Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2024| n. 25138.
Locazioni e la competenza territoriale
In tema di locazioni, il criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice al “locus rei sitae” sancito dall’art. 21 cod. proc. civ. ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguente invalidità, rilevabile anche “ex officio” in sede di regolamento di competenza, di una eventuale clausola difforme inserita nel regolamento negoziale, con conseguente irrilevanza di un’adesione di una parte all’eccezione di incompetenza territoriale “ex adverso” sollevata, potendo incidere gli accordi tra le parti unicamente sui criteri di competenza per territorio derogabile (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul conflitto negativo di competenza sollevato dal tribunale capitolino, rilevata la nullità della clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale e ritenuta irrilevante l’adesione prestata dall’opposto all’eccezione spiegata dall’opponente, ha dichiarato la competenza per territorio inderogabile del tribunale di Tempio Pausania, nel cui circondario era sito l’immobile locato, insistente nel Comune di Olbia).
Ordinanza|19 settembre 2024| n. 25138. Locazioni e la competenza territoriale
Data udienza 7 maggio 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Contratti – Locazione – Controversie – Cause in materia locatizia – Competenza – Per territorio – Criterio del “locus rei sitae” – Inderogabilità – Conseguenze – Clausola contrattuale di deroga alla competenza – Nullità – Rilievo officioso in sede di regolamento di competenza – Sussistenza – Adesione prestata da controparte all’eccezione d’incompetenza territoriale “ex adverso” formulata – Irrilevanza
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta da
Dott. FRASCA Raffaele G.A.- Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere Rel.
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al numero 9728 del ruolo generale dell’anno 2023, sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza emessa in data 6 aprile 2023 nel giudizio iscritto al n. 49709/2022 R.G. del predetto ufficio giudiziario, vertente
tra
Ge.Im. Srl
e
Bi.Ga. Srl
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto dichiararsi la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Roma;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 7 maggio 2024 dal consigliere Raffaele Rossi;
Locazioni e la competenza territoriale
RILEVATO CHE
con decreto monitorio, il Tribunale di Tempio Pausania ingiunse alla Bi.Ga. Srl il pagamento di somme in favore della Ge.Im. Srl, a titolo di canoni di locazione non corrisposti relativi ad un immobile sito in O;
nello spiegare opposizione ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., la società ingiunta eccepì, preliminarmente, l’incompetenza territoriale dell’A.G. adita in forza di una clausola derogatoria posta in contratto; addusse di essere receduta dal contratto di locazione a causa di copiose infiltrazioni verificatesi nell’immobile; spiegò domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per violazione dell’obbligo del locatore di mantenere la cosa in stato da consentire l’uso convenuto;
con sentenza n. 165/2022, il Tribunale di Tempio Pausania declinò la propria competenza ratione loci in favore del Tribunale di Roma, sul rilievo dell’adesione della parte opposta all’eccezione di incompetenza;
Locazioni e la competenza territoriale
riassunta la controversia dalla ricorrente – opposta, con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., ravvisando la devoluzione della lite al Tribunale di Tempio Pausania in forza del criterio, determinativo di una competenza territoriale inderogabile operante per le cause locatizie, del forum rei sitae;
il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Tempio Pausania;
CONSIDERATO CHE
non dubbia l’ammissibilità del conflitto negativo di competenza oggetto del presente regolamento, sollevato per ragioni di territorio inderogabile (Cass. 29/03/2023, n. 8891), va dichiarata la competenza per la descritta causale del Tribunale di Tempio Pausania;
del pari non dubbia la natura locatizia della controversia, avuto riguardo alle contrapposte domande formulate (di inadempimento agli obblighi di solvere praetium locationis e di mantenere la cosa nello stato idoneo a consentire l’uso convenuto);
Locazioni e la competenza territoriale
ciò posto, per fermo convincimento di nomofilachia, in tema di locazioni, il criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice al locus rei sitae sancito dall’art. 21 cod. proc. civ. ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguente invalidità (rilevabile anche ex officio in sede di regolamento di competenza) di una eventuale clausola difforme inserita nel regolamento negoziale (così, da ultimo, Cass. 24/06/2020, n. 12404; Cass. 16/10/2014, n. 21908) e con la conseguente irrilevanza di un’adesione di una parte all’eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata, potendo incidere gli accordi tra le parti unicamente sui criteri di competenza per territorio derogabile (Cass. 11/05/2022, n. 15017);
in sintesi: nulla la clausola contrattuale di deroga alla competenza, irrilevante la adesione prestata da parte opposta all’eccezione spiegata dall’opponente, va dichiarata la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Tempio Pausania, nel cui circondario è sito l’immobile oggetto di locazione, insistente nel Comune di O;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di regolamento di competenza di ufficio;
Locazioni e la competenza territoriale
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Tempio Pausania:
assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tre dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 7 maggio 2024.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2024.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Locazioni e la competenza territoriale
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply