Il livello della normale tollerabilità delle immissioni

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 11 marzo 2019, n. 6906.

La massima estrapolata:

Il livello della normale tollerabilità delle immissioni, sub specie rumori, deve essere sempre ricondotto entro i limiti di legge, anche se chi invoca il superamento del limite al momento dell’acquisto della abitazione era consapevole dell’esistenza della fabbrica e del rumore prodotto.

Ordinanza 11 marzo 2019, n. 6906

Data udienza 23 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6119-2015 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE VITERBO in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti –
e contro
SOCIETA’ (OMISSIS) A RL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4751/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Chiedevano al giudice adito di voler ordinare la cessazione delle immissioni ovvero l’adozione delle misure idonee a mantenerle nei limiti della normale tollerabilita’, condannando in ogni caso la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti.
Si e’ costituita la srl (OMISSIS), contestando l’intollerabilita’ delle immissioni, a proposito delle quali ha comunque precisato che l’opificio preesisteva al condominio e che prima di edificarlo, la societa’ costruttrice (OMISSIS) avrebbe dovuto presentare una valutazione previsionale del clima acustico, che in caso d’inerzia dell’obbligata avrebbe dovuto essere predisposta in sua vece dal Comune di Viterbo. Poiche’ ne’ l’uno ne’ l’altro vi avevano invece provveduto e poiche’ si’ trattava di un adempimento finalizzato ad “adottare, nel licenziando immobile, tutte le misure necessarie ad insonorizzare lo stabile”, pertanto richiedeva l’autorizzazione a chiamarli in causa, onde essere da loro manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice.
Il giudice ha provveduto in conformita’ e si sono costituiti sia il Comune che la srl (OMISSIS), negando entrambi qualsiasi responsabilita’.
Nel frattempo, provvedendo su ricorso ex articolo 700 c.p.c. degli attori, il giudice adito aveva nominato CTU, affidando l’incarico all’esperto (OMISSIS). Costui dava atto che la societa’ (OMISSIS) aveva effettuato alcuni lavori al fine di modificare le emissioni di rumore e dava dato corso alle misurazioni e dopo averle ripetute in data 17/10/2005 ha concluso affermando che nel periodo notturno, il rumore prodotto dal funzionamento degli impianti’ a servizio della (OMISSIS) superava il valore limite assoluto di immissione stabilito per le zone Q dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, articolo 6, comma 1.
Lo stesso CTU su richiesta del Giudice provvedeva ad indicare le opere necessarie per ricondurre le immissioni nei limiti di tollerabilita’ stabiliti dall’anzidetta normativa. Successivamente dopo ulteriori rilievi dovuti a lavori effettuati dalla societa’ (OMISSIS) il CTU specificava che applicando il criterio della normale tollerabilita’ (che prevedeva il confronto del rumore prodotto dalla sorgente indagata con il rumore di fondo), le immissioni superavano il valore limite per tutti gli ambienti campionati sia nel periodo diurno che in quello notturno (salvo la camera da letto dell’appartamento Quinto in periodo diurno ed a finestre aperte).
Esaurita la fase istruttoria il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 4 del 2010, accoglieva le domande attoree.
Avverso tale sentenza interponeva appello la societa’ (OMISSIS) srl, veniva disposto ulteriore accertamento tecnico.
Esaurita la fase istruttoria la Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4751 del 2014 rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio. Secondo la Corte territoriale accertato che i rumori di cui si dice superano la normale tollerabili vanno rimossi quale che sia la tecnica che si voglia porre in essere o intervenendo direttamente sul fabbricato o eliminando le stesse fonti del rumori anche interrompendo il processo lavorativo. Il risarcimento del danno determinato dal Tribunale non era eccesivo tenuto conto della natura delle molestie nonche’ alle conseguenze e alla durate delle stesse.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta dalla societa’ (OMISSIS) srl con ricorso affidato a sei motivi. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= la societa’ (OMISSIS) lamenta:
a) Con il primo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 844 c.c. in combinato disposto con al L. n. 447 del 1995, travisamento dei fatti sotto altro profilo. Difetto di motivazione (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). In particolare, la ricorrente lamenta l’esclusione dell’applicabilita’ della L. n. 447 del 1992 perche’ la stessa perseguirebbe interessi pubblici e non quelli tra privati e, ad un tempo, che si stata ritenuta esente da responsabilita’ l’Amministrazione ed altresi’ perche’ e’ stata, comunque, applicato al caso di specie il D.P.C.M. 1 marzo 1991 che fissa i limiti di tollerabilita’ delle immissioni.
