Locazioni e la competenza territoriale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2024| n. 25138.

Locazioni e la competenza territoriale

In tema di locazioni, il criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice al “locus rei sitae” sancito dall’art. 21 cod. proc. civ. ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguente invalidità, rilevabile anche “ex officio” in sede di regolamento di competenza, di una eventuale clausola difforme inserita nel regolamento negoziale, con conseguente irrilevanza di un’adesione di una parte all’eccezione di incompetenza territoriale “ex adverso” sollevata, potendo incidere gli accordi tra le parti unicamente sui criteri di competenza per territorio derogabile (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul conflitto negativo di competenza sollevato dal tribunale capitolino, rilevata la nullità della clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale e ritenuta irrilevante l’adesione prestata dall’opposto all’eccezione spiegata dall’opponente, ha dichiarato la competenza per territorio inderogabile del tribunale di Tempio Pausania, nel cui circondario era sito l’immobile locato, insistente nel Comune di Olbia).

Ordinanza|19 settembre 2024| n. 25138. Locazioni e la competenza territoriale

Data udienza 7 maggio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti – Locazione – Controversie – Cause in materia locatizia – Competenza – Per territorio – Criterio del “locus rei sitae” – Inderogabilità – Conseguenze – Clausola contrattuale di deroga alla competenza – Nullità – Rilievo officioso in sede di regolamento di competenza – Sussistenza – Adesione prestata da controparte all’eccezione d’incompetenza territoriale “ex adverso” formulata – Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da

Dott. FRASCA Raffaele G.A.- Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere Rel.

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al numero 9728 del ruolo generale dell’anno 2023, sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza emessa in data 6 aprile 2023 nel giudizio iscritto al n. 49709/2022 R.G. del predetto ufficio giudiziario, vertente

tra

Ge.Im. Srl

e

Bi.Ga. Srl

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto dichiararsi la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Roma;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 7 maggio 2024 dal consigliere Raffaele Rossi;

Locazioni e la competenza territoriale

RILEVATO CHE

con decreto monitorio, il Tribunale di Tempio Pausania ingiunse alla Bi.Ga. Srl il pagamento di somme in favore della Ge.Im. Srl, a titolo di canoni di locazione non corrisposti relativi ad un immobile sito in O;

nello spiegare opposizione ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., la società ingiunta eccepì, preliminarmente, l’incompetenza territoriale dell’A.G. adita in forza di una clausola derogatoria posta in contratto; addusse di essere receduta dal contratto di locazione a causa di copiose infiltrazioni verificatesi nell’immobile; spiegò domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per violazione dell’obbligo del locatore di mantenere la cosa in stato da consentire l’uso convenuto;

con sentenza n. 165/2022, il Tribunale di Tempio Pausania declinò la propria competenza ratione loci in favore del Tribunale di Roma, sul rilievo dell’adesione della parte opposta all’eccezione di incompetenza;

Locazioni e la competenza territoriale

riassunta la controversia dalla ricorrente – opposta, con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., ravvisando la devoluzione della lite al Tribunale di Tempio Pausania in forza del criterio, determinativo di una competenza territoriale inderogabile operante per le cause locatizie, del forum rei sitae;

il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Tempio Pausania;

CONSIDERATO CHE

non dubbia l’ammissibilità del conflitto negativo di competenza oggetto del presente regolamento, sollevato per ragioni di territorio inderogabile (Cass. 29/03/2023, n. 8891), va dichiarata la competenza per la descritta causale del Tribunale di Tempio Pausania;

del pari non dubbia la natura locatizia della controversia, avuto riguardo alle contrapposte domande formulate (di inadempimento agli obblighi di solvere praetium locationis e di mantenere la cosa nello stato idoneo a consentire l’uso convenuto);

Locazioni e la competenza territoriale

ciò posto, per fermo convincimento di nomofilachia, in tema di locazioni, il criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice al locus rei sitae sancito dall’art. 21 cod. proc. civ. ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguente invalidità (rilevabile anche ex officio in sede di regolamento di competenza) di una eventuale clausola difforme inserita nel regolamento negoziale (così, da ultimo, Cass. 24/06/2020, n. 12404; Cass. 16/10/2014, n. 21908) e con la conseguente irrilevanza di un’adesione di una parte all’eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata, potendo incidere gli accordi tra le parti unicamente sui criteri di competenza per territorio derogabile (Cass. 11/05/2022, n. 15017);

in sintesi: nulla la clausola contrattuale di deroga alla competenza, irrilevante la adesione prestata da parte opposta all’eccezione spiegata dall’opponente, va dichiarata la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Tempio Pausania, nel cui circondario è sito l’immobile oggetto di locazione, insistente nel Comune di O;

non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di regolamento di competenza di ufficio;

Locazioni e la competenza territoriale

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Tempio Pausania:

assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tre dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 7 maggio 2024.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Locazioni e la competenza territoriale

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