L’omessa statuizione sulle spese processuali integra una lesione del diritto costituzionale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 26187.

L’omessa statuizione sulle spese processuali integra una lesione del diritto costituzionale

L’omessa statuizione sulle spese processuali integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli articoli 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una pronuncia sulle spese di lite conseguente al “decisum”. Infatti, gli articoli 91 e ss. cod. proc. civ., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l’articolo 112 cod. proc. civ., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali (Nel caso di specie, in applicazione del ribadito principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata: nella fattispecie, relativa ad un’azione di risarcimento danni derivanti dall’esecuzione di un contratto di appalto di un’opera pubblica, la corte territoriale, dopo aver dato atto che la società odierna intimata aveva aderito con impugnazione incidentale al primo motivo dell’appello principale proposto da odierna società controricorrente aveva rigettato siffatta impugnazione, confermando la sentenza di primo grado limitatamente alla pronuncia di condanna emessa a favore dell’attore nei confronti della società appaltatrice, che era stata condannata dal primo giudice anche nelle spese; il giudice d’appello, tuttavia, osserva l’ordinanza in epigrafe, aveva tuttavia omesso pronunciare sulle spese del grado di appello relative al rapporto processuale vertente tra il ricorrente e la predetta intimata, regolando unicamente quelle dei due gradi del rapporto processuale vertente tra il primo e la controricorrente in seguito al rigetto della domanda proposta contro quest’ultima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 27 aprile 2023, n. 11125; Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 aprile 2017, n. 9263).

Ordinanza|| n. 26187. L’omessa statuizione sulle spese processuali integra una lesione del diritto costituzionale

Data udienza 5 giugno 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Poteri del giudice – Omessa statuizione sulle spese processuali – Integrazione di una lesione del diritto costituzionale – Articoli 24 e 111 Cost. – Tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa – Pronuncia sulle spese di lite conseguente al decisum

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