b) Con il secondo motivo, travisamento dei fatti, omessa valutazione della documentazione probatoria prodotta in giudizio. Difetto di motivazione. Illogicita’ (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Sostiene la ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe preso in considerazione e non avrebbe confutato le critiche mosse dalla (OMISSIS) srl alla CTU che, in difformita’ di quanto accertato dalla Arpa Lazio, aveva rilevato che le immissioni provenienti dai locali gestiti dalla societa’ (OMISSIS) superavano quelli previsti dalla normativa di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
c) Con il terzo motivo, la violazione falsa applicazione della L. n. 447 del 1995, articolo 8, comma 3 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato nell’escludere l’applicazione della L. n. 477 del 1995, articolo 8, comma 3. Piuttosto la sentenza sarebbe illegittima per non aver qualificato lo stabilimento di cui si dice come pubblico servizio e per non aver manlevato (a seguito dell’illegittima declaratoria di intollerabilita’ delle immissione la (OMISSIS) srl dai danni asseritamente patiti dagli attori in primo grado ed esclusivamente addebitabili al Comune di Viterbo ed alla (OMISSIS) srl per aver omesso la valutazione dell’impatto acustico.
d) Con il quarto motivo, la violazione falsa applicazione dell’articolo 844 cod. civ. sotto altro profilo (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo la ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe effettuato, giusto il disposto di cui all’articolo 844 c.c., comma 2 il contemperamento tra le ragioni della produzione con le ragioni della proprieta’ in riferimento alla sanzione individuata dal Giudice del merito quale applicabile al caso di specie. In particolare la ricorrente lamenta il fatto che la Corte distrettuale abbia scelto, come sanzione, l’inibitoria, cioe’ la cessione tout court delle immissioni rumorose e non invece l’esecuzione di opere strutturali sul fabbricato volte a ricondurre le immissioni rumorose entro i limiti della normale tollerabilita’.
e) Con il quinto motivo, la violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell’articolo 111 Cost. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo la ricorrente la Corte distrettuale nel decidere la controversia avrebbe fondato il proprio convincimento su una questione di diritto non affrontata dalle parti ne’ eccepita in giudizio. La questione cui si riferisce la ricorrente riguarda il titolo del rapporto se reale o personale che la (OMISSIS) avrebbe con l’immobile destinato alla trasformazione delle carni suine. Ed, in particolare, secondo la ricorrente, il Tribunale, avallato dalla Corte distrettuale, avrebbe sollevato la questione di ufficio rilevando che nessuna delle parti aveva dedotto che la (OMISSIS) fosse proprietaria del fabbricato ove si trova lo stabilimento traendo da questa emergenza istruttoria l’impossibilita’ di condannare la (OMISSIS) all’esecuzione di opere strutturali sul fabbricato posto che tale domanda andava proposta contro il proprietario.
f) Con il sesto motivo, la violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c.. Omessa pronuncia. Travisamento dei fatti (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). In particolare, la ricorrente la menta la mancata considerazioni delle eccezioni formulate dall’appellante in ordine all’ammissione e alla liquidazione del risarcimento del danno, indiscriminatamente, in favore di tutti gli attori senza tener conto che per molti appartamenti non era stata effettuata alcuna rilevazione e, dunque, non era stato provato alcun danno, e per altri del mancato godimento dell’immobile. Il Tribunale di Viterbo ha illegittimamente equiparato tutte le posizioni riconoscendo a ciascuno dei 12 attori un risarcimento di Euro 7.500,00 per un importo complessivo di Euro 90.000,00. Piuttosto, secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe dovuto verificare la sussistenza del nesso causale tra il fatto dannoso e l’evento valutando tutti gli elementi utili a determinare la intollerabilita’ delle immissioni sonore e la loro concreta incidenza sul determinato evento.
1.1.a) Il primo ed il terzo motivo che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente sono infondati.
Questa S.C. ha avuto, piu’ volte, occasione di affermare che le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attivita’ produttive e che fissano le modalita’ di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilita’ in materia di immissioni perseguono interessi pubblici, disciplinando in via generale ed assoluta i livelli di accettabilita’ delle immissioni al fine di assicurare alla collettivita’ il rispetto di livelli minimi (cfr. sent. Cass. 23754 del 2018, Cass. 2319 del 2011, Cass. n. 1151 del 2003). Cio’ significa che il superamento di tali livelli e’ senz’altro illecito, mentre l’eventuale non superamento non puo’ considerarsi senz’altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilita’ essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall’articolo 844 c.c..
