L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|27 novembre 2020| n. 33660.

L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, sebbene produca anche effetti sostanziali, ha una prevalente natura processuale, sicché, per il principio “tempus regit actum” e in assenza di una diversa disciplina transitoria, ne è esclusa l’applicazione nel caso in cui, al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, sia già decorso il termine, previsto dall’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., per formulare la richiesta di ammissione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’impossibilità di applicare retroattivamente tale istituto è stata recepita anche nella sentenza della Corte cost. n. 240 del 2015, che lo ha collocato nell’ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio).

Sentenza|27 novembre 2020| n. 33660

Data udienza 13 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VIOLENZA E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierlui – Consigliere

Dott. GIORDANO E. – rel. Consigliere

Dott. GIORGI Maria – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/4/2019 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Giordano Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore, avvocato (OMISSIS), sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS), il quale si e’ riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), con il patrocinio del difensore di ufficio, propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi tre e giorni venti di reclusione per i reati di resistenza (articolo 337 c.p.) e lesioni aggravate (articolo 61 c.p., n. 2 e 10, articolo 585 in rel. all’articolo 576 c.p., n. 1) in danno del carabiniere che ne aveva eseguito l’arresto (condotte del (OMISSIS)).
2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., denuncia plurimi vizi di violazione di legge e vizio di motivazione che inficiano la sentenza e ne impongono l’annullamento.
In particolare denuncia:
2.1. erronea applicazione dell’articolo 2 c.p., comma 4, articolo 7 CEDU, articolo 168 ter c.p., comma 2, articolo 464 c.p.p., comma 2, articoli 3 e 27 Cost. poiche’, stante la natura sostanziale oltre processuale dell’istituto della messa alla prova – in grado di determinare la estinzione del reato – e’ erroneo il mancato accoglimento dell’istanza difensiva di messa alla prova motivato con riferimento alla circostanza che la disciplina introdotta con la L. 28 aprile 2014, n. 67 non contiene previsioni transitorie e che l’istituto de quo non e’ compatibile con il sistema delle impugnazioni;
2.2. erronea applicazione dell’articolo 168 bis c.p. e dell’articolo 464 c.p.p. per il rigetto della richiesta di messa alla prova in assenza dell’acquisizione del programma di trattamento e delle altre informazioni;
2.3. manifesta contraddittorieta’ della motivazione in punto di ubriachezza e correlazione fra assunzione di alcol e disturbo della personalita’ avendo la Corte erroneamente rigettato la richiesta di perizia sulla capacita’ di intendere e di volere;
2.4. errata applicazione dell’articolo 530 c.p.p., comma 2, sussistendo perlomeno il dubbio sulla ricorrenza dell’elemento psicologico dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
2.L’istituto della messa alla prova e’ stato introdotto nel nostro ordinamento con la L. 28 aprile 2014, n. 67, con interventi innestati sia nel codice penale, con le previsioni recate dagli articoli 168 bis, 168 ter e 168 quater che nel codice di rito con la introduzione dell’articolo 464 bis e ss.. La messa alla prova comporta, oltre alla tenuta da parte dell’imputato/indagato di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e, ove possibile, al risarcimento del danno, l’affidamento al servizio sociale con un particolare programma ed e’ subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilita’ (articolo 168-bis c.p.).
L’esito positivo della prova “estingue il reato per cui si procede” (articolo 168-ter c.p.). Non manca, nello schema del procedimento in esame, un accertamento, in via incidentale e allo stato degli atti – perche’ l’accertamento definitivo e’ rimesso all’eventuale prosieguo del giudizio, nel caso di esito negativo della prova -, della considerazione della responsabilita’ dell’imputato, posto che il giudice, in base all’articolo 464-quater c.p.p., comma 1, deve verificare che non ricorrono le condizioni per “pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.”, e anche a tale scopo puo’ esaminare gli atti del fascicolo del pubblico ministero; deve valutare la richiesta dell’imputato, eventualmente disponendone la comparizione (articolo 464-quater c.p.p., comma 2), e, se lo ritiene necessario, puo’ anche acquisire ulteriori informazioni, in applicazione dell’articolo 464-bis c.p.p., comma 5. Complesso, pertanto e’ l’accertamento rimesso al giudice che deve sia verificare l’idoneita’ del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte “affittiva” sia di quella “rieducativi”, in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva e sempre che, in base agli elementi di giudizio acquisiti, non debba pronunciare sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p..
