Corte di Cassazione, penale, Sentenza|24 settembre 2021| n. 35453.
L’obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall’art. 20 della legge n. 110 del 1975 – quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi – deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'”id quod plerumque accidit”. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un soggetto, imputato del reato di cui all’art. 20 della legge n. 110 del 1975, che aveva denunciato il furto, da parte di ignoti, di un fucile da caccia lasciato sul tavolo della camera da letto di una tenuta di campagna con la porta non chiusa e le chiavi dimenticate nella serratura, attesa l’inutilizzabilità di detta denuncia al fine di valutare la diligenza nella custodia dell’arma e l’assenza di ulteriori accertamenti).
Sentenza|24 settembre 2021| n. 35453. L’obbligo di diligenza nella custodia delle armi
Data udienza 11 maggio 2021
Integrale
Tag – parola: Ari – Fucile da caccia – Custodia – Art. 20, commi 1 e 2 , Legge 110 del 1975 – Fucile oggetto di furto – Principio della cd “diligenza esigibile” da parte del possessore – Contenuto – Sentenza di condanna – motivazione basata sulla denuncia – querela sporta dal possessore – Mancanza di prove – Annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TARDIO Angela – Presidente
Dott. FIORDALISI Domenic – rel. Consigliere
Dott. BIANCHI Michele – Consigliere
Dott. CASA Filippo – Consigliere
Dott. BINENTI Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/09/2019 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ZACCO FRANCA;
Il Procuratore generale, Dott. Zacco Franca, chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria del 12 settembre 2019, con la quale e’ stato condannato alla pena di Euro 300,00 di ammenda, in ordine al reato di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, articolo 20, commi 1 e 2, perche’ il (OMISSIS) aveva omesso di custodire con la dovuta diligenza e nell’interesse della pubblica sicurezza il fucile da caccia, marca Beretta, tipo sovrapposto, cal. 12, matr. n. (OMISSIS), regolarmente denunciato il (OMISSIS) presso la Stazione dei Carabinieri di Casarza Ligure e che, successivamente, era stato oggetto di furto; in particolare, dalla denuncia di furto sporta dallo stesso imputato risulta che (OMISSIS), dopo aver riposto l’arma sul tavolo della camera da letto della struttura della tenuta di caccia sita in (OMISSIS) e aver lasciato la porta d’ingresso non chiusa, con le chiavi dimenticate nella serratura, al proprio rientro si era accorto di averne subito il furto da parte di persone ignote, sicche’ veniva ritenuta provata la sua responsabilita’ penale per il reato sopra indicato.
2. Nel ricorso si lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all’articolo 192 c.p.p. e articolo 533 c.p.p., comma 1, perche’ il Tribunale avrebbe condannato l’imputato senza alcuna prova, non potendo considerarsi sufficiente la mera denuncia di furto dell’arma presentava dallo stesso (OMISSIS), in quanto inutilizzabile ai fini della decisione. Il giudice di merito, infatti, non avrebbe effettuato alcun accertamento al fine di individuare se l’imputato avesse applicato o meno la dovuta diligenza nella custodia dell’arma, come si evincerebbe anche dalle dichiarazioni rilasciate dal teste (OMISSIS), Maresciallo dei Carabinieri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
Il Tribunale ha affermato la penale responsabilita’ dell’imputato sul presupposto interpretativo che la norma incriminatrice imponga al detentore delle armi l’obbligo di adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalita’ prescritte dall’Autorita’ di Pubblica Sicurezza. Il principio giurisprudenziale corrente, infatti, e’ quello della c.d. diligenza esigibile da parte del possessore, cioe’ l’adozione delle cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possano essere richieste ad una persona di normale prudenza. L’obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dalla L. n. 110 del 1975, articolo 20 quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attivita’ in materia di armi ed esplosivi, deve quindi ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit (Sez. 1, n. 46265 del 06/10/2004, Aiello, Rv. 230153 – Sez. 1, n. 6827 del 13/12/2012, dep. 2013, Arconte, RV. 254703).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha motivato esclusivamente su quanto riferito dall’imputato in sede di denuncia il (OMISSIS), atto in se’ non utilizzabile dal giudice di merito al fine di trarre elementi di convincimento circa la diligenza utilizzata dall’imputato nella custodia dell’arma; inoltre, il Maresciallo (OMISSIS) (che all’epoca dei fatti prestava servizio presso la stazione dei Carabinieri di Carpeneto) aveva dichiarato in udienza che, in forza dei dati forniti dal denunciante, non erano risultati esperibili accertamenti in ordine alle cautele usate nella custodia del fucile di cui lo stesso imputato aveva denunciato il furto. (OMISSIS), infatti, si era avvalso della facolta’ di non rispondere, non aveva reso interrogatorio e non aveva prodotto memorie nel corso delle indagini preliminari.
Il Tribunale, pertanto, non avrebbe potuto affermare che l’imputato non aveva custodito con la dovuta diligenza l’arma L. n. 110 del 1975, ex articolo 20 non sussistendo prova alcuna circa l’assenza di adozione delle cautele necessarie alla custodia del fucile.
2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il fatto non sussiste. Nel giudizio di cassazione, infatti, l’annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio, allorche’ l’eventuale giudizio rescissorio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito ed utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la carenza probatoria definitivamente accertata (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il fatto non sussiste.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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