Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 febbraio 2022| n. 3438.
Locazione di un fabbricato con annesso fondo rustico
La controversia in materia di locazione di un fabbricato con annesso fondo rustico per lo svolgimento di un’impresa agricola non è di competenza delle sezioni specializzate agrarie non essendo sufficiente a configurare un contratto agrario né la destinazione agricola del fondo, né la qualità di imprenditore agricolo del conduttore.
Ordinanza|3 febbraio 2022| n. 3438. Locazione di un fabbricato con annesso fondo rustico
Data udienza 14 dicembre 2021
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28647-2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 5352/2020 del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 09/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI;
lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA ANNA MARIA SOLDI che visto l’articolo 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento.
RILEVATO
che:
1. Con ricorso per regolamento di competenza (OMISSIS) impugna l’ordinanza del 9 ottobre 2020 con cui il Tribunale di Nola, rigettata l’istanza di convalida di sfratto avanzata dalla medesima nei confronti di (OMISSIS), ha declinato la propria competenza in favore della Sezione Specializzata Agraria.
2. Il PM ha depositato conclusioni scritte instando per l’accoglimento del ricorso. Parte intimata non ha presentato difese.
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente deve rilevarsi l’ammissibilita’ del ricorso, atteso che il giudice, in sede di convalida di sfratto per morosita’, deviando dallo schema di cui all’articolo 667 c.p.c., ha adottato una pronuncia definitiva sulla competenza, impugnabile con regolamento di competenza, dovendosi sancire l’inammissibilita’ del ricorso solo ove il provvedimento sia privo del carattere di definitivita’ e di decisorieta’ in ordine alla questione sulla competenza (Cass. n. 14825 del 2016).
2. Fermo quanto sopra, il ricorso merita accoglimento.
3. Il Tribunale ha erroneamente rilevato la sussistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico o di altro contratto agrario rispetto a un regolamento negoziale di locazione ad uso diverso, la’ dove testualmente il fondo rustico e’ indicato come annesso al fabbricato dato in locazione per lo svolgimento di una impresa agricola: concetto affatto distinto da quello di impresa agraria che non puo’ prescindere dalla attivita’ di coltivazione della terra (cfr. Cass. Sez. 3, n. 1736/1987; Cass. Sez. 3, n. 8727/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15804 del 28/07/2005; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6021 del 15/03/2011).
4. Nel caso specifico, pertanto, mancano gli indici non solo obiettivi, ma anche soggettivi inerenti all’attivita’ agricola, posto che il conduttore intimato non e’ coltivatore diretto. Al fine di ricondurre il contratto de quo alla L. n. 203 del 1982, non sarebbe infatti sufficiente ne’ che la destinazione del fondo accessorio all’immobile locato sia agricola, ne’ che l’intimato sia un imprenditore agricolo.
5. Conclusivamente il ricorso e’ accolto, con compensazione delle spese di lite, avendo il Tribunale rilevato d’ufficio la propria incompetenza.
P.Q.M.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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