3.La L. n. 67 del 2014 e’ entrata in vigore il 17 maggio 2014, e non prevedeva alcuna disciplina transitoria rispetto alla previsione, recata dal cit. articolo 464 bis, comma 2 del momento processuale nel quale la richiesta poteva essere avanzata dall’imputato, a pena di decadenza e che, per quel che qui rileva, stante il rito direttissimo seguito, era costituito dalla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L’imputato, tratto a giudizio con rito direttissimo il 28 marzo 2014, e’ stato condannato, in esito al rito abbreviato, con sentenza del 9 maggio 2014, e, dunque, in data precedente all’entrata in vigore della L. n. 67 cit.. Con i motivi di appello aveva avanzato richiesta di sospensione del processo per ammissione alla messa alla prova, richiesta che la Corte di appello ha respinto.
Duplice e’ l’argomentazione della Corte a fondamento del diniego. I giudici del merito hanno ritenuto che, in mancanza di una disciplina transitoria, l’istituto non e’ compatibile con la richiesta avanzata, per la prima volta, con l’atto di appello e, inoltre, che la documentazione prodotta dalla difesa (un provvedimento con il quale in separato procedimento il magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di ammissione al regime di detenzione domiciliare) a maggior ragione non consentiva di apprezzare l’idoneita’ del programma terapeutico allegato dalla difesa al fine della richiesta di messa alla prova. La Corte distrettuale ha richiamato, condividendolo, un precedente di questa Corte nel quale si e’ affermato che nel giudizio di appello l’imputato non puo’ chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all’articolo 168-bis c.p., attesa l’incompatibilita’ del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e la mancanza di una specifica disciplina transitoria (Sez. 4, n. 43009 del 30/09/2015, Zoni, Rv. 265331). In tal senso si sono pronunciate, con riferimento all’iter processuale in appello, altre pronunce di questa Corte (fra queste, Ord. Sez. 7, n. 1025 del 14/12/2017, dep. 2018, Brentan, Rv. 27224301; Sez. 4, n. 24086 del 28/02/2018, Rizzo, Rv. 273402; Sez. 4, n. 43009 del 30/09/2015, Zoni, Rv. 265331; Sez. 6, n. 47587 del 22/10/2014, Calamo, Rv. 261255).
4. Il difensore, nella illustrazione dei motivi di ricorso, ha richiamato le coordinate normative (l’articolo 2 c.p., comma 4; articolo 7 CEDU, articolo 168-ter c.p., comma 2, articolo 464 c.p.p., comma 2, articoli 3 e 27 Cost.) violate dalla mancata applicazione dell’istituto alla fattispecie, come quella in esame, in cui la legge che regola l’istituto sia entrata in vigore dopo la condanna e, dunque, con richiesta contenuta nel primo atto utile ovvero la proposizione dei motivi di gravame. Centrale, nella ricostruzione proposta dalla difesa, e’ il rilievo che la natura sostanziale, e non solo processuale, dell’istituto, ne impone l’applicazione a prescindere da disposizioni di carattere transitorie, che disciplinano la vicenda processuale e il suo snodarsi. Il difensore ha richiamato anche la sentenza n. 240 del 2015 della Corte Costituzionale con la quale e’ stata dichiarata manifestamente infondata la questione di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 464-bis c.p.p., comma 2, ma, osserva, la motivazione allegata dalla Corte di appello di Venezia, che ha respinto la richiesta difensiva, oblitera del tutto la natura sostanziale dell’istituto – che, infatti, costituisce una causa di estinzione del reato – e che trova un ostacolo nella previsione recata dall’articolo 2 c.p., comma 4 che va interpretato in coerenza con la significativa evoluzione della giurisprudenza sul principio di retroattivita’ della lex mitior, alla luce delle fonti internazionali e comunitarie. Secondo il ricorrente, in ragione della natura sostanziale dell’istituto – poiche’ l’articolo 168-ter c.p. ha introdotto nel sistema una condizione obiettiva di non punibilita’ – l’articolo 464 bis c.p.p., limitando la possibilita’ in appello di chiedere la messa alla prova per quei fatti, precedenti la nuova normativa ma gia’ in una fase processuale avanzata in primo grado, viola non solo il disposto dell’articolo 2 c.p., comma 4, ma, altresi’, l’articolo 7 CEDU in quanto al mutamento della fattispecie incriminatrice non consegue identita’ di trattamento, secondo la lettura gia’ proposta per l’articolo 131-bis c.p..
