L’istituto del diritto di insistenza o diritto di preferenza dei concessionari uscenti

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 17 luglio 2020, n. 4610.

La massima estrapolata:

L’istituto del diritto di insistenza, o diritto di preferenza dei concessionari uscenti, è stato soppresso dall’articolo 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194. Pertanto qualora l’amministrazione voglia procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo, in aderenza ai principi eurounitari e ai sensi dell’ art. 37 cod. nav., è tenuta a indire una nuova procedura selettiva.

Sentenza 17 luglio 2020, n. 4610

Data udienza 19 settembre 2019

Tag – parola chiave: Demanio – Concessione demaniale – Rinnovo – Licitazione privata – Soppressione diritto di insistenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9558 del 2015, proposto dal signor Gi. Bi., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Lo., presso il cui Studio è elettivamente domiciliato presso in Roma, via (…);
contro
– il Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ro. Ba. ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato Fa. Ca. in Roma, via (…);
– la Capitaneria di Porto di Bari, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede domicilia per legge in Roma, via (…);
nei confronti
della società Sa. Ma., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore nonché del signor Gi. De Gr., non costituiti nel presente giudizio di appello;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, 9 luglio 2015 n. 992, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Bari e della Capitaneria di Porto di Bari e i documenti prodotti;
Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica, depositate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 19 settembre 2019 il Cons. Stefano Toschei e uditi gli avvocati Fe. Ma., per delega dell’avvocato Lo. e Ro. Ba.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame il signor Gi. Bi. ha proposto appello, chiedendone la riforma, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, 9 luglio 2015 n. 992, con la quale è stato respinto il ricorso (R.g. n. 523/2013) proposto per ottenere l’annullamento, in parte qua, della determina dirigenziale n. 2013/15, emessa in data 4 gennaio 2013 dal direttore della Ripartizione sviluppo economico del Comune di Bari, con la quale detto comune disponeva di dare corso alla procedura di rinnovo di due concessioni demaniali (già avviata dalla Capitaneria di Porto di Bari), in relazione ad un locale in muratura sito nell’area demaniale prospiciente il porticciolo di Torre a Mare, mediante licitazione privata.
2. – Tenuto conto della documentazione depositata dalle parti controvertenti in entrambi i gradi del presente giudizio, la vicenda contenziosa può riassumersi come segue:
– il signor Gi. Bi. riferisce che egli e suo fratello Lo., quali soci e pescatori della cooperativa “FR. PE.”, utilizzano alcuni locali in muratura presenti nell’area prospiciente il porticciolo di Torre a Mare, in prossimità dello scalo di alaggio che, fino al 31 dicembre 2005, sono stati affidati in concessione demaniale alla predetta cooperativa (con concessioni nn. 22/2003 e 23/2003);
– soggiungeva che, scioltasi la predetta cooperativa, i due fratelli presentavano alla Capitaneria di Porto di Bari, in data 4 settembre 2006, una istanza al fine di poter mantenere la concessione dei suddetti locali, da adibire in parte a deposito delle attrezzature da pesca ed in parte a punto vendita del pescato, anche al fine di evitare che lo scioglimento della cooperativa potesse provocare effetti negativi sulla loro attività lavorativa di pescatori;
– la Capitaneria di Porto di Bari accoglieva – in via diretta e senza svolgere alcuna selezione – la domanda presentata dal fratello dell’odierno appellante, signor Lo. Bi., limitatamente alla porzione del manufatto già oggetto della concessione n. 22/2003 ritenendo congrua detta limitazione in relazione alle esigenze della motobarca “St. de. ma.”, di proprietà del predetto richiedente, sul presupposto che dovessero essere preferite, ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima, le attività marinare e di pesca;
