Lo sfratto la sua convalida e l’efficacia di giudicato sostanziale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 aprile 2024| n. 9307.

Lo sfratto la sua convalida e l’efficacia di giudicato sostanziale

L’ordinanza di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, preclusa l’opposizione tardiva, acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale non solo sull’esistenza della locazione, sulla qualità di locatore dell’intimante e di conduttore dell’intimato, e, quindi, anche sulla loro legittimazione sostanziale

Ordinanza|8 aprile 2024| n. 9307. Lo sfratto la sua convalida e l’efficacia di giudicato sostanziale

Data udienza 25 marzo 2024

Integrale

Tag/parola chiave: LOCAZIONI – Sfratto – Convalida – Efficacia di giudicato sostanziale – Configurabilità – Estensione – Qualificazione giuridica del rapporto. (Cc, articolo 1571; Cpc, articoli 324, 657, 663 e 668)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai signori magistrati:

Dott. ABETE Luigi – presidente
Dott. PERRINO Angelina-Maria – consigliere – relatore

Dott. VELLA Paola – consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – consigliere

Dott. AMATORE Roberto – consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 5552 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto

da

Sh.Me., Sh.Jo., nella qualità, rispettivamente, di ex liquidatore e di socio di Srl (…), rappresentati e difesi, giusta procure speciali in atti, dall’avv. Ma. An. Da.Be., rinunciante alle procure, ma non sostituito, col quale elettivamente si domiciliano in Roma, (…), presso lo studio dell’avv. Fe. De. Ro.

– ricorrenti –

contro

Spa (…), in persona d’una procuratrice speciale del legale rappresentante pro tempore, in proprio e per conto del fondo alternativo di investimento di tipo riservato denominato (…), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Ma. Na., con la quale elettivamente si domicilia presso l’indirizzo p.e.c. …

– controricorrente –

e nei confronti di Fallimento di Srl (…)

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia, depositata in data 23 gennaio 2023, n. 156/23;

udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 25 marzo 2024 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

Lo sfratto la sua convalida e l’efficacia di giudicato sostanziale

Rilevato che:

– con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo contro quella di fallimento di Srl (…), su istanza di Spa (…);

– a sostegno della decisione, per il profilo rimasto d’interesse, che concerne la legittimazione ad agire di Spa (…), ha stabilito che la legittimazione deriva dall’accertamento della qualità di creditore contenuta nel decreto ingiuntivo emesso a conclusione del procedimento di convalida di sfratto, col quale il Tribunale di Vicenza ha ingiunto a Srl (…) il pagamento della somma di euro 161.387,64 per il mancato pagamento dei canoni relativi all’immobile, di proprietà del Fondo chiuso d’investimento immobiliare “(…)” gestito dall’istante, e condotto in locazione dalla debitrice;

– la corte territoriale ha precisato che, benché non si conosca l’esito dell’opposizione al decreto, la pretesa creditoria posta a base dell’istanza di fallimento si deve ritenere ferma, in considerazione dell’intervenuta cancellazione dell’opponente; ha poi aggiunto che (…) ha sempre dichiarato di agire per conto del Fondo (…), quale società di gestione a norma dell’art. 36, comma 6, del Tuf;

– contro questa sentenza l’ex liquidatore e il socio di Srl (…) propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a un unico motivo, cui replica con controricorso Spa (…) che deposita altresì memoria.

Lo sfratto la sua convalida e l’efficacia di giudicato sostanziale

Considerato che:

– con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 l.fall. e dell’art. 2697 c.c., là dove la corte territoriale si è contentata del conseguimento del decreto ingiuntivo, peraltro non definitivo perché opposto, riconoscendo, pure a fronte di contestazione, la legittimazione sostanziale di Spa (…), nonostante la mancanza di documentazione del titolo di abilitazione alla gestione del fondo d’investimento a carattere chiuso (…);

– il motivo è inammissibile;

– indubbiamente la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e afferisce al merito della decisione, e spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., sez. un., n. 2951/16), con la conseguenza che il giudice è tenuto a delibare nel merito la relativa questione (Cass. n. 32814/23);

– il punto è che nel caso in esame la corte territoriale ha delibato la questione e l’ha ritenuta infondata, facendo leva sull’accertamento della titolarità del rapporto sostanziale compiuto dal giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo a conclusione del procedimento di convalida di sfratto, che ha ritenuto fermo;

– sul punto, si legge in controricorso, nell’intimazione di sfratto per la morosità da cui era scaturita l’emissione del decreto ingiuntivo, Spa (…) aveva prodotto il contratto di compravendita in virtù del quale era succeduta nel rapporto di locazione con Srl (…), che, sia nel costituirsi nel procedimento di convalida, sia nell’opporsi al decreto, nessuna eccezione aveva sollevato in ordine alla legittimazione dell’istante;

– giova quindi rilevare che l’ordinanza di convalida di licenza o di sfratto, preclusa l’opposizione tardiva, acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale non solo sull’esistenza della locazione, ma anche sulla qualità di locatore dell’intimante e di conduttore dell’intimato e, quindi, sulla loro legittimazione sostanziale (tra varie, Cass. n. 411/17);

– al cospetto della delibazione della questione da parte della corte d’appello, i reclamanti si sono limitati a riproporla, senza tener conto della circostanza, evidenziata in sentenza, che il decreto ingiuntivo è conseguito al procedimento chiusosi con l’ordinanza di convalida dello sfratto e senza conseguentemente tener conto dell’effetto di giudicato dinanzi illustrato derivante dall’ordinanza di convalida dello sfratto;

– il ricorso è quindi inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

Lo sfratto la sua convalida e l’efficacia di giudicato sostanziale

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 6700,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2024.

Depositato in Cancelleria l’8 aprile 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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