L’obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all’originario coerede tenuto a collazione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|31 marzo 2023| n. 9066.

L’obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all’originario coerede tenuto a collazione

L’obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all’originario coerede tenuto a collazione, anche in assenza dei presupposti della rappresentazione ovvero della “transmissio delationis”.

Sentenza|31 marzo 2023| n. 9066. L’obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all’originario coerede tenuto a collazione

Data udienza 19 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Successioni – Diritti successori – Accertamento qualità di erede legittimo – Massa ereditaria – Corrispettivo vendita immobile – Inclusione – Vizio di omesso esame

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. GIANNACCIARI Rossana – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8128-2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 158-2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 27/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor CORRADO MISTRI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, e l’inammissibilita’ o in subordine il rigetto, del ricorso incidentale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor CORRADO MISTRI, che ha concluso conformemente alle conclusioni scritte;
Udito l’avvocato (OMISSIS) per il ricorrente principale, e l’avvocato (OMISSIS) per i ricorrenti incidentali.
Lette le memorie delle parti.

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

Con citazione del 13 maggio 1999, (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modica (OMISSIS), affinche’, previa dichiarazione del proprio stato di figlio naturale del defunto (OMISSIS), nonno del convenuto, deceduto il (OMISSIS), fosse accertata la sua qualita’ di erede legittimo, con il riconoscimento dei diritti successori spettantigli per legge, e con la divisione dell’asse relitto.
Specificava che il de cuius era deceduto ab intestato e che la sua successione si era devoluta per legge al solo figlio legittimo (OMISSIS), il quale era deceduto il (OMISSIS), lasciando a se superstite il convenuto.
Nella resistenza del convenuto, che chiedeva disporsi la separazione della causa di riconoscimento delle paternita’ da quella successoria, e che assumeva la necessita’ di regolare la successione in base alla previsione di cui all’articolo 574 c.c., vigente alla data di apertura della successione, con sentenza del 10 maggio 2007, pacificamente passata in giudicato, il Tribunale accertava lo stato di figlio naturale dell’attore e quindi proseguiva il giudizio di divisione.
Nelle more decedeva l’attore, al quale subentravano gli eredi (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Con la sentenza del 18 novembre 2011 il Tribunale adito ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, precisando che la quota attribuita agli aventi causa dell’attore era pari alla meta’ della quota spettante al convenuto, statuendo altresi’ che la stessa fosse soddisfatta in denaro nell’importo di Euro 491.593,33; ha accertato altresi’ l’ammontare delle somme dovute a titolo di rendiconto; ha compensato le spese di lite, ponendo quelle di CTU per la meta’ a carico dei due condividenti.
Avverso tale sentenza hanno promosso appello gli eredi di (OMISSIS), cui ha resistito (OMISSIS).
La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 158 del 27 gennaio 2017, in parziale accoglimento del gravame ha rideterminato la quota spettante agli attori nella somma pari alla meta’ del valore dell’asse ereditario, procedendo anche a rideterminare gli importi dovuti a titolo di frutti.
Osservava la Corte che il Tribunale aveva fatto applicazione della disciplina di cui all’articolo 574 c.c., nella formulazione anteriore alla riforma della L. n. 151 del 1975, e cio’ in considerazione del fatto che la successione si era aperta nel 1944, avendo la stessa Corte Costituzionale ritenuto che la sopravvivenza della norma fosse assicurata per le successioni anteriori alla riforma del 1975 (Corte Cost. n. 167-1992).Tuttavia evidenziava che nelle more era intervenuta la riforma della filiazione con la L. n. 219 del 2012 che ha dato piena attuazione al principio di non discriminazione in tema di filiazione, con la totale equiparazione tra i vari figli, a prescindere se siano nati all’interno o al di fuori del matrimonio, completando quindi il percorso gia’ intrapreso con la L. n. 151 del 1975.
L’appello doveva quindi ritenersi fondato, quanto alla determinazione delle quote spettanti ai due figli.
Invero, sebbene non potesse pervenirsi alla disapplicazione dell’articolo 574 c.c. per il preteso contrasto con le norme della CEDU (articoli 8 e 14), non trattandosi di norme equiparabili a quelle unionali, ed ancorche’ non potesse pervenirsi ad un’interpretazione dell’articolo 574 c.c. conforme alle norme della CEDU, soccorreva quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 154 del 2013, articolo 104 che detta la disciplina transitoria a seguito della riforma della filiazione.
La giurisprudenza della CEDU ha ripetutamente affermato la contrarieta’ alla Convezione di ogni discriminazione dei figli nati al di fuori del matrimonio per effetto di legislazioni nazionali, ravvisando il contrasto sia con l’articolo 8 (che accorda tutela alla vita privata e familiare) che con l’articolo 14 (che vieta ogni forma di discriminazione idonea a pregiudicare il godimento dei diritti e delle liberta’ assicurati dalla Convenzione).
Doveva reputarsi priva di giustificazione ogni distinzione, anche ai fini successori, tra famiglia legittima e illegittima, anche perche’ l’articolo 14 citato vieta ogni discriminazione fondata sulla nascita.
La normativa del 2013 garantisce quindi la parificazione tra le varie tipologie di figli ed esclude quindi la necessita’ di dover rimettere la questione alla Corte Costituzionale.
Il richiamo alla nuova nozione di parentela di cui all’articolo 74 c.c., con la piena equiparazione tra i figli, anche ai fini successori trovava il conforto del comma 8 dell’articolo 1C)4 citato che, pur facendo espresso riferimento alle disposizioni del codice civile relative al riconoscimento dei figli, ne giustifica l’applicazione estensiva anche a tutte le nuove norme del codice in tema di figli nati fuori del matrimonio.