5.Ritiene il Collegio che non sono acquisiti convincenti argomentazioni per ritenere superate quelle con le quali la Corte Costituzionale, con la sentenza 240 del 2105, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 464-bis c.p.p. nella parte in cui prevedeva uno sbarramento coincidente con la dichiarazione del dibattimento di primo grado ai fini della richiesta di messa alla prova. Ne’ tali conclusioni sono rivisitabili, per le ragioni di seguito illustrate, a seguito della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238) ovvero delle pronunce con le quali la Corte Costituzionale e’, a piu’ riprese, intervenuta in sede di esame delle disposizioni recate dalla disciplina positiva (le sentenze n. 91 e n. 218 del 2018) anche con pronunce additive che hanno riguardato gli effetti sostanziali dell’istituto in esame.
In particolare, la questione oggi proposta dalla difesa, in chiave di lettura costituzionalmente conforme quale evincibile dalla evoluzione degli effetti della successione nel tempo della lex mitior alla luce della giurisprudenza convenzionale, delle disposizioni processuali che disciplinano l’applicazione dell’istituto (in particolare l’articolo 464 c.p.p., comma 2) in rapporto ai principi recati dall’articolo 2 c.p., comma 4 e articoli 3 e 27 Cost. e articolo 7 CEDU e, con maggiore precisione, agli articoli 24 e 111 Cost. e articolo 117 Cost., comma 1, e’ stata affrontata e risolta proprio dalla sentenza del Giudice delle leggi richiamata nel ricorso, decisione che, pur evidenziando la natura sostanziale del nuovo istituto, perche’ da’ luogo all’estinzione del reato, ne ha sottolineato la intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Appare superfluo, in questa sede illustrare le rationes decidendi della sentenza se non per rilevare come il nucleo centrale della ricostruzione della Corte e’ stato incentrato sulle caratteristiche strutturali e sulla funzione dell’istituto che ha introdotto, in chiave deflattiva, un rito alternativo al giudizio sicche’, prosegue, consentire, sia pure in via transitoria, la richiesta nel corso del dibattimento, anche dopo che il giudizio si e’ protratto nel tempo, eventualmente con la partecipazione della parte civile (che avrebbe maturato una legittima aspettativa alla decisione), significherebbe alterare in modo rilevante il procedimento. La Corte ha esaminato anche l’aspetto, diffusamente illustrato nel ricorso con il richiamo alla sentenza di questa Corte dell’11 luglio 2014 (n. 30559) che aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite e della relazione del Massimario, che valorizzavano la natura sostanziale dell’istituto, per inferirne il contrasto, attraverso la violazione dell’articolo 117 Cost., con il principio della retroattivita’ della lex mitior sancito dalla sentenza della Corte EDU 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia resa dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo. Osserva la Corte Costituzionale che la preclusione di cui si lamentano gli effetti e’ conseguenza non della mancanza di retroattivita’ della norma penale ma del normale regime temporale della norma processuale, rispetto alla quale il riferimento all’articolo 7 della CEDU risulta fuori luogo. Il principio di retroattivita’ si riferisce, infatti, al rapporto tra un fatto e una norma sopravvenuta, di cui viene in questione l’applicabilita’, e nel caso in oggetto, a ben vedere, l’applicabilita’ e dunque la retroattivita’ della sospensione del procedimento con messa alla prova non e’ esclusa, dato che la nuova normativa si applica anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore. L’articolo 464-bis c.p.p., nella parte impugnata, riguarda esclusivamente il processo ed e’ espressione del principio “tempus regit actum”. Il principio potrebbe essere derogato da una diversa disciplina transitoria, ma la mancanza di questa non e’ certo censurabile in forza dell’articolo 7 della CEDU. Ha precisato, altresi’ che la Corte Europea dei diritti dell’uomo, ritenendo che il principio di retroattivita’ della legge penale piu’ favorevole “sia un corollario di quello di legalita’, consacrato dall’articolo 7 della CEDU, ha fissato dei limiti al suo ambito di applicazione, desumendoli dalla stessa norma convenzionale.
