Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 novembre 2021| n. 31733.
Liquidazione dei compensi di avvocato e foro del consumatore.
Nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato, la regola sul foro del consumatore, avente carattere inderogabile, non può trovare applicazione quando la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente l’attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente, sicché, operando in tal caso il criterio di competenza di cui all’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, avente viceversa carattere derogabile, è inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio di cui all’art. 45 c.p.c., il quale è consentito soltanto per ragioni di competenza per materia o per territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., ovvero quando la competenza per territorio è inderogabile, mentre in caso di questione di competenza per valore o territoriale derogabile è proponibile esclusivamente dalle parti.
Ordinanza|4 novembre 2021| n. 31733. Liquidazione dei compensi di avvocato e foro del consumatore
Data udienza 16 giugno 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Pagamento compenso del difensore per apertura di un’attività all’estero – Esclusione del foro inderogabile del consumatore per non essere il cliente un consumatore ex art. 3 dlgs n. 206/2005 – Regolamento di competenza d’ufficio – Attivazione in caso di conflitto negativo – Differenza con il regolamento di competenza ad istanza di parte nel caso di competenza per valore o territoriale derogabile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 31698/2020 sollevato dal Tribunale di Trento con ordinanza n. R.G. 3182/20,del 3/12/20 nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS) da una parte, (OMISSIS), dall’altra;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PEPE ALESSANDRO che visti gli articoli 42 e 380-ter c.p.c. chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio proposta dal Tribunale di Trento.
RILEVATO
Che:
il giudizio trae origine dal ricorso depositato dall’Avv. (OMISSIS), innanzi al Tribunale di Milano, avente ad oggetto i compensi professionali per l’attivita’ di assistenza giudiziale e stragiudiziale svolta in favore di (OMISSIS) nelle vicende societarie relative alla realizzazione di un resort a Zanzibar;
il Tribunale di Milano accolse l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dal resistente e dichiaro’ la competenza in favore del Tribunale di Trento;
il Tribunale di Trento, previa separazione delle domande per prestazioni giudiziali e stragiudiziali, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 c.p.c. in relazione alla domanda avente per oggetto le prestazioni stragiudiziali;
il giudice remittente ha escluso che si applicasse la competenza inderogabile del foro del consumatore in quanto il cliente aveva agito per scopi inerenti la sua attivita’ professionale e, in conseguenza di cio’, sussisteva la competenza inderogabile, D.Lgs n. 150 del 2011 ex articolo 14 del giudice che aveva deciso la causa per ultimo;
il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dott. (OMISSIS) ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del regolamento di competenza.
RITENUTO
Che:
– il regolamento di competenza e’ inammissibile;
– va, in primo luogo osservato che l’Avv. (OMISSIS) aveva agito innanzi al Tribunale di Milano per chiedere i compensi in relazione all’attivita’ stragiudiziale svolta in favore di (OMISSIS) nelle vicende societarie connesse alla realizzazione di un resort a Zanzibar:
in tale veste, il (OMISSIS) non rivestiva certamente la qualifica di consumatore sicche’ non era applicabile il foro inderogabile del consumatore;
ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 3, e’ consumatore solo quel debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della piu’ ampia sfera attinente agli impegni derivanti dalla estrinsecazione della propria personalita’ sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in una attivita’ di impresa o professionale propria;
– di contro, per assumere la qualifica di professionista, non e’ necessario che il soggetto stipuli il contratto nell’esercizio dell’attivita’ propria dell’impresa o della professione, ma e’ sufficiente che lo concluda al fine dello svolgimento o per le esigenze dell’attivita’ imprenditoriale o professionale (Cassazione civile sez. VI, 31/07/2014, n. 17466);
e’ evidente che la disciplina del consumatore si applica anche al professionista prestatore d’opera intellettuale, quale e’ l’avvocato, nel senso che il cliente puo’, ricorrendone le condizioni, essere qualificato consumatore nel rapporto con il suo legale, ancorche’ tale rapporto sia indubbiamente caratterizzato dall’intuitu personae (confr. Cass. civ. n. 12685 del 2011 city, reciprocamente l’avvocato, che concluda un contratto, potra’ essere qualificato professionista o consumatore a seconda che quel contratto sia o meno funzionale all’esercizio della sua attivita’ professionale;
in definitiva, come chiaramente affermato da questa Corte (Cassazione civile sez. VI, 19/01/2016, n. 780) nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente l’attivita’ imprenditoriale e professionale svolta dal cliente (Nella specie, l’avvocato aveva prestato patrocinio in un procedimento tributario avente ad oggetto la pretesa tributaria nei confronti del cliente in qualita’ di socio ed amministratore unico di una societa’ di capitali);
orbene, non applicandosi il foro del consumatore, che ha natura inderogabile, il criterio di competenza previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, comma 2, non ha carattere inderogabile potendo l’Avvocato proporre ricorso per decreto ingiuntivo o ricorso Decreto Legislativo n. 150 del 211, ex articolo 14 per chiedere al cliente il pagamento delle proprie prestazioni professionali;
il carattere non inderogabile della competenza e’ stato chiaramente affermato con sentenza delle Sezioni Unite del 23 febbraio 2018, n. 4485 e ribadito nella recente pronuncia, sempre a Sezioni Unite N. 4247/2020, dove si afferma testualmente che “il criterio di competenza previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011; comma 2, non e’ dichiarato inderogabile espressamente dal legislatore e non si puo’ nemmeno considerarlo tale” per il fatto che le prestazioni oggetto della domanda sono legate allo svolgimento della funzione del giudice;
ne consegue che il regolamento di competenza e’ inammissibile, in quanto l’articolo 45 c.p.c. consente il regolamento d’ufficio solo per ragioni di competenza per materia o per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 c.p.c., ovvero quando la competenza per territorio e’ inderogabile;
il regolamento di competenza puo’ essere richiesto d’ufficio ai sensi dell’articolo 45 c.p.c. solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello “ad quem”, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’articolo 28 c.p.c., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento e’ proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all’altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicche’ l’eventuale richiesta d’ufficio avanzata da quest’ultimo va dichiarata inammissibile. (Cass. Cassazione civile sez. VI, 19/01/2015, n. 728; Cassazione civile sez. VI, 10/07/2014, n. 15789);
nel caso di specie, poiche’ il provvedimento che dichiarava l’incompetenza del giudice adito non e’ impugnato con istanza di regolamento di competenza, il Tribunale di Trento, innanzi al quale la causa era stata riassunta non poteva richiederlo d’ufficio ai sensi dell’articolo 45 c.p.c.;
la competenza si e’ quindi radicata, per il solo fatto processuale della riassunzione, presso il giudice ad quem (ex multis Cassazione civile sez. VI, 29/01/2018, n. 2081);
il ricorso per regolamento di competenza va, pertanto, dichiarato inammissibile;
nessuna statuizione va adottata sulle spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il regolamento di competenza e, per l’effetto dichiara la competenza del Tribunale di Trento innanzi al quale il giudizio dovra’ essere riassunto nei termini di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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