Poiche’ ai sensi dell’articolo 315 c.c. tutti i figli hanno lo stesso status giuridico, tale idoneita’ si riflette anche in materia di successioni, il che elide anche il potenziale contrasto con i parametri mediati di legittimita’ costituzionali, stante la potenziale conflittualita’ con le norme Euroconvenzionali.
Ne conseguiva quindi che i due figli avevano diritto al medesimo trattamento successorio con identita’ delle quote sui beni relitti.
Passando poi ad esaminare il secondo motivo di appello con il quale si contestava la corretta individuazione dei beni caduti in successione, la Corte d’Appello riteneva che non potessero includersi anche i beni asseritamente alienati dal convenuto prima della proposizione della domanda.
Infatti, il contenuto dell’atto di citazione in merito all’individuazione dei beni destinati a comporre la massa era del tutto generico, e cio’ anche in relazione all’indicazione del corrispettivo percepito a seguito della vendita.
Mancava la produzione dei titoli di provenienza dei beni a favore del de cuius, non potendo supplire a tale mancata allegazione quanto accertato dal CTU, posto che le sue conclusioni si fondavano su documenti in realta’ mai acquisiti ritualmente al processo.
Quanto alla vendita di due complessi immobiliari con atti del 1980 e del 1990, i documenti comprovanti tale vendita erano stati prodotti solo all’udienza del 29/1/2009, allorche’ erano gia’ maturate le preclusioni istruttorie.
Ancorai la prova per testi non poteva essere ammessa non avendo parte appellante contrastato la motivazione in punto di inammissibilita’ della prova offerta dal Tribunale.
Ne’ poteva includersi nella massa il corrispettivo della vendita percetto dal convenuto dei beni in contrada (OMISSIS) che erano pervenuti al genitore con atto cd. antenuziale del 3 aprile 1926.
Tali beni erano stati “dati” dal de cuius al figlio con il menzionato atto, ed erano poi stati a loro volta donati da (OMISSIS) al convenuto con atto del 1951, per essere poi venduti verosimilmente proprio con gli atti del 1980 e del 1990.
Tuttavia, a fronte di tale ricostruzione, gli appellanti non potevano pretendere di includere nella massa il ricavato della vendita, anche perche’ non era dato conoscere il corrispettivo percepito.
Inoltre, non poteva accogliersi la richiesta di collazionare i beni oggetto delle due compravendite, in quanto oltre a non essere stati acquisiti gli atti di vendita nei termini prescritti, al piu’ la collazione avrebbe dovuto avere ad oggetto i beni trasferiti con l’antenuziale del 1926.
Stante il rigetto del secondo motivo, la Corte rideterminava la somma dovuta agli appellanti, sulla base della diversa ripartizione effettuata, ricalcolando in aumento per gli appellanti anche l’importo delle somme dovute per la fruttificazione dei beni caduti in successione.
In punto di spese di lite, la sentenza confermava la compensazione delle spese del primo grado, attese le particolari ragioni che avevano portato alla rideterminazione delle quote, mentre compensava solo per la meta’ quelle di appello, ponendo la residua parte a carico dell’appellato.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso sulla base di un motivo (OMISSIS).
Gli intimati hanno resistito con controricorso proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a cinque motivi.
Il ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale ed ha depositato memorie in prossimita’ dell’udienza.
RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con il motivo di ricorso principale si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, articolo 46, del Decreto Legislativo n. 104 del 2013, articolo 104 nonche’ dell’articolo 574 c.c..
Si deduce che la successione si e’ aperta nel 1944, e che la soluzione alla quale e’ tradizionalmente pervenuta la giurisprudenza di legittimita’ e’ nel senso dell’applicazione della legge sostanziale vigente in quel momento.
Nella specie deve quindi trovare applicazione la previsione di cui all’articolo 574 c.c. nella formulazione anteriore all’abrogazione operata dalla L. n. 151 del 1975, che appunto prevede che il figlio nato al di fuori del matrimonio (all’epoca ritenuto illegittimo) avesse diritto ad una quota pari alla meta’ di quella assegnata al figlio legittimo.
Tale previsione normativa e’ stata considerata quindi ancora suscettibile di applicazione, pur dopo la novella del 1975, avendo tale applicazione superato il vaglio di legittimita’ costituzionale con la sentenza n. 167/1992 che, tenuto conto del disposto di cui alla Cost., articolo 30, ha ritenuto che tale disciplina, sebbene severa e penalizzante alla luce del mutato sentire sociale, non si poneva in contrasto con la detta norma costituzionale, che nell’interpretazione affermatasi nella giurisprudenza costituzionale, giustificava delle differenze di trattamento tra figli a favore dei componenti della famiglia legittima ed a discapito dei figli nati al di fuori del matrimonio. Si ricorda, quindi, come la successione, anche in base alle norme richiamate in rubrica, debba essere retta dalla legge esistente al momento della sua apertura (cfr. Cass. n. 543/1986; Cass. n. 6040/1980; Cass. n. 6667/1982), con la conseguenza che al ricorrente compete una quota maggiore rispetto all’altro figlio.
Ne’ a diverse conclusioni puo’ indurre la disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 154 del 2013, articolo 104, il cui comma 8, richiamato dal giudice di appello, si limita a disporre la portata retroattiva delle norme in tema di riconoscimento dei figli, ma senza dettare una disciplina suscettibile di determinare analoga retroattivita’ delle nuove disposizioni anche alla materia successoria.
In assenza di una norma esplicitamente diretta in tale direzione, non si giustifica la determinazione delle quote operata dal giudice di appello, ne’ si comprende perche’ quella raggiunta sia l’unica soluzione che meriti di essere sostenuta in base a logica.
Infine, nemmeno e’ invocabile la necessita’ del rispetto delle norme della CEDU, tenuto conto che la previsione di cui all’articolo 574 c.c. ha passato indenne il vaglio di legittimita’ costituzionale, rientrando appieno nella discrezionalita’ del legislatore, anche in considerazione del testo della Cost., articolo 30, stabilire se ed in che termini assicurare equiparazione tra figli nati all’interno ed al di fuori del matrimonio.
Il motivo e’ infondato, ritenendo il Collegio di dover condividere e confermare le conclusioni cui e’ pervenuto il giudice di appello, ancorche’ si imponga una parziale correzione della motivazione.
Infatti, ferma restando la necessita’ di far riferimento alla disciplina transitoria di cui all’articolo 104 citato, la norma di riferimento per la sorte delle successioni apertesi prima della novella del 2012 va individuata non gia’ nell’comma 8, come appunto sostenuto dal giudice di appello, ma nella previsione del comma 6 che cosi’ recita: Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012 n. 219, nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 533 c.c. pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano l’articolo 74 del codice civile, come modificato dalla L. 10 dicembre 2012 n. 219, e le disposizioni del libro secondo del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo.
La legge del 2012, come noto, ha inteso assicurare una piena e completa equiparazione dello status e del trattamento dei figli, indipendentemente dal contesto nel quale sono stati generati, intervenendo poi radicalmente sulla nozione di parentela, che a mente del novellato articolo 74 c.c. e’ legata al solo vincolo di sangue (la discendenza da uno stesso stipite), dovendosi prescindere anche, come invece richiesto in precedenza, dalla circostanza che la filiazione sia avvenuta o meno all’interno del matrimonio.
Tra le norme modificate del libro secondo del codice civile per effetto del Decreto Legislativo n. 154 del 2013 rientra anche quella di cui all’articolo 566, dedicata alla successione dei figli, ipotesi qui ricorrente, che nel prevedere la successione paritaria dei figli ai genitori, ha soppresso ogni riferimento alla diversa condizione di figlio naturale o legittimo, riportata nella norma previgente, nonche’ il richiamo all’istituto della commutazione di cui all’articolo 537 c.c..
Occorre altresi’, e sempre in vista della necessita’ di dover dare applicazione al comma 6 dell’articolo 104 citato, ribadire che l’azione promossa da (OMISSIS) nei confronti del fratello, e poi proseguita dagli eredi del primo, rientra evidentemente nell’azione di petizione ereditaria, essendo appunto rivolta al recupero dei beni che pur spettanti per effetto delle norme in tema di successione ab intestato, erano pero’ nella disponibilita’ e nel godimento esclusivo del figlio nato all’interno del matrimonio, beni poi pervenuti all’odierno ricorrente, succeduto al padre morto in epoca anteriore alla proposizione del presente giudizio.
La L. n. 219 del 2012 si limitava a prevedere che “Il Governo e’ delegato ad adottare (…) uno o piu’ decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione (…) per eliminare ogni discriminazione tra i figli”, in guisa tale da consentire “adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicita’ dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l’estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile”.
Sebbene le soluzioni del legislatore delegato si siano concretate in una generale scelta a favore della retroattivita’ delle norme sopravvenute, con l’attribuzione dei diritti successori anche a favore di coloro che hanno acquisito la qualita’ di parenti per effetto della novella dell’articolo 74 c.c., ritiene il Collegio che la parificazione del trattamento successorio dei figli, con la conseguente inapplicabilita’ dell’articolo 574 c.c., anche in relazione alle successioni apertesi in epoca anteriore (ed anche prima della riforma del diritto di famiglia del 1975), risponda ai criteri della legge delega, non si ponga in alcun modo in contrasto con i principi della Costituzione e che anzi, come appunto sottolineato anche dalla Corte distrettuale, assicuri il pieno adeguamento del diritto nazionale ai principi della CEDU, sottraendo quindi il trattamento successorio dei figli ad ogni valutazione di incompatibilita’ con le norme sovranazionali.
A favore della piena portata retroattiva delle norme di cui alla novella del 2012, giusta il dettato dell’articolo 104 citato, si e’ espressa gia’ questa Corte con la sentenza n. 19790 del 2014, sebbene non specificamente dettata in materia di successioni, e tale conclusione ha ricevuto il conforto anche della giurisprudenza costituzionale.
Corte Costituzionale n. 146-2015 ha infatti ritenuto infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 104, sollevata dal Tribunale di Genova, in relazione ad una controversia ereditaria, gia’ pendente alla data di entrata in vigore della novella del 2012, nella quale erano vantati diritti successori da parte di un soggetto che aveva acquisito il rapporto di parentela solo a seguito della riforma dell’articolo 74 c.c..
Nell’ordinanza di rimessione che investiva i commi 2 e 3 dell’articolo 104 (sebbene in dottrina sia stato sottolineato che il vero bersaglio dovesse essere il comma 6, che come detto prevede l’applicabilita’ della disciplina sopravvenuta ai giudizi di petizione d’eredita’ pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo) si prospettava a fondamento della questione di legittimita’ costituzionale la violazione della Cost., articolo 76, assumendo che il legislatore delegato – nella parte in cui legittima (indistintamente) tutti i “nuovi” parenti a esercitare le pretese conseguenti al riconoscimento della loro qualita’ di erede sulle successioni apertesi in data anteriore al conseguimento dello status parentale – avesse travalicato il confine tracciato dal legislatore delegante.
Inoltre, si prefigurava la violazione della Cost., articoli 2 e 3, sostenendosi che la L. n. 219-12, nella parte in cui novella (tra gli altri) gli articoli 74 e 258 c.c., non detta norme di interpretazione autentica, di per se’ retroattive, cosi’ che la sua applicabilita’ alle successioni apertesi prima dell’1 gennaio 2013 discende esclusivamente dall’espressa previsione di retroattivita’ recata dal Decreto Legislativo n. 154-13, articolo 104.
Tuttavia, si dubitava che la retroattivita’ de qua fosse conforme al criterio della ragionevolezza, avendo il legislatore ecceduto i limiti concessi alla scelta politica, avuto riguardo al fatto che la previgente disciplina degli articoli 74 e 258 c.c. era stata reputata rispettosa della Costituzione. Ne derivava che lo ius superveniens non mirava a sanare l’illegittimita’ del quadro normativo previgente, non potendo la finalita’ di tutelare i figli nati fuori del matrimonio, assicurando loro la piena parita’ di trattamento anche sul fronte dei diritti successori, rendere di per se’ ragionevole la retroattivita’.
Nella specie, secondo il giudice remittente, all’interesse dei figli nati fuori del matrimonio a partecipare alle successioni intestate dei parenti dei propri genitori – anche se apertesi prima dell’entrata in vigore della L. n. 219-12 – sarebbe stata accordata una prevalenza assoluta, senza operare un bilanciamento con gli interessi antagonisti dei titolari di diritti ereditari acquisiti sulla base delle norme successorie previgenti.
Inoltre, l’efficacia retroattiva non trovava adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare “principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale”, ai sensi della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali (CEDU)”.
Il giudice delle leggi ha pero’ ritenuto infondati i dubbi proposti, osservando che nella materia extra-penale al legislatore ordinario non e’ precluso di emanare norme retroattive, “purche’ la retroattivita’ trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale”. Nel caso in esame la retroattivita’ della normativa denunciata trovava adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare il valore – di rilevo costituzionale “della completa parificazione dei figli naturali ai figli nati all’interno del matrimonio (…) specificamente riconducibile alla Cost., articolo 30, comma 1: un valore coerente anche al bene della “vita familiare”, di cui all’articolo 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali (CEDU), (…) come interpretato dalla Corte di Strasburgo, nel senso della sua tutelabilita’ anche con riguardo alla famiglia costruita fuori dal matrimonio.
Ritiene la Corte che le argomentazioni del giudice delle leggi siano del tutto meritevoli di condivisione e che quindi, avendo la norma di cui all’articolo 104, anche in relazione alla sua incidenza sulle vicende successorie pregresse, ricevuto l’avallo della Consulta, si manifesti la palese infondatezza del motivo che richiama il principio della irretroattivita’ delle norme che regolano i rapporti successori a vicende che trovano la loro genesi in epoca anteriore alla loro emanazione, atteso il contrario indirizzo adottato dal legislatore delegato, con scelta che e’ stata reputata essere coerente e razionale, oltre che in linea con l’esigenza di tutela di diritti e costituzionale, aventi riconoscimento anche in sovra nazionali.
Non ignora peraltro il Collegio come anche monte del legislatore delegato nel 2013 e la dalla Consulta non abbiano avuto il pieno beni di rango fonti normative la soluzione a risposta offerta consenso della dottrina, ma trattasi di obiezioni che non sono confacenti alla vicenda qui in esame, in cui il figlio cd. illegittimo, poi divenuto naturale ed oggi nato fuori del matrimonio, e’ stato sempre ab origine, ed anche in base alla norma di cui all’abrogato articolo 574 c.c., chiamato a succedere al genitore, sia pur ricevendo un trattamento deteriore rispetto al figlio legittimo, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo (attesa l’attribuzione solo ai figli legittimi del diritto di commutazione).
In tal senso le perplessita’ della dottrina si appuntano, quanto alla portata retroattiva della novella, sul diverso aspetto per cui, con un’asserita compromissione di diritti ormai acquisiti al patrimonio di determinati soggetti, l’articolo 104 accorderebbe per la prima volta diritti successori, ed anche in relazione a successioni gia’ apertesi, a favore di soggetti che sono divenuti parenti del de cuius solo a seguito della novella dell’articolo 74, ed inoltre sul fatto che la riforma avrebbe non solo avvantaggiato i nuovi parenti, ma avrebbe altresi’ prodotto i suoi effetti in ordine a successioni di soggetti che, in quanto nati al di fuori del matrimonio, non potevano vedere il concorso di coloro che solo oggi hanno acquisito la qualita’ di parenti.
Ulteriore premessa di tali critiche e’ rappresentata dal fatto che lo stesso articolo 74 c.c., nel creare il vincolo di parentela rispetto a soggetti che prima non erano tali, abbia natura successoria, e che quindi debba essere applicato nel testo vigente alla data di apertura della successione.
La criticita’ della retroattivita’ delle norme risiederebbe, come accennato, nel fatto che la deroga al principio per il quale la legge opera solo per il futuro, in assenza di una sua connotazione interpretativa, dovrebbe trovare giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscano altrettanti motivi imperativi d’interesse generale, ai sensi della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ben potendosi includere in questi anche la salvaguardia del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparita’ di trattamento, nella tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, e nella coerenza e certezza nell’ordinamento giuridico (cfr. ex multis Corte Cost. n. 78-2012).
L’attribuzione in via retroattiva, e per la prima volta, di diritti successori a soggetti che prima non potevano nemmeno vantare lo status di parenti, secondo alcuni confliggerebbe con il principio della certezza delle situazioni giuridiche e dell’affidamento che su di esse ripongono i soggetti che abbiano gia’ acquistato diritti sulla base delle predette successioni, e cio’ in quanto si permette anche ai nuovi parenti del figlio premorto di far valere la corrispondente qualita’ sulla di lui eredita’ (conosciuta come “successione contro il figlio”).
Ma, in disparte il richiamo alle motivazioni della Corte Costituzionale, che ha gia’ avuto modo di ribadire la conformita’ a Costituzione della norma in esame, in relazione alla vicenda oggetto di causa, le perplessita’ sopra esposte sono destinate a dissolversi.
Come detto, in caso di morte del genitore, il figlio nato al di fuori del matrimonio ha sempre potuto far valere il proprio diritto a succedere, sia pure con le limitazioni poste dalle norme previgenti, limitazioni che sia pure reputate compatibili con la Costituzione con la non recente sentenza n. 167 del 1992, si palesavano ormai in evidente contrasto con le norme sovranazionali, alla luce della costante giurisprudenza della CEDU, puntualmente richiamata dalla Corte d’Appello nella sentenza gravata.
Con la sentenza Marcks c. Belgio del 13 giugno 1979, per la prima volta la CEDU ha ravvisato un’ipotesi di violazione del “diritto al rispetto della vita familiare” (articolo 8 della Convenzione) nella legislazione belga, che all’epoca analogamente a quella italiana previgente – non riconosceva rilevanza giuridica al vincolo di sangue che astringe i figli naturali ai parenti dei loro genitori, e per conseguenza elargiva ai figli extramatrimoniali un trattamento successorio deteriore. La successiva giurisprudenza ha poi confermato l’orientamento della Corte (Inze c. Austria del 28.10.1987, che ha ritenuto contraria all’articolo 14 della Carta EDU la disciplina austriaca che negava diritti successori al figlio naturale, in assenza di testamento; Vermeire c. Belgio del 29 novembre 1991; Johnston e altri c. Irlanda del 18 dicembre 1986; Mazurek c. Francia del 01.02.2000, che in relazione ad una vicenda nella quale al ricorrente, nato da una relazione adulterina, veniva ridotta della meta’ la quota successoria a causa di un figlio legittimato avente anch’egli diritto al patrimonio della madre, in base alla legge in vigore all’epoca (1990), ha affermato che in presenza di una chiara tendenza in Europa verso l’abolizione della discriminazione nei confronti dei figli che si trovavano nella situazione del ricorrente, sussisteva una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in combinato disposto con l’articolo 14; Camp e Bourimi c. Paesi Bassi del 03.10.2000, relativa ad una vicenda in cui i ricorrenti avevano dovuto lasciare l’abitazione familiare dopo la morte del padre di uno dei ricorrenti, deceduto ab intestato prima di riconoscere il figlio e di sposare la madre di questi, nonostante fosse stata manifestata tale intenzione, ove si e’ affermato che l’esclusione del figlio dall’eredita’ paterna fosse sproporzionata, in violazione degli articoli 8 e 14; Brauer c. Germania del 28.05.2009, relativa ad un’ipotesi in cui la ricorrente non aveva potuto ereditare da suo padre, che l’aveva riconosciuta in base a una legge che riguardava i figli nati fuori dal matrimonio prima del 1 luglio 1949, senza che la parita’ dei diritti successori sancita dalla legislazione dell’ex Repubblica Democratica tedesca, ove ella aveva vissuto per la maggior parte della sua vita, fosse applicabile al suo caso perche’ il padre aveva vissuto nella Repubblica federale di Germania prima della riunificazione della Germania, e per la quale la Corte ha concluso per le violazioni degli articoli 8 e 14).
Infine, anche in relazione ai profili di retroattivita’ delle norme volte alla parificazione del trattamento successorio dei figli, di particolare rilevanza e’ Fabris c. Francia del 7 febbraio 2013, richiamata anche dalla Corte d’Appello, che ha ritenuto discriminatorie, e quindi in violazione dei suddetti articolo 8 e 14, le norme successorie adottate dalla Francia nel 2001 (L. n. 1135-2001), al fine di rimuovere il contrasto con le norme della CEDU riconosciuto dalla sentenza Mazurek sopra citata, ed ha reputato che il limite alla retroattivita’ delle nuove norme (che faceva salve, non solo le sentenze passate in cosa giudicata, ma anche la semplici divisioni anteriormente intervenute), cosi’ come interpretato dalla Cassazione francese, fosse a sua volta in contrasto con le norme della Convenzione, ritenendo quindi reiterata la violazione degli articoli 14 ed 8 della CEDU.
In motivazione e’ stato evidenziato che non potesse avere seguito l’argomento speso dal Governo francese, secondo cui la disciplina introdotta si giustificava, in quanto non era possibile pregiudicare diritti gia’ acquisiti da terzi, come nel caso in esame dagli altri eredi.
E’ stato pero’ osservato dalla Corte che, ancorche’ la tutela dei diritti acquisiti possa rispondere all’interesse della certezza del diritto, valore fondamentale della Convenzione, tuttavia il permanere della disparita’ di trattamento deve essere proporzionata allo scopo perseguito.
Nella specie, tale proporzionalita’ non e’ stata ravvisata, facendosi leva anche sul fatto che i fratelli unilaterali della parte ricorrente, che avevano beneficiato della divisione fatta dalla testatrice, sapessero – o avrebbero dovuto sapere – che i loro diritti potevano essere contestati.
Ancorche’ l’Italia non sia mai stata direttamente convolta nel contenzioso dinanzi alla Corte di Strasburgo per rispondere della violazione della Convenzione con riferimento ai diritti ereditari negati ai parenti naturali dall’ordinamento interno e con riferimento alla discriminazione tra figli legittimi e naturali, e’ evidente che i principi affermati da quest’ultima chiamino in causa la conformita’ alla CEDU delle scelte del legislatore italiano, proprio in ragione del trattamento discriminatorio che dapprima l’articolo 574 c.c. e poi la riforma del 1975 continuavano a riservare ai figli nati fuori del matrimonio (ne’ la sentenza del 1992 della Corte Costituzionale sull’articolo 574 c.c. e’ di per se’ risolutiva, trattandosi di intervento che precede di quasi tre lustri le famose sentenze nn. 348 e 349 del 2007, che, alla luce della riforma della Cost., articolo 117, intervenuta solo nel 2001, hanno individuato il rimedio per sottoporre alla Corte Costituzionale anche le violazioni della normativa nazionale delle norme della CEDU).