Il principio di retroattivita’ della lex mitior, come in generale “le norme in materia di retroattivita’ contenute nell’articolo 7 della Convenzione”, concerne secondo la Corte le sole “disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono” (decisione 27 aprile 2010, Morabito contro Italia; nello stesso senso, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia)”. Percio’ “e’ da ritenere che il principio di retroattivita’ della lex mitior riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all’ambito di operativita’ di tale principio, cosi’ delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravita’”.
6.Come anticipato, le caratteristiche dell’istituto sono state esaminate e ribadite anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che, in linea con la sentenza n. 240 del 2015, ne ha confermato l’accentuata dimensione processuale, che lo colloca nell’ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio, ma riconoscendone soprattutto la natura sostanziale quale istituto che persegue scopi special-preventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto con l’apertura di una fase incidentale in cui si svolge un vero e proprio esperimento trattamentale, sulla base di una prognosi di astensione dell’imputato dalla commissione di futuri reati che, in caso di esito positivo, determina l’estinzione del reato. Il percorso di “prova” comporta per l’imputato l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e, se possibile, il risarcimento dei danni in favore della persona offesa, quindi l’affidamento al servizio sociale sulla base di un programma e, infine, la prestazione di un lavoro di pubblica utilita’ (da Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238).
6. E proprio tali caratteristiche sono state riprese dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale – n. 91 del 2018 – che, muovendo dal rapporto di affinita’ della messa alla prova con il procedimento di applicazione pena, ne ha evidenziato gli aspetti che lo differenziano nettamente da quest’ultimo sottolineando la difficolta’ di esaminare l’istituto della messa alla prova con le categorie costituzionali penali e processuali. Ben ha evidenziato, la sentenza della Corte Costituzionale, nell’enucleare la differenze dell’istituto in esame con quello del patteggiamento, che il trattamento programmato non e’ una sanzione penale, eseguibile coattivamente, ma da’ luogo a un’attivita’ rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell’imputato, il quale liberamente puo’ farla cessare con l’unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso, secondo una caratteristica fondamentale dell’istituto perche’ viene riservata alla volonta’ dell’imputato non soltanto la decisione sulla messa alla prova, ma anche la sua esecuzione.
Si tratta, osserva il Collegio, di valutazioni che pur ribadendo e sottolineando la natura sostanziale dell’istituto, ne evidenziano la natura processuale che anche rispetto ad altri riti premiali (si pensi al rito abbreviato ed al patteggiamento) non si esaurisce in un procedimento che comporta la contrazione o addirittura la eliminazione della fase processuale di raccolta della prova ma di un procedimento che, in vista della realizzazione degli scopi special preventivi in una fase anticipata e in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto, si risolve in un trattamento comportamentale rimesso, sia nella fase della richiesta che della esecuzione, alla volonta’ dell’imputato con la conseguenza che, ove l’applicazione dell’istituto fosse chiesta nel giudizio di impugnazione – sia in grado di appello che nel giudizio di legittimita’ – la sua esecuzione non solo si innesterebbe sull’accertamento giudiziale gia’ compiuto ma interverrebbe, in fase di impugnazione, alterando ex post, il risultato cui il processo di primo grado era pervenuto e che poteva avere visto la partecipazione di parti processuali diverse, come la parte civile, che avevano, cosi’, maturato il conseguimento di statuizioni favorevoli. Ne’ contrasta con tale soluzione la possibilita’ di impugnare il diniego della messa alla prova con i motivi di appello, quando la correlativa richiesta sia stata proposta in primo grado, poiche’, in tale evenienza cio’ che viene in discussione e’ il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova gia’ avanzata (cfr. Sez. 6, n. 47109 del 31/10/2019, Cipriano Luca, Rv. 277681).
