Lo scorrimento delle graduatorie preesistenti ed efficaci

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 23 giugno 2020, n. 4013.

La massima estrapolata:

Lo scorrimento delle graduatorie preesistenti ed efficaci rappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce viceversa l’eccezione e richiede un’apposita motivazione che dia conto dell’incisione della posizione giuridica dei concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.

Sentenza 23 giugno 2020, n. 4013

Data udienza 28 maggio 2020

Tag – parola chiave: Concorsi pubblici – Scorrimento graduatorie – Differenze applicative – Individuazione – Motivazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4472 del 2016, proposto da
-OMISSIS-rappresentati e difesi dall’avvocato Pa. Ma. Mo., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda -OMISSIS-, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso degli appellanti avverso il bando di indizione della procedura concorsuale per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale (stabilizzazione).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza telematica del giorno 28 maggio 2020 il Cons. Raffaello Sestini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Gli attuali appellanti, ricorrenti in primo grado, risultati idonei ma non vincitori in una precedente procedura concorsuale volta all’assunzione presso il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, hanno proposto ricorso davanti al TAR per il Lazio al fine di veder annullare il successivo bando di indizione di una procedura concorsuale per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, mediante stabilizzazione.
Gli stessi hanno poi appellato la sentenza di rigetto -OMISSIS- della Sezione II Ter del Tar per il Lazio, indicata in epigrafe. Successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, in -OMISSIS- l’Amministrazione resistente ha poi pubblicato sul proprio sito la graduatoria definitiva relativa alla procedura concorsuale, per titoli colloquio, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, ai sensi dell’art. 4, punto 6, del D.L. n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125 (stabilizzazione), che è stata parimenti impugnata insieme agli atti presupposti e conseguenziali.
Nelle more del giudizio, successivamente all’espletamento della procedura di stabilizzazione, due degli appellanti, i Sig.ri -OMISSIS-, sono stati assunti a tempo indeterminato ed hanno pertanto rinunciato al ricorso, che continua ad essere coltivato dal solo Signor -OMISSIS-
L’appellante ribadisce la propria tesi, secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto dare priorità alla procedura di reclutamento del personale, costituita dallo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti. Pertanto, a suo dire, è illegittima la determinazione di procedere all’indizione di un nuovo concorso, ancorché finalizzato alla stabilizzazione del personale precario.
2 – La difesa erariale afferma che il ricorso è infondato in fatto e in diritto in quanto:
2.1 – la mancata coincidenza (per requisiti di accesso e formazione della graduatoria) tra il Bando -OMISSIS-(nella cui graduatoria è collocato il ricorrente) e il Bando -OMISSIS-per la stabilizzazione, avrebbe precluso lo scorrimento della graduatoria in ragione della non identità dei posti messi a concorso mediante le due procedure;
2.2 – al momento dell’indizione della procedura di stabilizzazione non vi sarebbero state graduatorie vigenti e approvate -OMISSIS-, unica circostanza, questa, che avrebbe imposto l’utilizzo dello strumento dello scorrimento;
2.3 – in ogni caso, lo scorrimento della graduatoria, non potendo ricondursi nell’alveo dei diritti soggettivi, costituirebbe uno strumento derogabile dall’Amministrazione che, nel caso in esame, ha ritenuto – fornendo adeguata motivazione – di dover privilegiare la cd. stabilizzazione dei precari.
3 – La parte appellante ripropone le proprie tesi difensive, di seguito sintetizzate.
3.1 – Se da un lato è pacifico in giurisprudenza che la regola dello scorrimento della graduatoria presuppone che vi sia identità di posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura e che tale identità debba essere vagliata alla luce del contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso, d’altro lato è altrettanto pacifico che è possibile derogare al criterio dello scorrimento solo ove vi sia “una rilevante diversità formale e sostanziale tra i profili professionali, che rispecchiano le diverse esigenze dell’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1796). Nel caso in esame, al contrario, il bando di concorso – nella cui graduatoria il Dott. -OMISSIS- era risultato tra gli idonei – aveva riguardato il profilo professionale di operatore tecnico – VIII livello, e l’impugnato bando del 17 gennaio 2015 aveva indetto la procedura concorsuale per 10 posti per il profilo di operatore tecnico – VIII livello. Si tratterebbe, quindi, di profili professionali identici e sovrapponibili, per i quali il CRA non riuscirebbe ad evidenziare differenziazioni, non bastando che tra i requisiti previsti dal Bando del 2015 vi fosse quello di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo ente.
3.2 -È infondata, poi, l’ulteriore affermazione secondo cui l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali sarebbe subordinata alla sola assenza di graduatorie vigenti approvate a partire dal 2007, e non nel 2006 come nel caso in esame, in quanto una tale interpretazione non considererebbe l’effettiva portata interpretativa della disposizione contenuta nell’art. 4, co. 3, d.l. n. 101/2013, che obbligava l’Amministrazione a scorrere le graduatorie vigenti e approvate d-OMISSIS-, ma che non la esonerava dal motivare il mancato scorrimento di graduatorie comunque vigenti ma approvate in data anteriore, mentre l’Amministrazione non avrebbe né valutato né motivato rispetto alle ragioni che l’avevano condotta a procedere alla stabilizzazione del personale, piuttosto che coprire le vacanze organiche a mezzo dello scorrimento della graduatoria vigente;
