentenza impugnata, del 24 giugno 2014, n. 6642 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ha rigettato il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza n. 1253 dell’11 giugno 2009, 2009, con la quale il Comune di Roma ordinava la demolizione delle opere ivi indicate.
In particolare, si trattava della realizzazione di un soppalco praticabile pavimentato avente struttura in ferro… posizionato nel locale denominato vendite.
B) Con il ricorso in appello la Società ha dedotto:
“Errata, insufficiente e carente motivazione riguardo alla censura di cui ai punti 6), 7) e 8) del ricorso inerente la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 34 d.P.R. 380/01 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il TAR rigetta le censure mosse dal ricorrente riguardo alla omessa istruttoria della P.A. in ordine alla praticabilità o meno della sanzione della demolizione senza pregiudizio per le altre opere conformi, limitandosi ad affermare genericamente che: “L’ordinanza di demolizione di opere abusive, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; non vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l’interessato non può dolersi del fatto che la P.A. non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi”.
Con la predetta motivazione generica il TAR adito non affronta in modo esaustivo la questione sollevata dall’odierna appellante riguardo alla mancata valutazione da parte della P.A. circa la adottabilità della sanzione della demolizione senza pregiudizio per le altre opere eseguite in conformità al titolo abilitativo ovvero la adottabilità, in alternativa, della sanzione pecuniaria, pure prevista dal medesimo art. 34, d.P.R 380/01 nella ipotesi di difformità parziale.
Nel caso di specie, infatti, non vi è dubbio che, qualora si sia in presenza di abuso edilizio, si tratta comunque di presunta difformità parziale, giacché, come dimostra la DIA del 10 aprile 2008, le opere in contestazione costituivano soltanto una piccola parte di un più ampio intervento di ristrutturazione.
Orbene l’omessa valutazione da parte della P.A. circa la sussistenza, in caso di demolizione, di un eventuale pregiudizio per le opere costruite in conformità al titolo abilitativo, costituisce una chiara ed evidente violazione dell’art. 34, comma II, d.P.R. 380/01″.
C) Il ricorso in appello merita accoglimento e, di conseguenza, il provvedimento impugnato in primo garo va annullato risultando sussistente il vizio dedotto di difetto di motivazione (trattandosi di difformità parziale) in ordine alla possibile irrogazione della sanzione pecuniaria.
Restano salvi, ovviamente, gli ulteriori provvedimento dell’amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, salvi gli ulteriori provvedimento dell’amministrazione, il provvedimento impugnato in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Andrea Pannone – Consigliere, Estensore
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere

 

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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