La sentenza impugnata, ha, correttamente, seguito tali principi avendo specificato che “(….) alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillita’ nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione, non e’ applicabile la L. 26 ottobre 1995, n. 447, sull’inquinamento acustico, poiche’ tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblici disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cd verticali fra privati e PA, i livelli di accettabilita’ delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettivita’ il rispetto di livelli minimi di quiete. Nei rapporti fra privati, infatti, la disciplina delle immissioni moleste in alieno va rinvenuta nell’articolo 844 c.c., alla stregua delle cui disposizioni, quand’anche dette immissioni non superino i limiti basati dalle norme d’interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilita’ va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto della particolarita’ della situazione concreta (…)” E, correttamente la Corte territoriale ha avuto modo di specificare, come per altro, afferma la dottrina prevalente, un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di cui all’articolo 844 c.c. impone al giudice di considerare prevalente la tutela della qualita’ della vita e della salute, nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprieta’, indipendentemente dalla priorita’ di un determinato uso.
1.2.= Va qui evidenziato che la Corte distrettuale valorizzando le risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata e’ pervenuta alla conclusione che i lamentati rumori provenienti dai locali gestiti dalla societa’ (OMISSIS) superassero il limiti della normale tollerabilita’. Trattasi, come e’ evidente, di una valutazione di merito, razionalmente accettabile, e come tale non soggetta ad un sindacato di legittimita’.
1.3.= Sotto altro aspetto, va qui osservato che la violazione delle norme che regolano l’esercizio dell’ius edificandi, non priva il proprietario di un fabbricato del diritto di avvalersi della tutela apprestata dall’ordinamento a difesa della stessa, ovvero, del diritto a chiedere la cessazione di rumori provenienti dal fondo altrui che superano la normale tollerabilita’. Senza considerare che nel caso in esame la L. n. 477 del 1995, articolo 8, comma 3 non e’ applicabile, al caso in esame, avendo la Corte distrettuale accertato che i motori disturbanti servono quasi totalmente a soddisfare le necessita’ dello stabilimento anziche’ quelle del punto vendita e lo stabilimento non rientra tra le categorie di immobili indicati dall’articolo 8 richiamato.
1.b) Infondato e’ anche il secondo motivo.
Va premesso che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza – nonche’ di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimita’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimita’ di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito. E, nel caso in esame, la Corte distrettuale, come emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata, ha avuto modo di valutare la documentazione prodotta dalla societa’ (OMISSIS) e aver ritenuto che tale documentazione non era in grado di dimostrare l’inattendibilita’ dei dati processuali ed in primo luogo della CTU ne’ di superare l’accertata intollerabilita’ dei rumori provenienti dai locali gestiti dalla societa’ (OMISSIS).
1.d) Il motivo e’ inammissibile perche’, frutto di una lettura superficiale della sentenza, non coglie l’effettiva ratio decidendi. Infatti, la sentenza afferma che “(….) il giudice a quo ha imposto alla convenuta un obbligo di risultato che l’interessata potra’ raggiungere come crede purche’ lo faccia E, quindi, non soltanto con l’interruzione del lavoro, ma pure con l’esecuzione delle opere opportune o le possibili sostituzioni capaci di riportare nella normale tollerabilita’ le immissioni (che secondo quanto affermato per la prima volta a pag. 3 e ss. della comparsa conclusionale della (OMISSIS), sarebbero gia’ state ulteriormente ridotte per mezzo di una serie di interventi eseguiti nel marzo 2013 (…)”. La Corte distrettuale, dunque, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, ha lasciato ampia discrezionalita’ alla (OMISSIS) di scegliere le modalita’ per determinare la cessazione delle immissioni da rumore intollerabili purche’ quelle immissioni cessano. D’altra parte, la domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilita’ non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli ordinare l’attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei a eliminare la situazione pregiudizievole (cfr. Cass. n. 21504 del 2018).
