Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 29 maggio 2020, n. 16470.
Massima estrapolata:
In tema di atti relativi alla procedibilità, l’omessa trasmissione della querela all’ufficio del pubblico ministero in violazione dell’art. 337, comma 4, cod. proc. pen. non ne determina l’invalidità o l’improduttività dei suoi effetti, né comporta violazione del diritto di difesa, in quanto detta norma non può essere ricondotta al novero delle disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato, la cui inosservanza integra una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Sentenza 29 maggio 2020, n. 16470
Data udienza 28 febbraio 2020
Tag – parola chiave: Azione penale – Querela – Dichiarazione e forma – Omessa trasmissione della querela all’ufficio del pubblico ministero in violazione dell’art. 337, comma 4, cod. proc. pen. – Invalidità della querela o improduttività dei suoi effetti – Esclusione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACETO Aldo – Presidente
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni F. – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/05/2019 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere REYNAUD Gianni Filippo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione atti;
udito il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 maggio 2019, la Corte d’appello di Bari, accogliendo il gravame proposto dall’imputato, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela in ordine al reato di violenza sessuale del quale il medesimo era stato ritenuto responsabile in primo grado.
2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso il Procuratore generale, deducendo, con due connessi motivi, il vizio di motivazione per travisamento della prova circa la procedibilita’ del reato, prova costituita, per un verso, dallo “atto di integrazione denuncia querela” presentato alla stazione Carabinieri di Molfetta il giorno (OMISSIS), prodotto in originale dalla parte civile nel corso del dibattimento di primo grado con attestazione di presentazione a firma del luogotenente in allora comandante la suddetta stazione; per altro verso, dal documento attestante la trasmissione di tale atto alla Procura della Repubblica.
Il ricorrente non contesta che l’originaria denuncia, presentata dalla persona offesa il giorno del fatto, cioe’ il (OMISSIS), ai Carabinieri di Giovinazzo, non integri gli estremi di una querela, ma reputa illogica la motivazione della sentenza impugnata nell’aver disconosciuto effetti al successivo atto di cui si e’ detto, contenente invece la richiesta di punizione del colpevole, presentato ai Carabinieri e trasmesso all’autorita’ giudiziaria. Il ricorrente osserva che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello:
– non era necessaria alcuna attestazione di autenticita’ del “visto” di presentazione, e della data apposta, sottoscritto dal comandante della caserma il (OMISSIS);
– la mancata identificazione del soggetto che ebbe a presentare l’atto costituiva mera irregolarita’, risultandone accertata la sicura provenienza dalla persona offesa;
– le questioni sollevate in sentenza circa le modalita’ di trasmissione di tale atto di integrazione alla Procura della Repubblica e le eventuali disfunzioni nella trasmissione o conservazione non ne vulnerano la possibilita’ di spiegare effetti;
– in ogni caso, nel dibattimento di primo grado, all’udienza del 20 gennaio 2012, era emerso che il documento attestante la trasmissione dell’atto di integrazione di denuncia querela in esame era contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, che lo esibi’ al Collegio in quell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
Dagli atti processuali ad esso allegati, e diversamente dalla ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata, sul punto viziata da travisamento della prova e manifesta illogica valutazione di fatti processuali, si ricava che:
– l’integrazione di denuncia, a firma della persona offesa, contenente l’espressa, e tempestiva, richiesta di punizione del colpevole, e’ stata presentata il (OMISSIS) presso la stazione Carabinieri di Molfetta, come da attestazione apposta in calce, datata e sottoscritta dal m.llo (OMISSIS), comandante la suddetta stazione;
– non risulta che l’atto in questione, pur non presente nel fascicolo processuale – nemmeno in quello del pubblico ministero – al momento della celebrazione del dibattimento non sia stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Bari;
– risulta, per contro, che i Carabinieri della stazione di Giovinazzo, ai quali quelli di Molfetta l’avevano evidentemente rimessa, trattandosi dell’autorita’ di polizia che aveva effettuato la comunicazione di notizia di reato dopo aver ricevuto la prima denuncia, ebbe a segnalare l’avvenuta trasmissione alla Procura della Repubblica di una “integrazione di denuncia”, richiedendone ed ottenendone l’attestazione di ricevuta su un apposito documento;
– il documento in questione, predisposto dalla stazione Carabinieri di Giovinazzo, contiene infatti l’attestazione di “ricevuta” da parte della Procura della Repubblica di Bari sia della prima denuncia (indicata come “Nr. 20/2 del 2/6/2008 relativo alla denuncia di tentata violenza sessuale sporta da (OMISSIS)”), sia della suddetta integrazione (indicata come “seguito (OMISSIS) integrazione denuncia”);
– che l’atto fosse stato effettivamente trasmesso non poteva essere escluso – come invece fatto dalla sentenza impugnata, con motivazione che appare tuttavia manifestamente illogica – dall’impossibilita’ di riferire ad esso, in modo esatto, almeno uno dei timbri di “PERVENUTO” apposti su quel documento, in differenti date, dalla Procura della Repubblica; pur trattandosi di elemento obiettivamente non chiaro, la successione dei timbri sull’unico documento che la stazione Carabinieri di Giovinazzo aveva predisposto per trattenerlo quale ricevuta era logicamente collegabile a trasmissioni successive di atti concernenti il medesimo procedimento, e le date dei primi due timbri ben potevano riferirsi al recapito in Procura (ancorche’ non immediato) dei primi due menzionati atti (l’11 giugno la denuncia; il 24 giugno l’integrazione di denuncia);
– diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, poi, il documento in questione risultava effettivamente contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, come attestato dal Presidente del Collegio giudicante a verbale dell’udienza del 20 gennaio 2012 nel dibattimento di primo grado (pag. 8), sicche’ illogicamente la sentenza impugnata sembra averne posto in dubbio l’autenticita’.
