Corte di Cassazione, civile, Sentenza|20 luglio 2022| n. 22724.
Liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non può tenersi conto, a differenza che nella quantificazione del pregiudizio alla salute, delle pregresse menomazioni concorrenti da cui era affetta la vittima, essendo le stesse del tutto irrilevanti rispetto alle conseguenze dannose derivanti ai suoi congiunti dall’illecito.
Sentenza|20 luglio 2022| n. 22724. Liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
Data udienza 29 aprile 2022.
Integrale
Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Risarcimento del danno – Preesistenza della malattia in capo al danneggiato configurabile come concausa naturale dell’evento di danno – Irrilevanza in caso di concorso del fatto umano – Esclusione della riduzione del danno sofferto dai congiunti per la perdita del soggetto deceduto – Applicazione della tabelle di Milano – Omessa considerazione della durata effettiva della vita della vittima – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso r.g. n. 32293/2019 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del proprio G.I. Director, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che, unitamente agli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), ed (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
nonche’
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
Avverso la sentenza n. 296/2019 della Corte d’appello di Messina depositata il 12/04/2019;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale in persona del Dott. Cardino Alberto;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal consigliere Dott. Dell’Utri Marco.
Liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 12/4/2019, la Corte d’appello di Messina, pronunciando sugli appelli principale e incidentale proposti, rispettivamente, da (OMISSIS) ed (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS), e di (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), ha rideterminato in aumento gli importi risarcitori riconosciuti dal giudice di primo grado in favore degli eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS) in relazione alle conseguenze da questi ultimi sofferte in occasione del grave sinistro stradale dedotto in giudizio.
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato come il sinistro stradale dedotto in giudizio avesse concretamente contribuito ad accelerare i processi degenerativi delle patologie gia’ sofferte da (OMISSIS), si’ da porsi in termini causalmente efficienti ai fini della provocazione del relativo decesso, con il conseguente riconoscimento del pieno diritto dei suoi congiunti al conseguimento del risarcimento per la perdita del rapporto parentale.
3. Contestualmente, la corte territoriale ha proceduto alla riliquidazione del danno biologico subito dalla (OMISSIS) per effetto del sinistro, rilevando come, con riguardo agli importi calcolati a titolo risarcitorio in favore dei danneggiati fossero gia’ stati riconosciuti gli importi a titolo di danno morale soggettivo attraverso la personalizzazione delle somme riconosciute a titolo di danno biologico, senza che gli interessati avessero addotto o comprovato il ricorso di ulteriori voci di danno suscettibili di considerazione.
4. Avverso la sentenza d’appello, la (OMISSIS) s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione.
5. (OMISSIS) ed (OMISSIS) resistono con controricorso proponendo, a loro volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione.
6. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.
7. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale.
8. (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno depositato memoria.
Liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale, la (OMISSIS) s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1223 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello erroneamente liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti di (OMISSIS) senza procedere alla dovuta riduzione degli importi liquidati in considerazione del riconosciuto apporto concausale, rispetto al decesso del (OMISSIS), delle preesistenti patologie dallo stesso sofferte; patologie preesistenti che, pur non incidendo in alcun modo sulla relazione di causalita’ materiale tra il sinistro dedotto in giudizio e la morte della vittima, in ogni caso avrebbero imposto il contenimento dell’entita’ degli importi risarcitori in applicazione della diversa incidenza della causalita’ giuridica.
2. il motivo e’ infondato.
3. Osserva il Collegio come la censura in esame argomenti la distinguibilita’ tra la causalita’ materiale relativa al decesso del (OMISSIS) e la causalita’ giuridica connessa alla determinazione delle conseguenze dannose del decesso muovendo dall’erroneo presupposto consistente nell’estensibilita’, al caso in esame, dell’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di responsabilita’ civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale (come il pregresso stato di invalidita’ del danneggiato), l’autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalita’ naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali; eventi, viceversa, la cui incidenza rileva ai fini della stima del danno, in l’applicazione del principio della c.d. causalita’ giuridica (cfr., ex plurimis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27524 del 20/11/2017, Rv. 646830 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014, Rv. 633497 – 01).
