L’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo e la sua non definitività

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 aprile 2023| n. 10350

L’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo e la sua non definitività

L’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost..

Ordinanza|18 aprile 2023| n. 10350. L’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo e la sua non definitività

Data udienza 28 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave Esecuzione forzata – Ordinanza collegiale – Esito del reclamo ai sensi dell’art. 591 – ter c.p.c. – Atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 – bis c.p.c. – Passaggio in giudicato – Esclusione – Non impugnabilità con ricorso per cassazione né ordinario né straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 5713 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrenti –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura (OMISSIS) rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
(OMISSIS) S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata nel presente giudizio da (OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)) in persona del rappresentante per procura (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrenti –
per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, emessa nel procedimento iscritto al n. 933/2021 del R.G., depositata in data 19 gennaio 2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

L’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo e la sua non definitività

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso nei loro confronti, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno avanzato reclamo al collegio, ai sensi dell’articolo 591 ter c.p.c., avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva disatteso un loro precedente ricorso allo stesso proposto, ai sensi della medesima disposizione, con riguardo alla prosecuzione dell’attivita’ del professionista delegato per la vendita, nonostante il tardivo versamento del fondo spese.
Il reclamo e’ stato rigettato dal Tribunale di Fermo, con ordinanza pubblicata in data 19 gennaio 2022.
Avverso tale ordinanza, ricorrono (OMISSIS), Gianfranco e (OMISSIS), sulla base di due motivi.
Resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) S.r.l. (costituita nel presente giudizio a mezzo della rappresentante (OMISSIS) S.p.A.) e (OMISSIS) S.p.A.. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Il Collegio si e’ riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

L’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo e la sua non definitività

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell’inammissibilita’ del presente ricorso per cassazione, avanzato avverso ordinanza del tribunale emessa in sede di reclamo al collegio proposto nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare, ai sensi degli articoli 591 ter c.p.c. e articolo 669 terdecies c.p.c..
In base ai principi di diritto enunciati da questa Corte, con sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. gia’ Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonche’ Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), infatti, “l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’articolo 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex articolo 591 bis c.p.c., non ha natura ne’ decisoria, ne’ definitiva e, come tale, non e’ suscettibile di passare in giudicato, sicche’ non e’ impugnabile con ricorso per cassazione, ne’ ordinario, ne’ straordinario ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019, Rv. 653893 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15441 del 21/07/2020, Rv. 658512 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 14249 del 08/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18111 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27069 del 06/10/2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6929 del 02/03/2022).
2. Il ricorso e’ dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore delle societa’ controricorrenti, liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ spese generali ed accessori di legge.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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