– successivamente in data 8 novembre 2006, il sig. Bi. Gi., in qualità di ex socio (ed anche ex presidente) della cooperativa FR. PE., avendo nel frattempo cessato di lavorare sull’imbarcazione “St. de. ma.” di proprietà del fratello ed avendo nelle more acquistato in comproprietà con la sorella una sua motobarca, presentava formale istanza alla Capitaneria di Porto per ottenere in concessione l’altra porzione dell’immobile, che era stata oggetto della concessione n. 23/2003
– la Capitaneria di Porto, nonostante il trasferimento, nel frattempo e per effetto della entrata in vigore della l,r, Puglia 17/2006, della competenza al rilascio delle concessioni demaniali marittime al comune (di Bari, nel caso di specie), proseguiva nell’istruttoria chiedendo all’interessato di integrare la documentazione presentata con l’istanza, allegando il progetto di ristrutturazione dei locali e il documento di proprietà della motobarca;
– a quel punto il signor Gi. Bi. presentava, in data 15 dicembre 2006, presentava una nuova domanda di concessione (per il medesimo locale) insieme con il signor Gi. Di Lo., comproprietario con il Bi. della motobarca “Sa. Do.”, ma la Capitaneria di Porto, avendo ricevuto una pluralità di domande di concessione in relazione al medesimo immobile, avviava una procedura di incanto che successivamente interrompeva, per essersi avvista della competenza in materia assegnata dalla nuova normativa regionale di settore alla Regione Puglia ovvero ai comuni. Di conseguenza le domande presentate dal Bi. (la prima in data 8 novembre 2006 e la seconda integrativa del 15 dicembre 2006) pervenivano per il prosieguo dell’istruttoria al Comune di Bari;
– quest’ultimo, essendosi avvisto che per il medesimo locale erano pervenute 5 domande di rilascio della concessione, disponeva per l’avvio di una licitazione privata;
– ritenendo che l’affidamento a terzi della concessione a seguito della licitazione privata, senza tenere conto delle preferenze da accordare all’ex socio della cooperativa che era stata concessionaria fino a quell’epoca dei locali, in aggiunta alla circostanza che nel sopradescritto ana caso il fratello dell’odierno appellante aveva ottenuto il rilascio della concessione, il signor Gi. Bi. proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale chiedendo l’annullamento della procedura svolta e del provvedimento con il quale era stata conclusa.
3. – Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo in sintesi che:
1) l’istruttoria era stata svolta compiutamente e lo stesso ricorrente aveva posto espressamente nel nulla la prima istanza presentata sostituendola con la seconda;
2) nella specie, anche con riferimento alla corretta interpretazione dell’art. 37 cod. nav. (tenuto conto dell’applicabilità o meno della novella alla norma con riferimento al caso specifico), non si appalesa la rilevanza di alcun diritto di insistenza in favore del ricorrente, tenuto conto anche della chiara indicazione proveniente dall’art. 9 della l.r. Puglia 17/2006.
Quindi, con sentenza 9 luglio 2015 n. 992 il TAR per la Puglia, sede di Bari, ha respinto il ricorso.
Il signor Gi. Bi. propone appello nei confronti di detta sentenza di primo grado prospettando le seguenti linee di contestazione:
1) Error in iudicando. Omesso rilievo della fondatezza del ricorso per i seguenti vizi: Violazione di legge – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Disparità di trattamento. Omessa pronuncia su una parte rilevante della censura. Erroneamente il primo giudice non ha colto che, nel caso qui in esame, il Comune di Bari, con il provvedimento impugnato, aveva deciso di proseguire una procedura di incanto già estinta, perché avviata dalla Capitaneria di porto e di seguito, dalla stessa Capitaneria, posta nel nulla, trasmettendo gli atti al competente comune. Inoltre il predetto comune, nel ricevere gli atti ed avviare l’istruttoria, non ha colpevolmente verificato se, per avventura, con riferimento alla medesima concessione, fossero già state presentate istanze a titolo diverso. Così facendo il Comune di Bari ha proseguito l’istruttoria in ordine alla licitazione privata, che si era già definita negativamente con l’estinzione della stessa per scelta della Capitaneria di porto, senza preoccuparsi di definire il primo procedimento avviato dall’odierno appellante con istanza (solitaria) presentata in data 8 novembre 2006, diversa da quella del 15 dicembre 2006 (presentata con il signor Gi. Di Lo., comproprietario con il signor Gi. Bi. della motobarca “Sa. Do.”) rispetto alla quale era stata avviata