Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 novembre 2022| n. 32265.
Liquidazione degli onorari professionali a favore dell’avvocato
In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell’avvocato, l’art. 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali e non anche allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi applicare in tal caso il disposto dell’art. 10 c.p.c. senza che al riguardo rilevi, pertanto, il valore coincidente con l’importo individuato dal giudice in sentenza, e senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio.
Ordinanza|2 novembre 2022| n. 32265. Liquidazione degli onorari professionali a favore dell’avvocato
Data udienza 7 luglio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Compensi professionali – Liquidazione degli onorari dell’avvocato – Valore dichiarato nell’atto introduttivo – Errata attribuzione alla causa di un diverso valore da parte del giudice – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERTUZZI Mario – Presidente
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22921-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. R.G. 7911/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 02/06/2021;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 07/07/2022, dal Consigliere GIANNACCARI ROSSANA.
RILEVATO IN FATTO
che:
– l’Avv. (OMISSIS), con ricorso ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 e articolo 702 bis ss. c.p.c., sulla premessa di aver difeso il Comune di San Ferdinando di Puglia nel giudizio promosso nei suoi confronti dall’impresa (OMISSIS) S.r.l., definito con sentenza n. 1811 del Tribunale di Foggia del 04.08.2014, ha chiesto al medesimo Tribunale di condannare l’Ente al pagamento del compenso professionale per l’incarico professionale espletato, quantificato in Euro 45.097,25;
– il Tribunale di Foggia, con l’ordinanza ivi impugnata, riconosceva la spettanza dei compensi professionali e, per l’effetto, condannava, il Comune al versamento in favore dell’Avv. (OMISSIS) di Euro 14.621,83, oltre interessi legali e spese di lite;
– in particolare, per quel che riguarda la liquidazione, il giudice di merito osservava che ai fini della qualificazione doveva trovare applicazione lo scaglione da Euro 26.000,00 ad Euro 52.000,00, in quanto a fronte della domanda attorea di valore pari ad Euro 575.498,77, il Tribunale di Foggia pronunciava una condanna dell’Ente per Euro 43.493,34;
– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’avvocato (OMISSIS) sulla base di un unico motivo;
– il Comune di San Ferdinando di Puglia non ha svolto alcuna attivita’ difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– Con il primo ed unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 c.p.c., nonche’ del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articoli 5 e 6, laddove il Tribunale di Foggia, ai fini della determinazione del compenso professionale dovuto, ha erroneamente considerato, quale valore della causa presupposta, quello coincidente con l’importo individuato nella decisione del giudice, anziche’ porre riferimento all’effettivo valore della domanda considerata al momento inziale della lite, che nella specie era pari ad Euro 575.498,77.
– Il motivo e’ fondato.
Il Tribunale di Foggia – a fronte di un valore dichiarato nella domanda introduttiva (nella specie per Euro 575.498,47) – non avrebbe dovuto attribuire alla causa un diverso valore quale quello derivante dallo sviluppo del giudizio, parametrandolo alla condanna del Comune di San Ferdinando di Puglia al pagamento del minore importo di Euro 43.493,34.
Si e’, a tal proposito, affermato che, in tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell’avvocato, l’articolo 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi utilizzare in tale situazione, il disposto dell’articolo 10 c.p.c., senza necessita’ di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio (cfr. Cass., S.U., n. 5615/1998 e Cass., n. 8660/2021; v. anche Cass., n. 1666/2017 in relazione al caso di avvenuta transazione).
Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale di Foggia non avrebbe potuto prendere in considerazione il valore coincidente con l’importo individuato dal giudice con sentenza n. 1811/2014 (pari ed Euro 43.493,34), ai fini della determinazione del computo complessivo del compenso professionale da riconoscere alla ricorrente per le prestazioni giudiziali rese.
– il ricorso, pertanto, deve essere accolto;
– l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Foggia, in persona di altro magistrato, che provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Foggia in persona di altro magistrato.
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