La scelta quindi di far retroagire anche per le successioni apertesi prima del 2012 la disciplina successoria, che attualmente assicura una piena parificazione tra tutti i figli, appare quindi come una sorta di sanatoria ex tunc della situazione di illegittimita’ della normativa nazionale, sebbene non espressamente conclamata, ma evidente in rapporto ai principi declinati dalla Corte EDU, situazione che non tollerava una sua protrazione, non solo per il futuro, ma anche in relazione alle successioni gia’ aperte.
La necessita’ quindi di espungere dal sistema la previgente disciplina successoria, discriminatoria (e quindi illegittima) perche’ fondata sulle condizioni della nascita degli individui e’ indice della razionalita’ della scelta normativa e giustifica anche l’eventuale compromissione dell’affidamento di coloro che avevano confidato nella norma vigente alla data di apertura della successione (in tal senso si veda anche il principio ispiratore della legge delega n. 219 del 2012, che e’ quello di “eliminare ogni discriminazione tra figli”, richiedendo al legislatore delegato di adeguare la “disciplina delle successioni (…) al principio di unicita’ dello stato di figlio”, prevedendo, (non solo) per i giudizi pendenti, una disciplina che assicuri anche per il passato – la produzione degli effetti successori a favore di quanti hanno appena conseguito lo stato parentale).
Peraltro, in assenza di una norma transitoria che disponesse anche per il passato, ove la successione fosse stata ancora regolata dal previgente articolo 574 c.c., il deteriore trattamento successorio riservato al (OMISSIS) con il correlativo vantaggio invece mantenuto al (OMISSIS), avrebbe poi evidentemente legittimato un’azione dello stesso (OMISSIS) (e dei suoi successori) dinanzi alla Corte di Strasburgo al fine di recuperare con la condanna dello Stato italiano, quanto non conseguito in via successoria nei confronti del fratello.
Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.
2. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto alla concreta determinazione della massa ereditaria, per la mancata inclusione di beni venduti da (OMISSIS) junior e dai suoi danti causa, beni invece rientranti nell’asse ereditario.
Si sostiene che la consistenza dei beni caduti in successione si poteva ricavare dalle indagini espletate dal CTU nonche’ da quelle del CTP, che avevano individuato una serie di immobili alienati nel corso degli anni, cosi’ che di tale risultanze non poteva non tenersi conto.
Il motivo e’ inammissibile ex articolo 348 ter ultimo comma c.p.c., atteso che la Corte d’Appello, in parte qua ha deciso sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a fondamento della decisione del Tribunale, concretando in tal modo un’ipotesi di cd. doppia conforme.
Ne’ appare correttamente dedotto il fatto decisivo di cui sarebbe stata omessa la disamina, dolendosi i ricorrenti incidentali piuttosto della mancata considerazione di elementi probatori, ma in relazione ad un fatto (inclusione nella massa anche di altri beni oltre quelli effettivamente relitti), che e’ pero’ stato oggetto di valutazione da parte del giudice di appello.
Questi, nella sentenza impugnata, ha pero’ disatteso l’analoga censura mossa in appello, rilevando che negli atti introduttivi del giudizio (sequestro giudiziario ante causam e citazione) non risultava articolata una precisa individuazione dei beni caduti in successione, nonche’ del corrispettivo ricavato dall’erede dalla vendita dei beni ereditari (affermazione questa rilevante evidentemente in vista dell’applicazione dell’articolo 535 c.c.), aggiungendo che non poteva superarsi tale carenza di allegazione e di prova facendo leva sulle indagini compiute dal CTU, trovando tale ultima affermazione anche il conforto della piu’ recente giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che, in materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed e’ fonte di nullita’ assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell’articolo 161 c.p.c. (Cass. S.U. n. 3086 del 01/02/2022).
A tal fine rileva che l’individuazione dei beni in origine facenti parte della massa relitta, e successivamente alienati da parte del convenuto, con l’individuazione degli atti traslativi dallo stesso compiuti e del prezzo conseguito, costituiscono evidentemente, secondo la dizione adottata dalle Sezioni Unite, dei cc.dd. fatti avventizi, per la cui prova non e’ dato supplire con l’attivita’ dell’ausiliario all’inerzia della parte.
3. Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa la mancata comprensione nella massa ereditaria del prezzo di vendita degli immobili di cui agli atti pubblici del 29 ottobre 1980 a notar Pulino e del 28 dicembre 1990 a notar Sciacca, per essere stati tardivamente prodotti.
Deduce il motivo che in realta’ tali atti comproverebbero la vendita di beni che erano stati oggetto di donazione da parte del de cuius in favore del figlio (OMISSIS), e fornirebbero quindi la prova del corrispettivo percetto, che dovrebbe quindi essere incluso nella massa.
Si deduce che sul punto la Corte d’Appello ha ritenuto che tali documenti fossero stati tardivamente prodotti, all’udienza del 29/1/2009, a preclusioni istruttorie maturate, senza pero’ avvedersi che erano stati prodotti gia’ con la memoria istruttoria del 16/6/2000.
Si aggiunge poi che i beni oggetto delle compravendite indicate erano pervenuti a (OMISSIS) junior dal padre (OMISSIS), giusta atto di donazione del 23 aprile 1951 e costituivano i beni che a sua volta (OMISSIS) aveva ricevuto in donazione dal de cuius con atto “Antenuziale” del 3 aprile 1926, nn. 3099 e 4492 rep.
Nel motivo si assume che in realta’ tale atto del 1926 avrebbe trasferito il solo possesso e non la proprieta’, con la conseguenza che gli stessi beni non possono considerarsi fuoriusciti dall’asse ereditario e vanno quindi presi in esame ai fini successori in relazione al loro prezzo di vendita.
In subordine, si deduce che, anche a voler opinare nel senso che l’atto del 1926 costituisca una donazione (come peraltro ritenuto anche da Corte d’Appello in un passaggio della motivazione), quanto oggetto di tale donazione andrebbe posto in collazione.