la licitazione privata. Se il Comune di Bari avesse esaminato, come sarebbe stato naturale, la prima delle due istanze presentate, avrebbe dovuto rilasciare la concessione in favore del signor Gi. Bi. perché l’istanza era assistita dal titolo di preferenza, consistente nella precedente gestione del medesimo bene demaniale richiesto in concessione e quindi caratterizzata dalla “continuità ” (perché presentata in qualità di ex socio della cooperativa di pescatori, precedente titolare della concessione, e, quindi, interessato alla prosecuzione della concessione per dare continuità all’attività lavorativa connessa alla pesca). D’altronde erra il primo giudice quando ritiene che le due istanze debbano essere scisse, posto che la seconda presentata in ordine di tempo, nella realtà, costituisce solo una integrazione documentale del procedimento avviato con la prima e comunque non può essere considerata idonea a far venir meno il titolo di preferenza di cui sopra si è detto;
2) Error in iudicando. Omesso rilievo della fondatezza del ricorso per i seguenti vizi: Violazione di legge – violazione l.r. n. 17/2006 – violazione art. 37 cod. nav. – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti (prosecuzione di una procedura estintasi per nullità dovuta ad incompetenza assoluta, con salvezza dell’istruttoria ivi svolta) – Difetto di istruttoria – Ingiustizia manifesta. Omessa pronuncia su una parte rilevante della censura. Il punctum pruriens dell’intera vicenda contenziosa, in merito al quale si presenta evidente l’erroneità della pronuncia di primo grado, è costituito dall’illegittimo comportamento dell’ente locale che, al cospetto della circostanza per la quale “la domanda di concessione presentata dal ricorrente in data 15.12.2006 insieme al sig. Di Lo. Gi., e confermata con nota dell’11.2.2013 (il Comune, infatti, aveva chiesto agli istanti di confermare la persistenza dell’interesse alla concessione), avrebbe dovuto essere ritenuta degna di preferenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del cod. nav. e non essere inserita in una procedura competitiva di licitazione privata con altre istanze” (così, testualmente, a pag. 11 dell’atto di appello). Se è vero che l’originaria procedura di licitazione privata avviata dalla Capitaneria di porto doveva considerarsi nulla per carenza di competenza a procedere della citata Capitaneria, il procedimento ordinario, senza necessità di licitazione per effetto del diritto di insistenza, avrebbe dovuto essere svolto dal Comune di Bari, piuttosto che proseguire un procedimento caratterizzato dalla suddetta grave patologia originaria. Ad ogni modo ed in disparte la contestazione sulla mancata applicazione della clausola di insistenza, l’appellante rammenta che viene contestato, con riferimento agli atti adottati dal Comune di Bari, il “vizio di eccesso di potere per macroscopica disparità di trattamento a causa dell’omessa applicazione nei suoi confronti del criterio (volto a favorire la continuità aziendale) applicato in precedenza in favore degli altri soggetti che si trovavano nella sua medesima situazione (…)” (così, testualmente, a pag. 12 dell’atto di appello). Ciò a voler tacere della ulteriore circostanza in virtù della quale l’ex socio della cooperativa di pescatore avrebbe potuto realizzare quella necessaria ottimizzazione dello sfruttamento della concessione ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 37 cod. nav. Da ultimo va rilevato che la procedura avrebbe dovuto contemplare anche il parere della commissione di esperti composta dagli enti competenti al rilascio della concessione demaniale, che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere riconvocata, piuttosto che utilizzare il parere espresso nel marzo del 2008 in assenza, peraltro, del rappresentante del comune.
Da qui la richiesta di riforma della sentenza di primo grado con conseguente accoglimento del ricorso in quel grado proposto ed annullamento degli atti impugnati.
4. – Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bari e la Capitaneria del porto di Bari, contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e la reiezione dell’appello proposto, stante la infondatezza dei motivi di censura dedotti.
Le parti hanno presentato ulteriori memorie, anche di replica, confermando le conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi del processo.
