ll possesso del diploma non ha valore di per sé abilitante

Consiglio di Stato, Sentenza|24 maggio 2021| n. 4015.

ll possesso del diploma non ha valore di per sé abilitante.

ll possesso del diploma rilasciato da un Istituto tecnico professionale non ha valore di per sé abilitante, onde non è idoneo all’inserimento nelle GAE e nella II fascia delle GI; Invero, il presupposto necessario per l’accesso alle stesse è che gli ITP siano in possesso di una abilitazione o d’idoneità all’insegnamento, diversa dal ed ulteriore al titolo di studio posseduto in illo tempore (diploma) e conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, foss’anche ai soli fini abilitanti.

Sentenza|24 maggio 2021| n. 4015. ll possesso del diploma non ha valore di per sé abilitante

Data udienza 4 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Docenti ITP – Diploma di vecchio ordinamento – Valore abilitante dei diplomi ITP – Regime transitorio – D.P.R. n. 323/1998 – Esclusione dalle GAE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso NRG 6809/2018, proposto da An. Ar. ed altri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ma. St. e Gi. Bu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via (…),
contro
il Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…)
per la riforma
della sentenza breve del TAR Lazio, sez. III, n. 6254/2018, resa tra le parti e concernente il mancato inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto-GI dei docenti diplomati ITP, muniti di titolo relativo alle cl. conc. A-66 (ex A075/A076) o in quelle compatibili A-41 (ex A042) o B-16 (ex C030/C031), nelle rispettive Province d’interesse, in via definitiva e senza clausola di riserva e, solo in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di MIUR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 4 febbraio 2021 il Cons. Silvestro Maria Russo;
Dato atto che l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, co. 1 del DL 30 aprile 2020 n. 28 e 25 del DL del 28 ottobre 2020 n. 137, in videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.”, come previsto della circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 6305 del 13 marzo 2020;
Ritenuto in fatto che:
– i sigg. An. Ar. e consorti assumono d’esser tutti docenti ITP con diploma di vecchio ordinamento e d’aver i titoli di studio abilitanti per le specifiche classi di concorso d’appartenenza, essendo in particolare muniti di titolo relativo alle cl. conc. A-66 (ex A075/A076) o a quelle ritenute compatibili A-41 (ex A042) o B-16 (ex C030/C031);
– la sig. Ar. e consorti chiesero, ma non ottennero la possibilità d’iscriversi nella II fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto-GI, ai sensi dell’art. 2 del DM 374/2017, in quanto il MIUR, con nota prot. 35937 del 17 agosto 2017, suggerì ai vari Uffici scolatici regionali-USR d’iscrivervi solo i docenti ITP, valutandone caso per caso la posizione, per i quali vi fosse l’effettiva corrispondenza tra la cl. conc. richiesta e quella corrispondenti al titolo di studio posseduto;
– pertanto essi, pur non avendo impugnato tempestivamente il DM 374/2017 e gli atti connessi in quanto ne avevano ritenuto le disposizioni in via automatica, proposero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, gravandosi contro la nota MIUR n. 35937/2017, nella parte in cui aveva ordinato agli USR d’inserire nella II fascia delle GI i soli diplomati ITP che avevano già presentato ricorso al TAR avverso il DM 374/2017, escludendo quindi tutti gli altri diplomati ITP e docenti assimilati titolari di posizioni omogenee che non avevano promosso tal contenzioso,
– a seguito d’opposizione, tal gravame fu riassunto dalla sig. Ar. e consorti innanzi al TAR Lazio, col ricorso NRG 3652/2018, deducendo vari profili di censure;
– con sentenza breve n. 6254 del 30 giugno 2018, l’adito TAR ha respinto la pretesa così azionata, in quanto, anche a voler riconoscere natura regolamentare al DM 374/2017 e, quindi, l’efficacia erga omnes dell’annullamento di questo mercé la sentenza del TAR Lazio n. 9324/2017, comunque la retroattività degli effetti derivanti da tal annullamento incontra il limite dei rapporti giuridici esauriti, sicché l’omessa tempestiva contestazione del mancato inserimento nelle GI (e ancor prima, l’omessa presentazione d’una tempestiva domanda d’inserimento), ha determinato l’esaurimento del relativo rapporto giuridico in capo a tutti i ricorrenti;
Rilevato altresì che:
– hanno appellato quindi la sig. Ar. e consorti, col ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità dell’impugnata sentenza, poiché gli appellanti, pur essendo consapevoli della giurisprudenza della Sezione circa l’assenza di qualunque valore abilitante riconoscibili ai diplomi ITP acquisiti durante il previgente ordinamento, affermano la peculiarità della loro posizione di diplomati con il titolo valido per la cl. conc. A066 (trattamento testi-informatica) rispetto a tutti gli altri diplomati ITP, nonché l’efficacia lesiva della mancata inserzione in II fascia delle GI solo per effetto della nota ministeriale n. 35937/2017;
– resiste in giudizio il MIUR, concludendo in modo articolato per il rigetto dell’appello;