4. Tali principi hanno trovato frequente applicazione in caso di liquidazione dei danni alla salute, per cui, ove il danneggiato sia affetto da una patologia invalidante pregressa e irreversibile, il danno alla salute concretamente risarcibile dev’essere determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidita’ complessivamente presentato dal danneggiato dopo il fatto illecito e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27524 del 20/11/2017, cit.).
5. In termini piu’ analitici, ove la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisca una concausa naturale dell’evento di danno, il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtu’ del precetto dell’equivalenza causale dettato dall’articolo 41 c.p., sicche’ di essa non dovra’ tenersi conto nella determinazione del grado di invalidita’ permanente e nella liquidazione del danno. In tali casi, peraltro, occorrera’ distinguere tra la diversa natura delle patologie preesistenti, assumendo rilievo, sul piano della causalita’ giuridica (ai sensi dell’articolo 1223 c.c.), la circostanza che la preesistente menomazione abbia carattere di coesistenza o di concorrenza. In particolare, la pregressa menomazione coesistente e’, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell’illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l’illecito non si fosse verificato), sicche’ anche di essa non dovra’ tenersi conto nella determinazione del grado di invalidita’ permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella concorrente assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e piu’ gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicche’ di essa dovra’ tenersi conto ai fini della liquidazione del risarcimento del danno (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17555 del 21/08/2020, Rv. 658622 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 28986 del 11/11/2019, Rv. 656174 – 01).
6. I principi cosi’ rassegnati dalla giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, devono ritenersi tali da non assumere alcun rilievo nel caso di specie, mentre ragionevolmente trovano applicazione nei casi in cui si faccia questione della liquidazione di un pregiudizio alla salute denunciato dal soggetto danneggiato, il quale, portatore di una pregressa patologia indipendente dal fatto illecito, e’ legittimato a rivendicare, a titolo risarcitorio, le sole conseguenze dannose effettivamente e concretamente prodotte dall’illecito, necessariamente depurate (in tesi) dall’incidenza della pregressa patologia concorrente responsabile dell’aggravamento delle complessive conseguenze prodotte sul proprio stato di salute.
7. Nel caso di specie, viceversa, la natura delle conseguenze dannose denunciate dai congiunti della vittima dell’illecito (deceduta) non attiene alla determinazione dei pregiudizi alla salute provocati direttamente a carico del danneggiato gravato da una pregressa patologia (si’ che ragionevolmente di quest’ultima occorrera’ tener conto ai fini della determinazione concreta delle conseguenze effettivamente provocate dal danneggiante), bensi’ a carico dei congiunti della vittima dell’illecito deceduta; congiunti, la cui rivendicazione risarcitoria risulta immediatamente riferita, non gia’ alla lesione di un danno alla salute (ossia alla reintegrazione delle conseguenze di un pregiudizio inferto al diritto garantito, in primo luogo, dall’articolo 32 Cost.), quanto invece alle conseguenze consistite nella definitiva cancellazione, in virtu’ dell’illecito, della relazione affettiva gia’ intrattenuta con la persona deceduta e, dunque, a situazioni soggettive connesse alla coltivazione delle proprie relazioni in ambito familiare o, in ogni caso, affettivo, rilevanti ai sensi dell’articolo 29 o, in ogni caso, dell’articolo 2 Cost., trattandosi di aspetti dell’esperienza individuale misurabili sul piano dello svolgimento della personalita’ e/o dell’integrita’ delle formazioni sociali in cui tale svolgimento e’ destinato a compiersi.
8. Appare, pertanto, del tutto evidente come l’integrita’ psico-fisica pregressa della persona deceduta risulti del tutto irrilevante in relazione all’intensita’ o alla gravita’ dell’incidenza sulla sfera giuridica dei congiunti-danneggiati, dovendo evidentemente escludersi che la gravita’ o l’intensita’ del pregiudizio non patrimoniale arrecato attraverso l’uccisione di un proprio congiunto (nelle sue due dimensioni, emotivo-soggettiva e dinamico-relazionale) valga a porsi alla stregua di una funzione della maggiore o minore integrita’ psicofisica pregressa dell’ucciso.