3.3 – È, infine, evidente il difetto di motivazione della scelta operata, non potendo la scelta di bandire un nuovo concorso-OMISSIS- essere finalizzata al reclutamento speciale transitorio ex art. 4, co. 6, d.l. n. 101/2013, per la stabilizzazione del personale precario nei limiti del 50% del badget assunzionale a disposizione. Infatti, il citato d.l. n. 101/2013 – così come la Legge di stabilità 2015 – attribuiva una facoltà (e non un obbligo) per l’Amministrazione di procedere al reclutamento speciale di personale, dovendo pertanto l’Amministrazione, nell’esercizio del potere discrezionale attribuitole, valutare la necessità di procedere alla stabilizzazione del personale precario, piuttosto che allo scorrimento delle graduatorie, a maggior ragione nel caso in esame, in cui vi erano idonei non vincitori collocati in graduatorie di prossima scadenza, per i quali il mancato scorrimento avrebbe recato un definitivo pregiudizio.
3.4 -Come recentemente ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 14/2011 “lo scorrimento delle graduatorie preesistenti ed efficaci rappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce viceversa l’eccezione e richiede un’apposita motivazione che dia conto dell’incisione della posizione giuridica dei concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”. Il bando di concorso impugnato, al contrario, non avrebbe affatto considerato la posizione degli idonei in graduatoria per il medesimo profilo professionale di quello messo a concorso, confermando la contestata mancata comparazione fra le due opzioni.
4 – Ai fini della decisione, considera il Collegio che risultano dirimenti le due circostanze concernenti, da un lato, la risalenza della graduatoria ad un tempo relativamente remoto, anteriore all’entrata in vigore della norma (art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013),con la quale il legislatore pro tempore ha imposto, come ribadito dalla citata decisione dell’Adunanza Plenaria, di attingere senz’altro alle graduatorie ad esaurimento vigenti approvate d-OMISSIS- (mentre quella in esame risale al 2006) e, dall’altro la specificità, e quindi la non fungibilità, dei posti cui la precedente graduatoria era riferita con i nuovi posti banditi, specificamente messi a concorso per valorizzare e consolidare le specifiche competenze maturate in seno all’Amministrazione dal personale fino ad allora impiegato a titolo precario, secondo la medesima logica di buon andamento dell’Amministrazione che dichiaratamente giustifica lo scorrimento delle graduatorie.
5 – Ciò premesso, osserva altresì il Collegio che la richiamata decisione dell’A.P., pur chiarendo la necessità di esperire previamente le scorrimento delle graduatorie in vigore nelle condizioni considerate, non consente di trarre considerazioni ulteriori circa il rapporto di specialità dello scorrimento degli idonei non vincitori in graduatoria, così come della stabilizzazione del personale assunto con contratti a termine, quali strumenti di “opportunità “, economica e organizzativa, consentiti dalla legge -entro i limiti fissati dalla Corte Costituzionale, rispetto al più generale principio dell’accesso mediante concorso pubblico, espressamente sancito dall’articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, che, secondo una interpretazione sistematica, privilegia l’accesso ai pubblici uffici pubblici mediante concorso (articolo 97, ultimo comma) al fine di garantire la imparzialità e il buon andamento degli stessi uffici (secondo comma del medesimo articolo) nell’ambito di un sistema istituzionale basato sul lavoro (articolo 1), che ciascuno deve svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta (articolo 4) grazie a un sistema di istruzione pubblica che deve premiare i “capaci e meritevoli” (articolo 34) di modo che solo i più capaci e meritevoli potranno, secondo la propria capacità e la propria scelta, accedere alla pubblica amministrazione vincendo un concorso pubblico “salvi i casi stabiliti dalla legge”.
5 -L’Amministrazione pertanto, in presenza di un diverso caso “stabilito dalla legge”, ovvero di una norma di legge che la abilitava a procedere alla stabilizzazione del proprio personale precario in deroga al principio del concorso pubblico, cioè aperto a tutti i candidati idonei, poteva ragionevolmente scegliere di attivare una tale procedura entro i limiti tratteggiati dalla Corte Costituzionale, il cui eventuale superamento non rientra nell’ambito della fattispecie contenziosa devoluta a questo giudice.
6 – In un tale quadro di rispetto della vigente legislazione, la ragionevolezza della scelta contestata con il ricorso di primo grado risulta dalla equilibrata attivazione di entrambe le procedure ed è confermata dall’intervenuto scorrimento della graduatoria, che ha consentito l’assunzione di due dei tre ricorrenti, avvenuta nonostante la concomitante stabilizzazione dei precari.
7 – Alla stregua delle pregresse considerazioni, il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di rinuncia all’appello dei Signori -OMISSIS-, assunti a seguito dello scorrimento della graduatoria, e respingere l’appello tuttora coltivato da solo Signor -OMISSIS-
8 – Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, prende atto della rinuncia al ricorso dei Signori -OMISSIS- e, per il resto, lo respinge.
Condanna l’appellante Sig. -OMISSIS- al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (duemila) oltre ad IVA, CPA ed accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei tre appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani – Consigliere
Giovanni Tulumello – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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