5. – Dalla documentazione in atti risulta che:
– in data 9 novembre 2006 il signor Gi. Bi. chiedeva alla Capitaneria di porto di Bari il rilascio della concessione, in qualità di ex co-concessionario, della parte non ancora assegnata dei locali di cui alla precedente concessione rilasciata alla cooperativa “FR. PE.”;
– la Capitaneria di porto di Bari, avviato il procedimento, chiedeva elementi e documentazione integrativi;
– in data 12 dicembre 2006 i signori Gi. Bi. e Gi. Di Lo. presentavano alla Capitaneria di Porto di Bari una seconda domanda di rilascio di concessione, riferita alla parte ancora non assegnata della concessione a suo tempo rilasciata alla cooperativa “FR. PE.”, nella qualità di proprietari della motobarca denominata “Sa. Do.”, specificando, in calce all’istanza e prima dello spazio destinato alla loro sottoscrizione, che con tale nuova istanza si chiedeva anche l’annullamento della pratica acquisita al n. prot. 38745 del 9 novembre 2006 “che viene sostituita dalla presente” (così, testualmente, nel documento allegato al n. 32 del ricorso di primo grado);
– seguiva a quest’ultima istanza la presentazione di altre domande di concessione per un numero complessivo finale di 5;
– in data 6 marzo 2008 si riuniva la commissione per valutare la compatibilità delle richieste che, ritenuto che nessuna delle stesse si poneva come maggiormente rilevante ai sensi dell’art. 37 cod. nav., proponeva di procedere con la licitazione privata (doc. n. 20 del fascicolo di primo grado);
– il fascicolo e il relativo procedimento veniva trasmesso dalla Capitaneria di Porto di Bari al Comune di Bari, stante la competenza assegnata all’ente locale in ordine al rilascio della concessione in questione, in data 31 agosto 2009;
– il Comune di Bari, con atto del 4 gennaio 2013, disponeva la prosecuzione della selezione pubblica avviata dalla Capitaneria di porto di Bari (doc. 14 del fascicolo di primo grado) e tale provvedimento in data 23 gennaio 2013 era reso noto, tra gli altri, al signor Gi. Bi. che poi lo impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia.
Orbene, pare evidente dalla ricostruzione dei fatti sopra rappresentata e dalla documentazione prodotta in giudizio come la prima istanza presentata singolarmente dal signor Gi. Bi. sia stata dallo stesso posta nel nulla, espressamente, con la seconda istanza presentata insieme con il signor Di Lo.. Ne deriva che il solo procedimento rilevante è quello nel quale il Bi. ha chiesto nel dicembre 2006 il rilascio della concessione ed nel quale sono state prese in considerazione cinque istanze.
Nel corso del procedimento è stato acquisito il parere della commissione, ai sensi dell’art. 37 cod. nav. e correttamente il rilascio della concessione è stato condizionato all’esito di una selezione tra gli aspiranti concessionari.
6. – Come è noto, ai sensi dell’art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito in l. 26 febbraio 2010, n. 25 (recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), l’istituto c.d. del diritto di insistenza, ossia del diritto di preferenza dei concessionari uscenti è stato soppresso, di talché, laddove l’amministrazione concedente intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo, in aderenza ai principi eurounitari della libera di circolazione dei servizi, della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza, ai sensi del novellato art. 37 cod. nav., è tenuta a indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2017 n. 1763).
Pertanto, a fronte dell’intervenuta cessazione del rapporto concessorio con la cooperativa “FR. PE.”, l’odierno appellante, ex socio della suddetta cooperativa, poteva vantare un mero interesse di fatto a che l’amministrazione procedesse a una nuova concessione e non già una situazione qualificata in qualità di concessionario uscente, con conseguente inconfigurabilità di un obbligo motivazionale dell’amministrazione in ordine ad un’eventuale istanza di nuova concessione proveniente da un soggetto equiparabile ad un qualunque operatore di mercato, con conseguente infondatezza anche della censura in esame.
In punto di diritto va rammentato che, prima ancora della nota sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 luglio 2016 (in cause riunite C-458/14, Promoimpresa S.r.l. e C-67/15, Mario Melis e altri), la giurisprudenza nazionale aveva già largamente aderito all’interpretazione dell’art. 37 cod. nav. che privilegia l’esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, derivante dall’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, derivanti dalla direttiva 123/2016 (c.d. Bolkestein), essendo pacifico che tali principi si applicano anche a materie diverse dagli appalti, in quanto riconducibili ad attività suscettibili di apprezzamento in termini economici.
In tal senso si è del resto espresso, già da tempo risalente, il Consiglio di Stato che ha ritenuto applicabili i detti principi “anche alle concessioni di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di cui all’art. 37 del codice della navigazione”, sottolineandosi, in particolare, che “la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione”(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168 e, nello stesso senso, in epoca più recente Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2017 n. 394), segnalando l’esigenza di una effettiva ed adeguata pubblicità per aprire il confronto concorrenziale su un ampio ventaglio di offerte (cfr., in epoca ancora antecedente ed in via generale, Cons. Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2002 n. 934).