Il motivo che, a prescindere dalla rubrica ed avuto riguardo al suo contenuto sostanziale, e’ volto a denunciare oltre che il vizio di cui al n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., anche la violazione delle norme sostanziali in materia di determinazione dei beni costituenti la massa ereditaria ed in materia di collazione, e’ per quanto detto inammissibile in relazione alla denuncia del vizio di omesso esame di fatto decisivo, stante l’applicabilita’ della previsione di cui all’articolo 348 ter ultimo comma c.p.c., ma si palesa in parte fondato quanto alla denuncia di violazione di legge.
Dalla ricostruzione offerta in ricorso, e sostanzialmente non contestata dal ricorrente principale nel proprio controricorso al ricorso incidentale, puo’ trarsi il convincimento che i beni oggetto degli atti di vendita del 1980 e del 1990 (atti la cui produzione e’ stata reputata tardiva dalla Corte d’Appello), sono proprio quei beni pervenuti al venditore (OMISSIS) junior, giusta atto di donazione del 1951 del genitore (OMISSIS). Questi a sua volta aveva ricevuto tali beni per effetto dell’atto Antenuziale del 3 aprile 1926 dal padre (OMISSIS) senior.
Sempre dalla lettura degli atti, e poiche’ il ricorso denuncia in sostanza anche una violazione di legge processuale, quanto alle regole in materia di produzione documentale nel rispetto delle preclusioni istruttorie, risulta che gli atti di vendita del 1980 e del 1990, sebbene nuovamente prodotti in un’udienza del 2009, come appunto riferito dalla Corte d’Appello, erano stati gia’ prodotti nel rispetto dei termini di cui all’articolo 184 c.p.c., con la memoria istruttoria del 27 marzo 2000, trovando la generica indicazione dell’elenco degli allegati alla memoria specificazione proprio nella lettura dei capitoli di prova di cui al Capo C), che fa riferimento alla vicenda traslativa documentata da tali atti.
Risulta altresi’, ed e’ peraltro incontestato tra le parti, oltre che implicitamente sostenuto nella sentenza d’appello, che e’ stato ritualmente prodotto (gia’ alla data del 17 maggio 1999) l’atto cd. Antenuziale del 1926, con il quale i beni poi alienati nel 1980 e nel 1990 (fondi in contrada (OMISSIS)) erano stati trasferiti dal padre al figlio (OMISSIS).
Tenuto conto della successione cronologica delle vicende traslative che hanno interessato i beni de quibus e considerata l’operativita’ delle norme in tema di collazione, si palesa con immediatezza l’assoluta irrilevanza ai fini della successione oggetto di causa delle vicende concernenti la vendita del 1980 e del 1990.
Giova a tal fine sottolineare che, difformemente da quanto sostenuto in via principale dai ricorrenti incidentali, l’atto cd. Antenuziale del 1926, che la Corte d’Appello a pag. 19 qualifica come atto a titolo gratuito, costituisce una vera e propria donazione e precisamente una donazione in vista del matrimonio, conclusa secondo la disciplina di cui all’articolo 1062 del codice civile del 1865, vigente alla data cui risale l’atto.
Infatti, l’utilizzo nell’intestazione dell’atto della qualificazione di atto Antenuziale si spiega in ragione del carattere complesso dell’atto stesso che non conteneva solo la donazione in vista del matrimonio effettuata dal padre, (OMISSIS), in occasione delle imminenti nozze del figlio (OMISSIS) con (OMISSIS), ma altresi’ la costituzione di dote da parte dei genitori della futura sposa, mirandosi quindi a precostituire il patrimonio, immobiliare e non, sul quale avrebbero potuto fare affidamento i futuri sposi.
Nell’ambito di tale assetto, si inserisce anche la donazione effettuata dal de cuius in favore del padre dell’odierno ricorrente principale, avvenuta ai sensi della citata norma del codice previgente, dovendosi disattendere le contrarie deduzioni dei ricorrenti incidentali, atteso che l’interpretazione come atto di liberalita’ traslativo della proprieta’ offerta dalla Corte d’Appello non appare adeguatamente contrastata con la dedotta violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, e trovando il conforto nello stesso atto del 1926, ove all’ultima pagina, nel far riferimento ai beni trasferiti dal padre al figlio, si utilizza l’espressione “beni immobili donati”, con la successiva specificazione che si trattava dei “fondi donati dai padre al figlio sposo”, la quale appare idonea a dissipare ogni incertezza nascente dal fatto che nel corpo dell’atto si fosse sostituita l’espressione “dona” con quella, pero’ non idonea a confortare la tesi del passaggio della sola disponibilita’ di fatto, ” da’ e come di diritto sin da ora”, ovvero l’utilizzo del verbo “assegnare” per indicare l’effetto prodotto dall’atto.
In presenza quindi di una donazione effettuata dal de cuius in favore del figlio, donazione che esula dal novero delle attribuzioni in vista delle nozze esenti dalla collazione ex articolo 742 c.c. (eccedendo evidentemente il carattere della ordinarieta’), quanto oggetto della stessa e’ quindi destinato ad essere oggetto di collazione, peraltro necessariamente per imputazione, emergendo la prova che il donatario abbia poi alienato i beni ricevuti, con la successiva donazione in favore dell’odierno ricorrente con atto del 1951, trovando al riguardo applicazione il disposto di cui all’articolo 746 comma 2 c.c., e cio’ anche in ragione del fatto che emergendo l’esistenza della donazione dalla documentazione versata in atti, della stessa deve tenersi conto, una volta proposta la domanda di divisione, trattandosi di un effetto necessariamente correlato alla proposizione della domanda di scioglimento della comunione tra soggetti per i quali opera l’istituto della collazione (cfr. Cass. n. 23403-2022, secondo cui l’istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal “de cuius” e salva apposita dispensa di quest’ultimo, impone il conferimento del bene che ne e’ oggetto in natura o per imputazione, ha la finalita’ di assicurare l’equilibrio e la parita’ di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, cosi’ da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del “relictum” e del “donatum” al momento dell’apertura della successione, sicche’ il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessita’ di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto; e che sia menzionata, in esso, l’esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, e’ pregiudiziale all’obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell’esistenza della stessa; conf. Cass. n. 19833/2019; Cass. n. 8510/2018).