9. Del tutto correttamente, pertanto, il giudice a quo ha considerato nella loro interezza l’entita’ delle conseguenze dannose sofferte dai congiunti della persona deceduta, astenendosi dall’apportare alcuna riduzione in conseguenza delle pregresse patologie sofferte da (OMISSIS).
10. Con il secondo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1226 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale liquidato il danno biologico sofferto da (OMISSIS) in conseguenza del sinistro applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano senza tener conto dell’intervenuto decesso della stessa per cause indipendenti dal sinistro, e quindi procedendo indebitamente a quantificare il danno biologico con riferimento alla probabile vita futura della vittima, laddove, al contrario, l’importo risarcitorio determinato a tale titolo avrebbe dovuto essere quantificato in rapporto alla durata effettiva della vita della vittima deceduta prima della liquidazione del danno.
11. Il motivo e’ fondato.
12. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 41933 del 29/12/2021, Rv. 663500 – 01), qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicche’ tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalita’, cioe’ assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parita’ di eta’ e di percentuale di invalidita’ permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
13. Nel caso di specie, avendo la corte territoriale, determinato l’ammontare del risarcimento del danno iure successionis spettante agli eredi di (OMISSIS) (in relazione al danno alla salute sofferto da quest’ultima in conseguenza del sinistro), attraverso l’applicazione integrale delle c.d. tabelle di Milano, ossia tenendo conto della durata media della vita della danneggiata in termini meramente astratti (ossia statisticamente determinata), senza parametrarne l’entita’ in relazione alla durata effettiva della vita della stessa (OMISSIS) (deceduta nel corso dell’odierno giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito), la sentenza impugnata deve ritenersi affetta da errore sul punto; ne deriva la necessita’ della relativa cassazione, con il conseguente rinvio al giudice a quo ai fini della nuova liquidazione del pregiudizio in questione.
14. Con l’unico motivo del ricorso incidentale proposto, (OMISSIS) ed (OMISSIS) censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2059 e 1226 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso dal computo delle conseguenze dannose subite dalle vittime del sinistro, il danno morale dalle stesse concretamente sofferto separatamente dal danno biologico effettivamente liquidato.
15. Il motivo e’ inammissibile.
16. Osserva il Collegio come, nel procedere alla determinazione dell’entita’ del pregiudizio alla persona derivato a carico delle vittime dal sinistro in esame, la corte territoriale abbia avuto cura di considerare in modo specifico le conseguenze che ebbero a incidere sulla sfera soggettiva dei danneggiati, liquidando a titolo di danno morale gli importi ricompresi nella personalizzazione del danno da invalidita’ temporanea, senza che gli (allora) appellanti avessero dedotto alcunche’ nell’invocare il riconoscimento di ulteriori circostanze eventualmente incidenti sul ridetto aspetto (cfr. pag. 13-14 della sentenza impugnata).
17. Cio’ posto, l’odierno ricorso incidentale, nella misura in cui si limita a denunciare il mancato risarcimento in se’ del danno morale (che, viceversa, la corte territoriale ha espressamente sottolineato di aver liquidato nei limiti degli importi previsti dai parametri delle c.d. tabelle di Milano, in assenza di alcun ulteriore elemento specializzante) deve ritenersi tale da non essersi punto confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, rivelandosi, per altro verso, inammissibile, la’ dove invoca il riconoscimento delle ulteriori circostanze di fatto specificamente descritte nel medesimo ricorso incidentale, di cui, tuttavia, non viene attestata, in violazione degli oneri imposti dall’articolo 366 c.p.c., n. 6, l’avvenuta deduzione in sede di appello, attraverso la puntuale allegazione o riproduzione in questa sede dei corrispondenti atti processuali.
18. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo motivo del ricorso principale, disatteso il primo motivo di quest’ultimo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il primo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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