Le) Infondato e’ il quinto motivo dovendo considerare che la Corte distrettuale ha imposto alla societa’ un obbligo di risultato che essa poteva raggiungere come credeva e, dunque, eseguendo anche opere strutturali sia inamovibili che amovibili. La questione cui si riferisce la ricorrente non ha comportato sviluppi di lite, non presi in considerazioni tra le parti, e non ha implicato un mutato quadro della materia del contendere o diversa qualificazione dei fatti operata d’ufficio. L’eccezione di lesione del diritto di difesa e’, dunque, insussistente, sia perche’ non vi e’ stato nessun mutamento della materia del giudizio, e sia pure perche’ l’eventuale dibattito sul punto non avrebbe potuto comportare conseguenze diverse da quelle assunte dalla Corte territoriale. In verita’, la Corte ha accertato l’esistenza di immissioni intollerabili ed ha imposto che tali immissioni cessassero ad opera dell’autore delle stesse.
1.f) Infondato, infine, e’ anche il sesto motivo, non solo perche’ si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione deputato a verificare la legittimita’ della sentenza in diritto, ma, soprattutto, perche’ la decisione impugnata e’ coerente con il consolidato orientamento di questa Corte. Come ha avuto modo di affermare, la sentenza impugnata “(….) le modalita’ di scelta dei locali campione ed i risultati dei rilievi consentono di ritenere provato che le immissioni rumorose abbiano riguardato tutti gli attuali appellati (…)”. E, il Tribunale gia’ prima (come viene riportato dalla sentenza impugnata pag. 9) aveva avuto modo di specificare che “(….) in ogni caso, poi, la differenza fra il rumore prodotto dall’impianto della convenuta ed il rumore di fondo e’ all’interno degli appartamenti degli attori quasi sempre superiore q 3 dl e solo nell’appartamento di (OMISSIS) tale differenza effettuando la misurazione a finestre aperte ed in periodo diurno e’ risultata inferiore a tre dl. Appare quindi provato che le immissioni rumorose sono superiori ai limiti fissati dai regolamenti attualmente vigenti e sono comunque superiori alla normale tollerabilita’ (…..)”. E’ evidente, dunque, che si tratta di una valutazione di merito, i cui dati fondamentali sono rappresentati dalla specifica scelta dei locali e dai risultati dei rilievi le cui caratteristiche non hanno lasciato dubbi, alla Corte territoriale, che le immissioni avessero riguardato tutti gli appellati. E sul punto la ricorrente non solo non riporta la consulenza tecnica laddove vengono indicati i risultati dei rilievi e la collocazione dei locali prescelti, nell’ambito del fabbricato, ma non offre neppure elementi idonei a superare la considerazione della Corte distrettuale, in ordine ai risultati, limitandosi solo a denunciare che nessun accertamento era stato effettuato a carico di alcuni appartamenti.
1.f.2.= Quanto al quantum del danno va qui precisato che l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilita’ di cui all’articolo 844 c.c., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente in “re ipsa”, l’esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorita’ dell’uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceita’ del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento danni di cui all’articolo 2043 c.c., e specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’articolo 2059 c.c. (Cass. n. 5844/07; n. 20668/10).
Trattandosi di danno non patrimoniale, il giudice ha correttamente proceduto alla liquidazione equitativa del danno. Come ha avuto modo di specificare il tribunale (pag. 11 sentenza impugnata) condiviso dalla Corte distrettuale “(….) puo’ essere accolta la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori ai sensi dell’articolo 2043 c.c. in quanto le immissioni rumorose prodotte dalla convenuta hanno pregiudicato gli attori nella facolta’ di godimento dei loro immobili e, comunque, hanno arrecato disturbo al loro riposo e alle loro occupazioni. Tale danno puo’ essere fissato in forma equitativa in Euro 7.500,00 per ciascun attore considerato anche il lungo lasso di tempo in cui le immissioni rumorose sono state prodotte (…)”.
1.f.3.= Quanto poi alla contestata mancata graduazione del danno imposto alla (OMISSIS) srl va qui confermato quanto gia’ indicato dalla stessa Corte distrettuale e cioe’ che “(…) il risarcimento ad ognuno di loro accordato non appare eccessivo ove si tenga mente alla natura delle molestie, nonche’ alle conseguenze e alla durata delle stesse (…) che come valutazione di merito, razionalmente condivisibile, non e’ soggetta ad un sindacato di legittimita’.
In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 condannata a rimborsare a ciascuna parte controricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rimborsare a ciascuna parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro. 200, 00 per esborsi per i controricorrenti (OMISSIS) piu’ 11 e in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi per il Comune di Viterbo, oltre (per ciascuna parte controricorrente) le spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu

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