2. Tanto premesso in fatto, la conclusione circa l’improcedibilita’ dell’azione penale raggiunta dal giudice d’appello risulta, in diritto, errata, essendo la Corte territoriale incorsa in ulteriori illegittime, e manifestamente illogiche, valutazioni.
2.1. Nessun dubbio sussiste sul fatto che il menzionato atto di integrazione di denuncia sia stato presentato alla caserma dei Carabinieri di Molfetta il (OMISSIS), trattandosi di attestazione effettuata dall’ufficiale di polizia giudiziaria che la ricevette, apponendovi il proprio timbro e la propria sottoscrizione in calce alla chiarissima dicitura; “Visto: Per la presentazione della presente integrazione di querela Molfetta 12-6-2008”. Incomprensibile, sul punto, e’ dunque il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, circa la mancanza di “attestazione di autenticita’ quanto alla data”.
2.2. Pur essendo corretta l’osservazione secondo cui, in violazione dell’articolo 337 c.p.p., comma 4, il pubblico ufficiale non provvide all’identificazione di chi ebbe a presentare l’atto, non ne discende, tuttavia, la automatica conseguenza circa la sua improduttivita’ d’effetti, ricavata invece dalla Corte territoriale. Vale, invero, il principio giusta il quale la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l’invalidita’ dell’atto allorche’ ne risulti accertata la sicura provenienza (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255584; Sez. 4, n. 5446 del 23/01/2019, Sasso, Rv. 274979, che, anche sulla scorta di precedenti pronunce conformi, ha reputato verificabile detta circostanza in base alla avvenuta costituzione del querelante come parte civile; nello stesso senso, Sez. 5, n. 9106 del 19/01/2012, Spagnol, Rv. 252956).
La sentenza impugnata non spende al riguardo parola, e, in particolare, non esamina il punto afferente al fatto che fu la stessa persona offesa – allorquando l’imputato sollevo’ il problema della procedibilita’ dell’azione penale nel giudizio di primo grado, all’udienza di cui infra immediatamente si dira’ – ad esibire il secondo originale della querela, rimasto in proprio possesso.
2.3. Essendo manifestamente illogica – per quanto osservato sub § 1. – la motivazione circa la ritenuta mancata trasmissione alla Procura della Repubblica dell’atto d’integrazione contenente la querela, come di seguito immediatamente si argomentera’ e’ da ritenersi irrilevante la circostanza, pacifica, che detto atto non sia stato inserito (o conservato) nel fascicolo del pubblico ministero, nel quale non era appunto presente allorquando, all’udienza dibattimentale di primo grado dell’11 novembre 2011, la difesa dell’imputato richiese l’immediata adozione di una pronuncia d’improcedibilita’ dell’azione penale per difetto di querela, ex articolo 129 c.p.p..
Anzi – reputa il Collegio – la conclusione non cambierebbe neppure laddove i Carabinieri non avessero provveduto alla doverosa trasmissione.
3. Ed invero, cio’ che conta ai fini della procedibilita’ dell’azione penale nei reati che non sono procedibili d’ufficio e’ che la relativa condizione sussista al momento del compimento delle indagini preliminari – potendo altrimenti compiersi soltanto gli atti indicati negli articoli 343 e 346 c.p.p. – e che, una volta venuta ad esistenza, non venga meno nel corso del processo secondo le regole ad essa proprie (si pensi alla remissione della querela).
Diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non e’ invece necessario che la prova di una condizione di procedibilita’ effettivamente sussistente sia formalmente acquisita, ab initio, agli atti del fascicolo delle indagini preliminari, in costanza del loro compimento, pena l’invalidita’ – o l’inutilizzabilita’ – dei medesimi e del conseguente esercizio dell’azione penale. Un principio siffatto, che la sentenza impugnata apoditticamente afferma, non e’ ricavabile da alcuna disposizione di legge.
Neppure e’ in tal caso predicabile un “nocumento al diritto di difesa” dell’imputato, il quale si vedrebbe privato della possibilita’ di verificare la sussistenza della condizione di procedibilita’ dell’azione penale: in qualsiasi momento del processo, di fatti, l’imputato puo’ richiedere l’immediata declaratoria di improcedibilita’ ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 1. Laddove cio’ accada – ed e’ quanto nella specie avvenuto nel corso del giudizio di primo grado – il giudice e’ tuttavia tenuto a verificare se la condizione di procedibilita’ esista, disponendo, anche d’ufficio, le indagini ritenute opportune, indipendentemente dal fatto che la prova documentale possa o meno essere agevolmente acquisita perche’ presente agli atti del fascicolo del pubblico ministero.
3.1. Va in primo luogo osservato che si muovono lungo questa linea interpretativa le numerose decisioni di legittimita’ che hanno affermato il principio giusta il quale, in materia di atti relativi alla procedibilita’, nella ipotesi in cui nel fascicolo del dibattimento non sia stata inserita la querela e/o l’attestazione prevista dall’articolo 337 c.p.p., comma 4, a suo tempo redatte, queste potranno essere prodotte o acquisite d’ufficio durante il giudizio anche nel corso dell’istruttoria dibattimentale (Sez. 5, n. 31220 del 29/05/2013, Fragale e a., Rv. 256088; Sez. 5, n. 16400 del 18/01/2005, Sartore, Rv. 232240) e pure dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale, al momento della discussione finale, in quanto i documenti necessari alla verifica sulla procedibilita’ dell’azione penale possono essere acquisiti in qualunque momento nel giudizio di primo grado e di appello, trattandosi di allegazione non sottoposta a forme e termini presidiati da sanzioni processuali (Sez. 5, n. 14629 del 16/01/2018, Cinquia e a., Rv. 272849). Di fatti, in tema di condizioni di procedibilita’, non trova applicazione la preclusione di cui all’articolo 491 c.p.p., comma 2, sicche’ pure il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento dell’atto di querela, nel caso in cui sorgano questioni sull’accertamento della sua proposizione e non risultino dagli atti elementi decisivi tali da farla ritenere omessa (Sez. 2, n. 3187 del 28/11/2013, dep. 2014, Casali, Rv. 258534), mentre spetta al giudice, nel caso in cui, nel fascicolo del dibattimento, sia presente la querela ma non la documentazione attestante la data della sua presentazione, disporne, anche d’ufficio ed in qualsiasi momento, l’acquisizione, in quanto, per la sua funzione tipica di impulso processuale, l’esistenza ed effettiva presentazione della querela non sono profili che possono essere rimessi alla disponibilita’ delle parti (Sez. 5, n. 14242 del 23/03/2015, Subashi, Rv. 264081).
3.2. In secondo luogo, e con particolare riguardo alla specificita’ del caso qui esaminato, osserva il Collegio che non bisogna confondere la sussistenza di un fatto (sostanziale o processuale), rilevante ai fini dell’applicazione della legge penale, con la prova del fatto stesso. Mentre la sussistenza del fatto rilevante condiziona l’applicabilita’ della legge penale – sostanziale o processuale secondo le previsioni dalla stessa delineate, la prova del fatto deve e puo’ essere acquisita, nel rispetto delle regole procedurali, nel corso del processo, che e’ la sede “naturale” in cui si accerta la sussistenza dei presupposti che possono condurre all’affermazione della penale responsabilita’ ed all’irrogazione della relativa pena, nonche’ alle eventuali ulteriori conseguenze della violazione della legge penale. Ed invero, per l’articolo 187 c.p.p., “sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilita’ e alla determinazione della pena o della misura sicurezza” (comma 1), “i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali” (comma 2) e, laddove vi sia costituzione di parte civile, “i fatti inerenti alla responsabilita’ civile derivante dal reato” (comma 3).