Va altresi’ affermato il principio di diritto secondo cui l’obbligo di collazione incombe anche in capo a colui che subentri come erede all’originario coerede tenuto a collazione, e cio’ anche ove non ricorrano i presupposti della rappresentazione ovvero della transm issi delation is.
Infatti, poiche’ nella fattispecie e’ oggetto di divisione la comunione scaturente dal decesso di (OMISSIS) senior, e poiche’ sono partecipi della stessa, a seguito della morte degli originari condividenti, i loro eredi, ognuno di essi e’ tenuto a dover effettuare la collazione delle donazioni ricevute in vita dall’originario coerede, essendo gli stessi subentrati a titolo universale nella posizione del loro rispettivo dante causa, e tenuti quindi a far fronte a tutti gli obblighi loro incombenti, ivi incluso quello relativo alla collazione.
Diversamente opinando, si escluderebbe l’operativita’ dell’istituto della collazione in ragione di un evento del tutto casuale, quale quello della sopravvenuta morte dell’originaria parte condividente, evento che metterebbe al riparo le donazioni ricevute dal coerede, e cio’ sebbene sia ancora inattuata la divisione ereditaria, rendendo quindi l’obbligo di collazione una prestazione destinata ad estinguersi con la semplice morte del coerede donatario, e risultando poco giustificabile la diversa previsione di cui all’articolo 740 c.c. che invece la impone in ogni caso a carico del discendente che subentra per rappresentazione.
Ai fini che qui rilevano non hanno poi interesse le successive vicende che abbiano attinto i beni oggetto dell’originaria donazione effettuata dal de cuius, il che rende del tutto ininfluente ai fini della divisione ereditaria l’accertamento del prezzo per il quale tali beni sarebbero stati venduti dall’avente causa del donatario nel 1980 e nel 1990, dovendo la collazione avere ad oggetto il valore dei beni donati nel 1926 calcolato alla data di apertura della successione come appunto previsto dall’articolo 747 c.c..
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, in quanto, pur avendo preso atto dell’esistenza di una donazione effettuata dal de cuius in favore di uno dei figli, giusta il contenuto dell’atto del 1926, e pur riconoscendo l’assoggettabilita’ a collazione delle liberalita’ in tal modo ricevute dal coerede, ha omesso di dare seguito a tale affermazione, limitandosi a procedere alla divisione solo dei beni relitti, senza assicurare l’imputazione della donazione de qua.
Il giudice di rinvio dovra’ pertanto disporre il rinnovo delle operazioni peritali, onde accertare il valore della donazione ricevuta dal dante causa del convenuto, e disporre la collazione per imputazione.
4. Il terzo motivo del ricorso incidentale (erroneamente riportato sub 4), deduce l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti relativamente alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, consistenti nella prova per testi volta a stabilire il prezzo di vendita degli immobili di Contrada (OMISSIS), tenere di (OMISSIS), ove attualmente sorge il villaggio turistico (OMISSIS).
Il motivo e’ inammissibile, sia perche’ non tiene conto del disposto di cui all’articolo 348 ter ultimo comma c.p.c., sia in ragione dell’assenza del carattere della decisivita’ del fatto di cui si lamenta la mancata ammissione delle prove volte a dimostrarne l’esistenza, e cio’ alla luce di quanto esposto nel motivo che precede, nel quale si e’ dato conto delle ragioni della assoluta irrilevanza ai fini della decisione del presente giudizio delle vicende traslative che hanno riguardato i beni a seguito dell’atto di vendita posto in essere dall’avente causa dell’originario donatario, stante la necessita’ di considerare ai fini della collazione i soli beni oggetto della donazione originaria, ma secondo il criterio dell’imputazione.
5. Il quarto motivo del ricorso incidentale denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, quanto alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, e precisamente per il mancato richiamo del CTU, per la corretta individuazione dell’asse ereditario e della conseguente corretta quantificazione della quota ereditaria spettante agli eredi di (OMISSIS).
Il motivo e’ inammissibile ex articolo 348 ter ultimo comma c.p.c. quanto alla pretesa di disporre il rinnovo della CTU per quei beni che costituiscono oggetto anche del primo motivo del ricorso incidentale, mentre deve ritenersi in parte assorbito, in relazione invece ai beni oggetto dell’Antenuziale del 1926, atteso l’accoglimento parziale del secondo motivo di ricorso incidentale, e la necessita’ per il giudice di rinvio di provvedere alla collazione per imputazione dei beni in quella circostanza donati.
6. Il quinto motivo di ricorso incidentale che denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, quanto alla compensazione integrale fra le parti delle spese processuali del giudizio di primo grado, resta assorbito per effetto del parziale accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, atteso che a seguito della cassazione, al giudice di rinvio e’ devoluta la regolamentazione ex novo anche delle spese dei precedenti gradi di merito.
7. In definitiva, il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione, mentre e’ rigettato il ricorso principale, e sono inammissibili il primo, il quarto ed in parte il terzo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del quinto motivo e di parte del terzo motivo del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per la prosecuzione delle operazioni di divisione, quanto alla collazione dei beni donati con l’atto del 1926, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, che provvedera’ sulle spese del presente giudizio nonche’ su quelle delle precedenti fasi di merito.

PQM

Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale nei limiti di cui in motivazione; rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibili il primo, il quarto ed in parte il terzo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti il quinto ed in parte il terzo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio e delle spese delle precedenti fasi di merito, alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione.

 

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