– nelle more del presente giudizio, il patrono degli appellanti ha proposto alla Sezione l’istanza di rinvio dell’udienza (12 marzo 2019) e l’istanza di cancellazione della causa dal ruolo (30 dicembre 2020), ribadita poi nelle note d’udienza del 2 febbraio u.s.;
Considerato in diritto che:
– l’appello è infondato e va integralmente respinto, anzitutto con riguardo al valore abilitante dei diplomi ITP (al di là della loro efficacia pure nel vigente ordinamento sui titoli d’abilitazione) nel regime transitorio ex DPR 323/1998, il quale è definitivamente venuto a scadere con decorrenza dal 1° settembre 2018;
– in secondo luogo, la presente controversia scaturisce dal gravame straordinario notificato in data 20 dicembre 2017, poi trasposto in sede giurisdizionale e col quale la sig. Ar. e consorti impugnarono esclusivamente la nota ministeriale n. 35937/2017, recante l’indicazione cautelativa ai sottoposti USR d’inserire con riserva nella II fascia delle GI taluni docenti ITP che avevano agito contro il DM 374/2017;
– tuttavia tale nota, rettamente lo ha osservato il TAR nella sentenza appellata in questa sede, non solo fu una mera circolare interna ed organizzativa per uniformare, nelle more della definizione del relativo giudizio, il trattamento di coloro che avevano impugnato il citato DM (il cui annullamento, peraltro, è stato riformato dalla Sezione), ma soprattutto non poté avere alcun’immediata efficacia lesiva verso gli odierni appellanti, poiché non attualizzò il loro interesse ormai conformato (in modo negativo) dal nuovo regime sulle abilitazioni didattiche, non surrogabili dai vecchi titoli ITP;
– infine, a tal ultimo riguardo e secondo l’ormai ferma giurisprudenza della Sezione, il possesso del diploma rilasciato da un Istituto tecnico professionale non ha valore di per sé abilitante, onde non è idoneo all’inserimento nelle GAE e nella II fascia delle GI:
– invero, il presupposto necessario per l’accesso alle stesse è che gli ITP siano in possesso di una abilitazione o d’idoneità all’insegnamento, diversa dal ed ulteriore al titolo di studio posseduto in illo tempore (diploma) e conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, foss’anche ai soli fini abilitanti (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 6 luglio 2018 n. 3158; id., 23 luglio 2018 n. 4503; id., 8 aprile 2019 n. 2268; id., 9 luglio 2019 n. 4820; id., 24 aprile 2020 n. 2632);
Considerato in particolare che:
– detto diploma non ha in sé valore abilitante, né tale valore può desumersi dal DM 39/1998, poiché quest’ultimo si limitò ad ordinare le classi di concorso, senza incidere sulle vigenti norme inerenti all’abilitazione all’insegnamento ed ai modi per conseguirla per il vigente ordinamento, sicché il mero possesso del diploma ITP, sol perché conseguito in un sistema che non si curava della concreta formazione del personale da destinare all’insegnamento prima del concorso a cattedre, è adesso divenuto sempre inopponibile ed insufficiente all’iscrizione nella II fascia delle GI;
– neppure convince la mancanza di percorsi abilitanti ordinari per i diplomati ITP nel previgente ordinamento, in quanto, a parte che più volte tali percorsi furono attivati per gli insegnanti tecnico-pratici -onde chi non volle parteciparvi, imputet sibi-, tal vicenda non è invocabile a guisa di sanatoria per consentire comunque l’iscrizione al personale sprovvisto del prescritto titolo di abilitazione (che s’aggiunge al e non si confonde col titolo di studio del vecchio ordinamento) a detta II fascia, la quale, com’è noto, permette l’accesso direttamente l’insegnamento;
– al più tal vicenda può giustificare la partecipazione degli insegnanti, eventualmente pregiudicati, a concorsi pubblici che richiedano l’abilitazione, in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale, non mai l’aggiramento della predetta preclusione e, ancor meno, un qualunque affidamento tutelabile;
– di conseguenza non v’è ragione di differire ulteriormente la definizione del presente contenzioso, come richiesto dagli appellanti e peraltro già accordato nel 2019 fino in pratica all’odierna udienza, la controversia essendo ben chiara già da tempo nei suoi profili in fato e in diritto e non sussistendo evidenti e comprovate esigenze di continuità didattica, per tutti e per ciascun appellante;
– in definitiva, l’appello è da rigettare, non rilevandosi l’invocata, ma non dimostrata peculiarità del titolo ITP posseduto dagli appellanti, mentre tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all’esame della Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c. e gli argomenti non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso;
– giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso NRG 6809/2018 in epigrafe), lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa;
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2021, con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere

ll possesso del diploma non ha valore di per sé abilitante

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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