3.3. Laddove, dunque, sia controversa la procedibilita’ dell’azione penale, diventano tema di prova i fatti costitutivi della stessa, vale a dire, nel caso di procedibilita’ a querela di parte, l’avvenuta, tempestiva, proposizione della querela da parte di soggetto titolare del relativo diritto secondo le regole previste nel codice penale (articoli 120 ss. c.p.). La legge processuale (articoli 336, 337 e 338 c.p.p.) disciplina con rigore le formalita’ della querela, proprio al fine di consentire la verifica del rispetto delle disposizioni sostanziali che governano la procedibilita’, con riguardo: al contenuto circa la volonta’ di procedere in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato; all’autorita’ cui la stessa deve essere presentata nel termine di legge; all’attestazione della data di presentazione; all’individuazione del soggetto proponente; alle particolarita’ che caratterizzano la proposizione ad opera di un curatore speciale. In particolare, il citato articolo 337 c.p.p., al comma 4, contiene specifiche prescrizioni dirette all’autorita’ che riceve la querela e se alcune di queste sono certamente funzionali alla prova dei requisiti sostanziali della condizione di procedibilita’ (si pensi all’attestazione della data ed all’identificazione della persona che la propone) – sicche’ il loro inadempimento potrebbe determinare l’impossibilita’ di verificane la sussistenza con il conseguente epilogo processuale previsto dall’articolo 529 c.p.p., commi 1 e 2, – altri non hanno questa caratteristica.
Mentre scarsa rilevanza deve attribuirsi all’attestazione del luogo di presentazione (la cui mancanza potrebbe in concreto essere priva di effetti), l’ulteriore prescrizione circa il compito di provvedere “alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero” e’ evidentemente funzionale alle conseguenti decisioni, e attivita’, concernenti lo svolgimento delle indagini e le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale (articolo 326 c.p.p.). Fatte salve le responsabilita’ – ipotizzabili su diversi piani – del pubblico funzionario che violi tale specifico dovere, l’eventuale inadempimento della prescrizione non produce alcuna conseguenza di carattere processuale laddove, nonostante l’omessa trasmissione, il procedimento sia comunque stato avviato. Non solo, infatti, l’inosservanza non e’ sanzionata a pena di nullita’, inutilizzabilita’ o preclusione, ma affermare tale conseguenza – ovvero, comunque, l’improduttivita’ degli effetti della querela – significherebbe tradire palesemente la ratio della previsione, con irreparabile danno per la persona offesa, che vedrebbe frustrato il diritto ad ottenere la punizione del colpevole di un reato commesso in proprio danno, per responsabilita’ riconducibili alla pubblica autorita’. Anzi, proprio al fine assicurare alla persona offesa la possibilita’ di provare la venuta ad esistenza della condizione di procedibilita’, l’articolo 107 disp. att. c.p.p., comma 1, prevede che chi “propone una querela ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dalla autorita’ davanti alla quale…la querela e’ stata…proposta”. Questa disposizione e’ all’evidenza funzionale ad assicurare alla persona offesa la possibilita’ di dimostrare la sussistenza della condizione di procedibilita’ laddove la stessa venga eventualmente contestata, cioe’ a consentire la prova del fatto, ex articolo 187 c.p.p..
3.4. Stante la natura di mero impulso processuale che deve riconoscersi alla citata disposizione di cui all’articolo 337 c.p.p., comma 4, la stessa non puo’ invece essere ricondotta al novero delle disposizioni concernenti “l’intervento dell’imputato” la cui inosservanza integra nullita’ di ordine generale ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), disposizione che, sebbene non citata nella sentenza impugnata, potrebbe essere stata implicitamente reputata applicabile dal giudice d’appello allorquando ha ritenuto che la mancata trasmissione della querela al pubblico ministero (ovvero il mancato inserimento e/o conservazione nel suo fascicolo) avrebbe leso il diritto di difesa. A prescindere dalla circostanza che, come si e’ detto, nella specie non puo’ logicamente affermarsi che l’atto definito integrazione di denuncia non sia stato trasmesso all’autorita’ giudiziaria e che, in ogni caso, il menzionato documento attestante la sua esistenza quale contenuto nel fascicolo del pubblico ministero era conoscibile sin dall’inizio anche dall’imputato – il quale, laddove avesse nutrito dubbi sulla sua valenza come querela, avrebbe potuto verificarne l’esistenza ed il contenuto presso la stazione Carabinieri di Giovinazzo, che sosteneva averla trasmessa – la prova della condizione di procedibilita’ dell’azione penale, come quella di qualsiasi fatto rilevante ai fini dell’applicazione della legge penale, ben puo’ essere acquisita, per la prima volta, anche nel corso del giudizio. Altro e’ l’esistenza del fatto – che deve sussistere sin dall’inizio – e altro e’ la prova del medesimo, che puo’ essere acquisita in corso di processo.
4. La sentenza impugnata dev’essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari, che si atterra’ ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).
Dispone, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, che – a tutela dei diritti o della dignita’ degli interessati – sia apposta a cura della cancelleria, sull’originale della sentenza, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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