7.Non conduce ad esito diverso il richiamo all’orientamento emerso nella giurisprudenza in occasione della introduzione dell’articolo 131-bis c.p. “operato con Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28 (non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto) e in relazione al quale si e’ ritenuto che, in forza della sua natura sostanziale, l’istituto, anche in mancanza di disciplina transitoria, era applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 28 del 2015 ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimita’, nei quali la Suprema Corte puo’ rilevare di ufficio ex articolo 609 c.p.p., comma 2, la sussistenza delle condizioni di applicabilita’ fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata potendo, in caso di valutazione positiva, annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito (Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308).
Anche riconoscendo la natura sostanziale dell’istituto di messa alla prova e richiamando le decisioni della Corte Costituzionale che accomunano l’esito e la funzione dei due istituti della messa alla prova e della non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto (a questo riguardo occorre richiamare le sentenze della Corte Costituzionale n. 231 del 2018 – in materia di messa alla prova – e 179 del 2020 – in materia di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto – in cui la Corte Costituzionale ha esaminato, escludendola, la compatibilita’, con l’articolo 27 Cost. della disciplina della iscrizione nel certificato del casellario spedito a richiesta dei privati delle sentenze emesse all’esito dei rispettivi giudizi), non puo’ non rilevarsi che la sospensione del procedimento con messa alla prova innesta nel processo di cognizione una fase di sperimentazione che, nel suo incedere ordinario, non e’ compatibile con situazioni processuali diverse da quelle che si realizzano nel giudizio di primo grado, anche a tutela dei diritti della persona offesa costituita parte civile, e che, nel giudizio di impugnazione, non si esauriscono nella mera presa d’atto, come nella particolare tenuita’ del fatto, degli elementi di giudizio rilevanti ai fini dell’applicazione della causa di non punibilita’ comportando, invece, l’apertura di una fase, quella trattamentale, rimessa, come si e’ innanzi indicato, all’iniziativa ed alla volonta’ dell’imputato a fronte di statuizioni processuali che possono interessare anche altri soggetti processuali e non solo l’esercizio della potesta’ punitiva dello Stato alla quale va ricondotto anche l’effetto di escludere la iscrizione, nel certificato del casellario spedito a richiesta dei privati, della sentenza emessa all’esito, positivo, della messa alla prova.
Conclusivamente, l’ampliamento degli effetti favorevoli all’imputato operata dal giudice delle Leggi appare riconducibile ad un’attenta selezione di aspetti della disciplina compatibili con la natura sostanziale dell’istituto attraverso criteri che appaiono saldamente ancorati ai canoni della uguaglianza sostanziale e della ragionevolezza (articolo 3 Cost.), criteri che, tuttavia, non annullano i descritti limiti positivi della disciplina ove riconducibili alle sue intrinseche caratteristiche di istituto di natura processuale.
8.Premesso che il secondo motivo di ricorso e’ assorbito dalla decisione del primo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che gli altri motivi sono generici e manifestamente infondati. Il ricorrente non si confronta con le specifiche argomentazioni della Corte di merito che ha escluso la sussistenza di un nesso causale tra i fatti reato e condizioni psichiatriche patologiche, del tutto genericamente evocate con riferimento ad un disturbo di personalita’ che potrebbe avere favorito la pregressa assunzione di alcool. Si tratta, per la stessa formulazione difensiva, di elementi insuscettibili di integrare una ragionevole dubbio che potrebbe comportare l’assoluzione ai sensi dell’articolo 530 cpv. c.p.p. poiche’ la regola del ragionevole dubbio non puo’ trovare applicazione in presenza di ricostruzioni alternative costituenti eventualita’ remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura” ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benche’ minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalita’ umana (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto Giovanni, Rv. 275299). Il descritto e rilevato stato di ubriachezza dell’imputato e’ del tutto compatibile con l’assunzione smodata di alcool sulla quale si sono innestate dapprima le condotte disturbanti agli avventori del bar e l’aggressione al personale del locale per farsi servire altre consumazioni e poi quelle ai Carabinieri investiti con minacce, sputi, calci e pugni che hanno procurato anche le lesioni ad uno degli agenti.
9.Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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