In argomento, infatti, la Commissione Europea aveva affermato che “la circostanza che le direttive comunitarie in materia di appalti siano attuative dell’art. 81 del Trattato porta in sostanza a ritenere che queste norme siano puramente applicative, con riferimento a determinati appalti di principi generali che essendo sanciti in modo universale dal Trattato, sono ovviamente valevoli anche per contratti e fattispecie diverse da quelle concretamente contemplate” (così nella Comunicazione 29 aprile 2000 nonché la pressoché coeva sentenza della Corte di giustizia UE 7 dicembre 2000, in causa C-324/98).
Per quanto si è già ricordato, da ultimo detti principi sono stati riaffermati dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza Sez. V, 14 luglio 2016, in cause riunite C-458/14 e C-67/15, ad avviso della quale “L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati”.
7. – In ragione di quanto sopra e con specifico riferimento al caso qui in esame può specificarsi, ulteriormente, quanto segue:
– la procedura di rilascio delle concessioni demaniali marittime (indipendentemente dalla natura e tipologia di concessione) deve essere caratterizzata dalla preventiva verifica, da parte dell’amministrazione procedente, circa l’esistenza ed il numero dei soggetti interessati ad ottenere il vantaggio economico collegato all’ottenimento della concessione;
– d’altronde, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, la concessione demaniale è rilasciata “secondo princì pi di celerità e snellezza le procedure già operanti per le strutture di interesse turistico-ricreativo”;
– inoltre l’art. 37, primo comma, cod. nav. sancisce che “Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”;
– ed ancora l’art. 9 l.r.Puglia 17/2006 (recante la Disciplina della tutela e dell’uso della costa) stabilisce che “1. Nel caso di più domande riguardanti, in tutto o in parte, la stessa area o bene è effettuata, in via combinata e ponderale, in relazione alla tipicità delle aree medesime, la comparazione valutando in particolare le caratteristiche del progetto in ordine alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, all’utilizzo di materiali e tecnologie eco – compatibili e di facile rimozione, all’incremento del livello occupazionale, alle concessioni dichiarate decadute o revocate in contrasto con il PCC. In caso di parità, si procede a licitazione privata tra i concorrenti”;
– ne deriva che, all’indomani della presentazione dell’istanza congiunta da parte dei signori Bi. e Di Lo., che espressamente pone nel nulla la precedente istanza presentata dal solo signor Bi. (e rende improcedibile il relativo procedimento avviato), essendo pervenute delle ulteriori istanze per la medesima concessione, correttamente la Capitaneria di Porto di Bari ha, inseguito al parere della commissione del 6 marzo 2008, disposto l’avvio della procedura selettiva ai sensi dell’art. 37 cod. nav.;
– nondimeno, quanto la competenza a rilasciare la concessione è stata trasferita, per effetto della normativa regionale sopravvenuta, al Comune di Bari, correttamente l’ente locale ha proseguito la procedura, riavviandola dalla fase in cui si era, di fatto sospesa, senza necessità di doverla riavviare ab initio, in quanto, per quanto si è sopra detto, il principio della preferenza per la selezione pubblica caratterizzante il procedimento di rilascio delle concessioni demaniali marittime, era ormai immanente nel nostro ordinamento, oltre che costantemente presente negli orientamenti giurisprudenziali, anche dell’epoca (in cui si sono svolti i fatti qui oggetto di giudizio).
Quanto sopra, dunque, rende, allo stesso tempo, infondati i motivi di appello dedotti e corretta l’impostazione decisionale fatta propria dal giudice di prime cure, sia in punto di fatto che di diritto.
8. – Il Collegio precisa che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
9. – In ragione delle suesposte osservazioni i dubbi di erroneità formulati dalla parte appellante, signor Gi. Bi., nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, 9 luglio 2015 n. 992 si manifestano infondati di talché l’appello va respinto con conferma della impugnata sentenza e reiezione del ricorso (n. R.g. 523/2013) proposto in primo grado.
In ragione della successione delle norme regolanti la materia, che si è sopra evidenziata nonché dell’evoluzione giurisprudenziale che è maturata nel corso degli ultimi anni, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti, per come descritti dall’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare le spese del presente grado di giudizio tra le parti in controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. R.g. 9558/2015, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, 9 luglio 2015 n. 992 nonché la reiezione del ricorso (n. R.g. 523/2013) proposto in primo grado.
Spese del secondo grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 19 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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